Impossibile mettere in discussione la responsabilità dell’uomo alla guida, nonostante l’imprudenza della passeggera, sedutasi sul sedile anteriore destro senza indossare la cintura di sicurezza.
Drammatico incidente stradale muore il passeggero, sedutosi di fianco al conducente e senza fare utilizzo della cintura di sicurezza. Questo dettaglio però non può escludere la responsabilità penale dell’uomo postosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psicofisica derivante dal pregresso uso di cocaina. Confermata perciò la sua condanna per il reato di omicidio stradale Cassazione, sentenza numero 9760/21 sez. IV Penale, depositata l’11 marzo . Ricostruita la dinamica del terribile episodio – risalente a quasi tre anni fa –, i Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dell’uomo alla guida. Quest’ultimo viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per omicidio stradale , avendo egli provocato, «alla guida della propria autovettura ed in stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psicofisica derivante dal pregresso uso di cocaina», la morte di una donna, presente come passeggero sul veicolo e posizionatasi sul sedile anteriore destro. In Appello, comunque, i Giudici concedono all’automobilista una riduzione della pena, avendo riconosciuto che il decesso della donna non è esclusivamente addebitabile alla sua condotta, avendo ella non indossato la cintura di sicurezza. Proprio sul comportamento della donna si sofferma col ricorso in Cassazione il difensore dell’automobilista. Secondo il legale, i Giudici di merito hanno «trascurato di considerare come concausa dell’evento mortale la circostanza che la vittima non indossava la cintura di sicurezza ». Obiettivo del legale è ottenere una ulteriore riduzione della pena per il suo cliente. Dalla Cassazione ribattono però richiamando gli elementi posti in evidenza dai giudici territoriali e sufficienti a inchiodare l’automobilista alle proprie gravissime responsabilità. In particolare, il riferimento è a «plurime violazioni di regole cautelari e specifiche, commesse dall’uomo e decisive nel determinismo causale del sinistro e dell’evento letale», cioè «guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti e velocità elevata». Peraltro, all’uomo alla guida è stato anche mosso, annotano i Giudici di terzo grado, «l’ulteriore rimprovero dell’omesso uso delle cinture di sicurezza da parte della passeggera poi deceduta». Ciò alla luce del principio secondo cui «il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia». Impossibile, quindi, mettere in discussione la condanna e la pena fissate in Appello, proprio alla luce della «determinante rilevanza causale, rispetto al sinistro mortale, del comportamento colposo del conducente», pur preso atto della «condotta omissiva imprudente della passeggera, sottrattasi all’utilizzo della cintura di sicurezza».
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 febbraio – 11 marzo 2021, numero 9760 Presidente Menichetti – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha ridotto la pena nei confronti di Anumero Pa. - mediante riconoscimento in suo favore dell'attenuante di cui all'articolo 589-bis, comma 7, cod. penumero - e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del medesimo in ordine al reato di omicidio stradale di cui all'articolo 589-bis cod. penumero , per avere cagionato, alla guida della propria autovettura ed in stato di ebbrezza alcolica nonché di alterazione psicofisica derivante dal pregresso uso di cocaina, la morte di Valentina Magliocco, trasportata sul sedile anteriore destro fatto del 5.8.2018 . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla erronea valutazione del nesso causale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare come concausa dell'evento morte la circostanza che la vittima non indossasse la cintura di sicurezza, con conseguente erronea applicazione dei criteri di cui all'articolo 133, comma 1, cod. penumero in punto di determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell'imputato ha ritualmente depositato una memoria scritta con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il difensore delle parti civili costituite De Pa. Ma. Ro., Fr. Ma. e Vo. Pi. ha ritualmente depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese in favore delle parti civili. 6. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico, reiterativo di doglianze già correttamente disattese in sede di merito e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha puntualmente richiamato le plurime violazioni di regole cautelari e specifiche, pacificamente verificatisi e non contestate, commesse dall'imputato, eziologicamente decisive nel determinismo causale del sinistro e dell'evento letale guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti, velocità elevata . E' stato, inoltre, mosso all'imputato l'ulteriore rimprovero dell'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte della passeggera poi deceduta, giacché, a parte la violazione dell'articolo 172 cod. strada riferibile alla stessa, la Corte territoriale ha valorizzato il principio secondo cui il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia Sez. 4, numero 9311 del 29/01/2003, Rv. 224320 . Con una motivazione, pertanto, puntuale e priva di incongruenze o illogicità, la sentenza impugnata ha riconosciuto nella quantificazione della pena la determinante rilevanza causale, rispetto al sinistro mortale, del comportamento colposo dell'imputato, nonostante sia stata pure riconosciuta la sussistenza di una condotta omissiva imprudente della passeggera - sottrattasi all'utilizzo delle cinture di sicurezza -tale da giustificare l'applicazione dell'attenuante prevista dal settimo comma dell'articolo 589 bis, cod. penumero , che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Tale previsione normativa è nel solco delineato dall'articolo 41 cod. penumero e colloca esattamente il fattore esterno considerato, l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della vittima, sul piano della gravità della condotta e fuori dall'ambito della responsabilità. La norma, in altri termini, per quanto attiene al comportamento della persona offesa, fa riferimento a quelle condotte esse stesse colpose, oppure anomale rispetto all'ordinario svolgersi degli eventi, che possono quindi correttamente refluire sul grado di colpevolezza dell'agente ma non escludere o interrompere il nesso di causa cfr. Sez. 4, Sentenza numero 32877 del 10/11/2020, Rv. 280162 . 7. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. numero 186/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. L'imputato va anche condannato a rifondere le spese del grado sostenute dalle parti civili costituite. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili De Pa. Ma. Ro., Fr. Ma. e Vo. Pi. che liquida in complessivi Euro 4.200,00 oltre accessori di legge.