Ha natura risarcitoria, non retributiva, l'indennità sostitutiva delle ferie la prescrizione è, quindi, quella ordinaria decennale.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 10341/11, depositata l'11 maggio, conferma un precedente orientamento secondo il quale l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura risarcitoria e non retributiva, ed è di conseguenza soggetta all'ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 c.c.La fattispecie. Un dipendente Rai, che aveva vissuto a Londra per alcuni anni con la qualifica di inviato, chiedeva al Tribunale di Roma che gli venisse riconosciuto il diritto di computare nel calcolo del TFR anche le somme percepite durante quel periodo a titolo di rimborso spese chiedeva, inoltre, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.In primo grado venivano accolte entrambe le domande, mentre in appello la seconda domanda veniva rigettata per prescrizione del diritto. Il dipendente proponeva ricorso per cassazione, e la Rai proponeva ricorso incidentale.L'indennità sostitutiva si prescrive in dieci anni. Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione si richiama a un prevalente orientamento di legittimità, affermando che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura risarcitoria e non retributiva essa, infatti, è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro, il quale è obbligato al risarcimento del danno. L'indennità, pertanto, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c., e non a quella quinquennale ex articolo 2948 c.c.È inammissibile il ricorso se il quesito manca o è formulato in modo generico. Nell'esaminare il ricorso incidentale, il S.C. ha modo di precisare che ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, il quesito di diritto formulato deve essere idoneo a far comprendere ai giudici di legittimità l'errore di diritto che si ritiene compiuto nella sentenza impugnata, e quale sia, secondo il ricorrente, la regola applicabile. Se il quesito manca, ma anche se è formulato in modo generico, il motivo deve considerarsi inammissibile.È questo il caso del motivo di ricorso della Rai in merito alla condanna al computo dei rimborsi spese nel TFR la Rai non avrebbe indicato le regole di ermeneutica contrattuale che si ritengono violate dal giudice di merito.Vige l'onere di produrre i contratti collettivi su cui il ricorso si fonda. Inoltre, nel ricorso incidentale si fa riferimento al contratto collettivo, che è stato oggetto di esame dei giudici di merito, ma esso non risulta ritualmente allegato al ricorso, contrariamente a quanto prescrive l'articolo 369, comma 2, numero 4 c.p.c., che prevede un vero e proprio onere di produzione in capo al ricorrente.Il Collegio, quindi, accoglie il ricorso del dipendente, e rigetta quello incidentale.