Il giudizio sul conto che viene demandato al Tribunale, sezione misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 43 codice antimafia, non può essere formulato in termini di mancata approvazione, sia perché non previsto, sia perché lascerebbe incompleto ed irrisolto l’esito del giudizio che è invece destinato a definire le voci del conto di gestione.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19669/21, depositata il 18 maggio. Il caso. Il Tribunale di Palermo, sezione misure di Prevenzione, emetteva ordinanza con la quale non approvava il conto di gestione presentato dall’amministratore giudiziario di alcune società di capitali sottoposte a sequestro. Secondo i giudici, invero, la mancata presentazione del bilancio societario ed altre irregolarità contabili avrebbero impedito di prendere cognizione dei fatti di gestione delle imprese e di potere approvare il rendiconto. Tuttavia, l’amministratore proponeva ricorso deducendo che l’articolo 43 codice antimafia non prevede un obbligo di approvazione dei bilanci preventivamente alla elaborazione del conto di gestione. Rilevava altresì, come, nel caso specifico, i documenti presentati al giudice delegato erano stati ritenuti regolari e, successivamente, nemmeno il Tribunale, ravvisate criticità ed irregolarità, aveva provveduto ad invitare l’amministratore a sanarle. Verifica sul conto di gestione. Ai sensi dell’articolo 43 del codice antimafia, all’esito della procedura di gestione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, «l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5». In particolare, secondo le indicazioni fissate dalla norma, il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. In caso di irregolarità o di incompletezza , il giudice delegato invita l’amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. Ebbene, il giudizio sulla gestione del conto, che si pone al termine della procedura eventualmente insorta a seguito delle contestazioni mosse dalle parti del giudizio di prevenzione interessate alla sua regolarità viene condotta, preliminarmente, dal giudice delegato. Tale giudizio, nondimeno, da una semplice lettura della norma investe quanto sopra indicato e non può portare ad un diniego di approvazione del conto a causa di una eventuale ritenuta responsabilità dell’amministratore che possa avere avuto condotte negligenti o dolosamente preordinate a proprio vantaggio o di terzi. Eventuali evenienze di tal sorta possono emergere in via incidentale , in base alla documentazione acquisita o alle deduzioni delle parti, e tuttavia non possono costituire oggetto, nel caso di specie, di giudizio sul conto, né fondare la mancata approvazione del conto di gestione. Gli esiti del giudizio sul conto di gestione. All’esito di tale giudizio, infatti, possono seguire solamente due possibili esiti . Il primo è quello che riguarda l’approvazione tout court del rendiconto, anche a seguito di rilievi critici. Il secondo, invece, può consistere nella richiesta all’amministratore di procedere ad una revisione che sani le eventuali riscontrate irregolarità. In tal caso, viene emessa un’ordinanza esecutiva. Non sono ammesse, dunque, ulteriori alternative. La mancata approvazione non è soluzione possibile. Il motivo per cui la Corte di Cassazione ritiene condivisibili le deduzioni di parte, ritenendo errato il provvedimento del Tribunale di merito, si fonda non solo sulla interpretazione letterale della norma, ma altresì sulla circostanza della necessaria completezza dell’esito del giudizio sul conto in questo senso Cass. Sez. 6, sentenza numero 29907/2019 . Infatti, laddove non si pervenisse alla approvazione, seppur a seguito di richiesta di sanare riscontrate irregolarità, verrebbe meno la finalità dello stesso giudizio che è per l’appunto volta a verificare e concludere un periodo di gestione da parte di un soggetto che agisce “per conto di altri”. Ciò significa che la mancata approvazione non prevista del conto di gestione si ripercuoterebbe sulla coerenza e correttezza della continuità gestionale . Ed infatti, l’inesistenza di un risultato concreto e conclusivo della procedura determinerebbe da un lato, una stasi ingiustificabile e dannosa per l’ulteriore prosecuzione della procedura ablatoria, soprattutto laddove la gestione passi ad altro soggetto, ma anche per il caso in cui, avvenuta la restituzione delle masse sequestrate, debba essere garantito agli aventi diritto di avere piena cognizione dei fatti di gestione dei loro beni durante l’amministrazione giudiziaria.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 febbraio – 18 maggio 2021, numero 19669 Presidente Casa – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 5 dicembre 2019 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, per quanto qui rileva, non approvava il conto finale della gestione, depositato dall’amministratore giudiziario S.R.N. , per le masse, già oggetto di sequestro di prevenzione Impero Edilizia s.r.l., LA R. soc. coop. a r.l. R. 2000 S.R.L., C. s.r.l., LA C. s.r.l., S.F. s.r.l., F.F. soc. coop. a r.l A fondamento della decisione rilevava che in ordine alle predette masse, costituite da patrimoni dinamici, la mancata presentazione del bilancio societario secondo le prescrizioni di legge da parte dell’amministratore giudiziario ed altre irregolarità contabili hanno impedito di prendere in considerazione l’esposizione dei fatti gestionali e la approvazione del rendiconto. 2. Ha proposto ricorso S.R.N. a mezzo del difensore, avv.to Franco Lo Sciuto, il quale ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 43. Secondo la difesa, la decisione di non approvare il rendiconto per la mancata predisposizione dei bilanci non tiene conto delle difficoltà incontrate dall’amministratore a fronte di una contabilità inattendibile ed incompleta, ricevuta in ritardo, il che ha impedito la redazione di un bilancio coerente con le prescrizioni del codice civile, tanto più che il ricorrente era stato esautorato dalla gestione con la nomina di altro amministratore. Inoltre, l’articolo 43 non prevede per l’elaborazione del conto di gestione l’obbligatoria approvazione dei bilanci ed i documenti presentati erano stati già ravvisati regolari dal giudice delegato, tanto da avere ordinato il deposito in cancelleria ed assegnato termine alle parti per eventuali osservazioni. Anche dell’articolo 43, il comma 4 risulta violato per non avere il Tribunale, una volta ravvisate irregolarità o incompletezze, invitato l’amministratore a sanare i punti critici dei rendiconti, indicati dalle parti, secondo quanto affermato anche dalla Corte di cassazione con la sentenza sez. 6 numero 29907 del 2019 al contrario, la mancata approvazione non costituisce esito contemplato dal legislatore, che pone l’alternativa tra approvazione e sollecitazione a sanare eventuali irregolarità. L’ordinanza impugnata giunge a non approvare rendiconti per i quali non era sorta alcuna contestazione per iniziativa delle parti e non erano nemmeno stati formulati rilievi da parte del giudice delegato. 3.Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.II presente procedimento investe la decisione assunta dal Tribunale di Palermo di non approvare il conto finale di gestione, presentato in data 6 ottobre 2016 dall’amministratore giudiziario S.R.N. in relazione all’attività svolta nella predetta qualità in riferimento ai beni sequestrati, rappresentati da alcune società di capitali, nell’ambito del procedimento di prevenzione numero 7/14 R.M.P. a carico di I.G. ed altri, nel corso del quale l’incarico gli era stato revocato in data 17 marzo 2016 a due anni circa dal conferimento ed a meno di un anno dalla designazione, avvenuta il 27 aprile 2015, per il procedimento connesso numero 104/15 R.M.P. 1.1. Nelle premesse il provvedimento ha ricostruito le vicende che hanno giustificato la decisione di sostituire l’amministratore, individuate in a concentrazione in capo a S. di un numero di incarichi di amministrazione analoghi in procedure molto o eccezionalmente impegnative, superiore a quello ritenuto opportuno nelle direttive generali del Tribunale per la corretta ed ordinata gestione delle relative mansioni b nomina a coadiutore di professionista sottoposto ad indagini penali per fatti commessi nell’espletamento di incarichi giudiziari c omissioni nella relazione di immissione in possesso nell’amministrazione svolta nel procedimento numero 104/15 R.M.P. d errata considerazione della riconducibilità di tutte le società sequestrate nel predetto procedimento ad un unico gruppo, sebbene le stesse fossero diverse tra loro e persino in conflitto di interessi tra loro, con ricadute negative nella conduzione giuridicamente errata di un procedimento civile pendente e omessa preventiva segnalazione all’autorità giudiziaria procedente dei rapporti professionali intrattenuti dal suocero con soggetti vicini ad esponente di primo piano latitante della criminalità organizzata in un contesto locale molto circoscritto. Ha, quindi, segnalato la sottoposizione dell’amministratore a processo penale, tuttora pendente, per reati commessi nell’ambito della gestione dei beni sequestrati, ma ha ritenuto che tali vicende, attinenti ad un patto corruttivo concluso tra questi ed i magistrati che già avevano fatto parte della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, non potesse esplicare nessuna rilevanza sul giudizio richiestogli ai sensi del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 43 sia per l’indisponibilità degli elementi di prova a sostegno delle accuse mosse in sede penale e per la mancata dimostrazione della refluenza delle condotte contestate come criminose sulla gestione dei beni e sulla regolarità formale delle poste del conto finale, sia per l’impossibilità di inferire dal patto corruttivo gli elementi per dichiarare invalidi i provvedimenti di nomina e di liquidazione dei compensi, emessi dall’autorità giudiziaria. Anche le imputazioni elevate a carico di S. in relazione ai decreti di liquidazione degli acconti sui compensi dovutigli, adottati dal giudice monocratico in luogo del competente collegio del Tribunale, così come la contestata falsità dei provvedimenti stessi, sono state ritenute irrilevanti per la decisione da assumere. 1.1 La conclusione che ha negato l’approvazione del rendiconto è stata argomentata dai giudici di merito, in punto di fatto, come conseguenza della constatazione della omessa presentazione del bilancio relativo alle società sequestrate, ovvero della sua redazione in modo difforme dalle prescrizioni dettate dalle norme civilistiche o tributarie e, in punto di diritto, a ragione del fatto che il giudizio sulla condotta dell’amministratore investe in via incidentale il profilo della diligenza nell’espletamento dell’incarico gestorio, ma in via principale il risultato della gestione. Il Tribunale, richiamati gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità più recente, ha ritenuto di potervisi discostare e ha sostenuto che il riscontro dell’omessa presentazione del bilancio societario non consente di assumere decisione diversa dalla mancata approvazione del rendiconto, nè di imporre all’amministrazione ulteriori adempimenti o allegazioni, posto che il tribunale può dare ordini solamente all’amministratore giudiziario e, in questo caso, si tratterebbe di una direttiva che lo stimoli ad esercitare il suo potere di controllo sull’organo esecutivo della società, imponendo a quest’ultimo di presentare il bilancio o un bilancio corretto che sembra poco compatibile con l’ordine esecutivo previsto dall’articolo 43, comma 2, secondo alinea, CAM . 1.2 Nel procedere all’esame del conto finale presentato per ciascuna massa separata, costituita da patrimoni dinamici, ossia dalle otto società di capitali indicate nell’ordinanza, il Tribunale ha osservato che, per quanto riguarda le società S.F. s.r.l., F.F. soc. coop. a r.l., Caravana S. Rosalia soc. coop. a r.l. e R. 2000 s.r.l., le decisioni assunte in precedenza avevano comportato la mancata prosecuzione dell’attività d’impresa e la messa in liquidazione - per alcune avvenuta già prima dell’imposizione del sequestro di prevenzione -, mentre per le restanti ha evidenziato che S. aveva proposto la prosecuzione dell’attività, venendo autorizzato a nominarsi amministratore. Per tutte le società ha riscontrato l’avvenuta presentazione da parte dell’amministratore, non di un vero e proprio bilancio di liquidazione, oppure ordinario, ma soltanto di una situazione contabile, che, per non essere stato seguito il procedimento di approvazione del bilancio e per non possedere le caratteristiche del registro delle operazioni previsto dall’articolo 37 CAM , non consente di valutare le entrate e le uscite e quindi l’esattezza di quanto consegnato agli interessati . 2.Va premesso che il procedimento di approvazione del conto finale di gestione è stato correttamente condotto in base al disposto del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 43 secondo il cui comma 5 l’ordinanza, emessa dal Tribunale all’esito della fase contenziosa a tal fine instaurata, è ricorribile per cassazione entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione come riportato nelle premesse del provvedimento, nel caso di specie la misura di prevenzione patrimoniale è stata adottata a seguito di proposta formulata nella vigenza del D.Lgs. numero 159 del 2011. È da precisare, poi, che il sindacato esercitabile nel giudizio di legittimità sulla decisione assunta dal Tribunale non incontra i limiti di deducibilità, previsti dall’articolo 10 del codice antimafia, nel caso non espressamente richiamati, sicché l’ambito di cognizione devoluto dal ricorso può comprendere, sia profili di violazione di legge, che vizi motivazionali. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte con recenti pronunce, mai contraddette da altre di segno opposto, ha rimarcato che il giudizio sul rendiconto della gestione, come delineato dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 43 si pone al termine e definisce la fase contenziosa originata dalle specifiche contestazioni delle parti interessate di seguito alla verifica di regolarità, condotta in primo luogo dal giudice delegato. Il giudizio riguarda il rispetto dei criteri dettati dal citato articolo 43, comma 2, a norma del quale Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l’altro, l’indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull’amministrazione e il registro delle operazioni effettuate . Pertanto, la verifica demandata al Tribunale investe la completezza e la regolarità formale delle voci esposte nel conto, l’indicazione delle somme di denaro pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti già vincolati ed il saldo finale, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso e definito. È, invece, escluso che il Tribunale in questa sede possa giustificare il diniego di approvazione del conto per l’eventuale responsabilità dell’amministratore, venuto meno ai propri doveri nella custodia ed amministrazione dei beni sottoposti a misura di prevenzione l’emersione di eventuali condotte negligenti o dolosamente preordinate a vantaggio dell’amministratore o di terzi può risultare soltanto in via incidentale dalla documentazione acquisita o dalle deduzioni delle parti interessate, ma non è oggetto di accertamento che assuma carattere di giudicato e non costituisce la finalità del giudizio sul conto, nè, quindi, motivo per la mancata approvazione. La norma costituente il parametro legislativo di riferimento definisce anche il possibile esito del giudizio sul conto finale con la previsione esplicita di due soluzioni decisorie alternative la fase contenziosa introdotta dalla formulazione di rilievi critici e contestazioni specifiche delle parti può concludersi soltanto con l’approvazione del rendiconto o con l’invito rivolto all’amministratore a sanare le irregolarità riscontrate, contenuto in ordinanza esecutiva, notificata all’interessato e comunicata al pubblico ministero. La formulazione letterale della disposizione, che non ammette opzioni ulteriori, ha indotto questa Corte, a partire dalla pronuncia Sez. 6, numero 51710 del 4/7/2017, La Camera, rv. 271489, a ritenere che il giudizio sul conto reso dall’amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale non possa concludersi con la decisione di mancata approvazione, non soltanto perché non prevista, ma perché la stessa lascerebbe irrisolto e incompleto l’esito del giudizio, che è invece volto a definire le voci del conto di gestione, così impedendo al procedimento di realizzare la sua funzione. Ne discende che l’esito del giudizio non può risolversi nella non approvazione del rendiconto, ma, in alternativa all’immediata approvazione, deve pervenire all’individuazione delle eventuali irregolarità, con invito rivolto all’amministratore di provvedere a sanarle così Sez. 6, numero 29907 del 14/05/2019, Cappellano Seminara,Rv. 276464 in termini conformi sez. 6, numero 2976 del 24/10/2020, dep. 2021, 2i Rete Gas impianti, numero m. Sez. 1, numero 6340 del 4/11/2020, dep. 2021, Sanicola, rv. 280525 Sez. 6, numero 51710 del 4/7/2017, La Camera, 271489 . L’interpretazione della norma nei termini indicati trova ulteriore giustificazione rispetto all’argomento letterale nella considerazione sistematica e teleologica delle sue previsioni. Invero, la stessa indicazione, quale alternativa alla approvazione, della sollecitazione all’amministratore a regolarizzare carenze o eventuali violazioni dei doveri rendicontativi mediante un provvedimento privo di carattere decisorio, è funzionale alla eliminazione degli ostacoli emersi ed a pervenire all’unica soluzione possibile dell’approvazione del conto. Inoltre, considerando i principi che governano l’amministrazione dei beni nel procedimento di prevenzione, secondo i quali la gestione viene condotta temporaneamente per conto di chi spetta , per tale da intendersi lo Stato se sia disposta la confisca definitiva, oppure il terzo avente diritto alla restituzione in caso di revoca della misura, la mancata approvazione del rendiconto impedisce la continuità gestionale nel caso in cui, come nel presente, sia stata disposta la sostituzione dell’amministratore e vi sia stata per alcune società una gestione attiva delle imprese. Tale evenienza decisoria, che priva la procedura di un risultato concreto e definitivo della gestione condotta, determina uno stallo procedimentale, che paralizza, di fatto, l’ulteriore corso della procedura ablatoria, in quanto non risulta individuato il risultato della gestione, essenziale per la fase successiva di amministrazione e destinazione dei beni confiscati, ma anche per consentire ai terzi cui la massa sia restituita dopo la revoca del sequestro di avere contezza dei fatti gestionali e dei loro esiti concreti. 2.2 La contraria opinione espressa dal Tribunale, che ha ritenuto di discostarsi dalle affermazioni di principio sopra enunciate, non convince. Che il bilancio societario o il rendiconto annuale di chiusura dell’impresa individuale sia distinto dal conto finale di gestione, perché richiedente valutazioni e non mera esposizione di dati contabili, nulla sposta rispetto alle precedenti osservazioni. Il richiamo al principio di continuità nella gestione svolta per diverse successive annualità quando si verifichi la successione nella gestione conduce ad esiti opposti a quelli esposti nell’ordinanza in esame, perché pretende che la stessa dia luogo ad un risultato individuato e preciso, solo alla luce del quale è possibile valutare ed eventualmente approvare il bilancio delle annualità successive a quella in cui è terminata l’attività dell’amministratore revocato o cessato comunque dalla carica. Ed ancora, l’impossibilità di ordinare all’amministratore giudiziario di presentare i bilanci non tiene conto delle situazioni concrete nelle quali lo stesso sia stato anche autorizzato a fungere da organo amministrativo delle società, ricadendo sulla sua persona l’obbligo giuridico previsto dall’articolo 2423 c.c., richiamato dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 41, comma 4. Infine, anche per i rilievi svolti in ordine ai compensi già corrisposti dall’autorità giudiziaria a coadiutori e collaboratori dell’amministratore giudiziario, non è possibile comprenderne la rilevanza concreta per l’assenza di qualsiasi riferimento specifico a quanto rappresentato nel conto non approvato. L’ordinanza impugnata è dunque l’esito di un percorso ricognitivo della funzione e del risultato del giudizio di rendiconto giuridicamente non corretto ed in violazione del D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 43 e già per questo motivo deve essere annullata. 2.3 Si aggiungono ulteriori osservazioni critiche in punto di congruenza e completezza motivazionale del provvedimento. 2.3.1 In primo luogo, in modo del tutto assertivo, non illustrato nei suoi presupposti di fatto e nelle ragioni giustificative, che evidenzino differenze concettuali o carenze contenutistiche, è l’affermazione, più volte ripetuta nell’ordinanza, per la quale la situazione contabile presentata dal ricorrente non corrisponde ad un bilancio di liquidazione o ad un bilancio di esercizio del pari non suscettibile di verifica, nella sua tenuta logica e giuridica, è l’asserzione per la quale non essendo stato approvato alcun bilancio, non vi è di fatto una contabilità della gestione. aziendale che possa essere approvata e la stessa contraddice quanto riportato a pag. 13 del provvedimento stesso, secondo il quale la predisposizione dei bilanci societari non è un’attività di mera contabilità . , la cui approvazione esula dal giudizio sul conto finale di gestione . La genericità dei rilievi presenti nella motivazione non consente, dunque, di cogliere specifiche carenze espositive nel rendiconto quanto alla descrizione dell’attività svolta, delle scelte gestionali compiute, dei loro esiti. 2.3.2 Del pari è rimasto privo di qualsiasi giustificazione ed illustrazione, che consenta di apprezzare il ragionamento decisorio seguito e di verificarne la concludenza, l’assunto per il quale le situazioni contabili presentate dal ricorrente non hanno le caratteristiche del registro delle operazioni previsto dall’articolo 37 CAM , sicché risulta altrettanto incomprensibile perché non sia consentito evincerne l’esposizione e la valutazione delle entrate e delle uscite e verificare l’esattezza delle relative operazioni. Sotto questo specifico profilo dall’ordinanza non si ricava nemmeno una spiegazione razionale delle ragioni per le quali non sia consentito, mediante la sollecitazione a rendere chiarimenti e ad apportare integrazioni o rettifiche al conto, ottenere quelle informazioni risultate carenti ed ostative all’approvazione, che sanino le omissioni o le irregolarità riscontrate. Al riguardo, si è già affermato da parte di questa Corte, e si ribadisce, che il giudizio demandato al tribunale dall’articolo 43 citato va formulato sulla base dell’intera documentazione disponibile, comprensiva di quella allegata o da ritenersi comunque allegata al rendiconto, in quanto inerente alle operazioni effettuate dall’amministratore. In tale prospettiva la valutazione della regolarità o il rilievo di eventuali irregolarità non può prescindere da quanto possa desumersi da tale documentazione sez. 6, numero 29907 del 2019, citata, in motivazione . Per le considerazioni svolte il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra esposti e dovrà colmare le lacune motivazionali segnalate. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, sezione per le misure di prevenzione.