Il testo della legge costituzionale numero 1/2020 relativa alla riduzione del numero dei parlamentari è ora in Gazzetta Ufficiale, pertanto le modifiche in essa contenute si applicheranno a partire dalla data del primo scioglimento delle Camere o della prima cessazione delle stesse successive alla data della sua entrata in vigore, e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla stessa.
Pubblicate in G.U. del 21 ottobre 2020, numero 261, le modifiche apportate ai testi degli articolo 56, 57 e 59 della Costituzione, a seguito del Referendum costituzionale che si è tenuto nei giorni 20 e 21 settembre 2020, il quale ha visto la conferma popolare della riduzione del numero dei parlamentari. Nello specifico, il numero dei deputati è passato da 630 a 400, dei quali 8 anziché 12 eletti nella circoscrizione Estero quanto al numero dei senatori, invece, esso è passato da 315 a 200, di cui 4 non più 6 eletti nella citata circoscrizione Estero. Inoltre, nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere un numero di senatori inferiore a 3 non più a 7 . Infine, l’articolo 3 della legge costituzionale numero 1/2020 così recita «E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque». Le modifiche oggetto della suddetta legge costituzionale troveranno applicazione a partire dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla sua entrata in vigore e comunque non prima che siano trascorsi 60 giorni dalla stessa.
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