I crediti retributivi del lavoratore sono sempre tutelati

Intascano oltre 18 milioni di euro di ICI e si vedono sequestrare l'indennità per le dimissioni anticipate a tutela del credito vantato dalla ex azienda datrice di lavoro. Il sequestro, però, è pari a 1/5 dell'indennità.

Accusate di concorso nei reati di truffa e peculato, per aver intascato oltre 18 milioni di euro di Ici, si vedono sequestrare l'indennità per le dimissioni anticipate a tutela del credito vantato dalla ex azienda datrice di lavoro. Il sequestro, però, è pari a 1/5 dell'indennità. La Cassazione con la sentenza numero 16168, depositata il 22 aprile, ha ribaltato il suo più recente orientamento, tutelando i crediti retributivi del lavoratore.La fattispecie. Alcune dipendenti di una società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Avellino si erano appropriate di oltre 18 milioni di euro, derivanti dal pagamento dell'ICI tramite bollettini postali.Le imputate, nel frattempo, avevano risolto il rapporto di lavoro con la società e aderito al Fondo di Solidarietà con diritto ad un incentivo economico, che la stessa società danneggiata avrebbe dovuto versare, per le dimissioni anticipate. Il danno subito ammontava a oltre 7 milioni di euro e le somme vantate dalle ex dipendenti erano pari a circa 93mila euro. La società, quindi, richiedeva il sequestro conservativo di tale somma per evitare che le garanzie patrimoniali potessero disperdersi o venire a mancare.Il Tribunale, ritenuta l'insufficienza patrimoniale delle imputate in relazione alla pretesa risarcitoria vantata, disponeva il sequestro delle intere somme. Il Riesame confermava la sussistenza dei presupposti per il sequestro conservativo e lo disponeva nella misura di un quinto della somma vantata ex articolo 545 c.p.c. , pari circa a 18mila euro.Parte civile e imputate ricorrono per cassazione. Tutti i motivi presentati dalle parti vengono rigettati dalla Corte perché infondati.La S.C. esclude che i crediti in questione derivino dal medesimo rapporto, così come sostenuto dai ricorrenti.Nel caso in esame non vi è unicità dei rapporti. Il credito delle imputate deriva dal rapporto di lavoro estinto, mentre il credito vantato dalla società è costituito dalla pretesa risarcitoria che deriva da un fatto reato, il quale trova solo occasione nel rapporto di lavoro delle due imputate.Pertanto, secondo i giudici di legittimità, il Tribunale ha ritenuto correttamente che alla cautela reale potesse estendersi il limite di 1/5 delle somme vantate dalle imputate perché considerate credito di natura retributiva.Tale orientamento si scontra con quanto recentemente sostenuto dalla stessa Cassazione sent. numero 35531/10 , secondo cui il sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro, senza che valgano i limiti previsti dall'articolo 545, commi 3 e 4, c.p.c Il Collegio aggiunge che, la valutazione dei limiti posti all'efficacia del sequestro delle somme rientranti nel concetto di retribuzione, fatto esclusivamente in fase esecutiva, sembra porsi in contrasto con l'articolo 316 c.p.c., che richiama espressamente i limiti del pignoramento previsti dalla legge limiti imposti sia al pubblico ministero che al giudice, compreso il Tribunale del Riesame, cui deve riconoscersi il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato.Le imputate lamentano l'insussistenza del fumus e del periculum in mora. La Cassazione, in risposta al ricorso delle imputate, aggiunge che il fumus del reato deve essere limitato alla verifica della pendenza di un giudizio e dell'esistenza della contestazione così come il presupposto del periculum in mora è stato riconosciuto esistente in considerazione della rilevante entità delle pretese risarcitorie e della facilità di consumazione del denaro.Per tali ragioni la Corte di Cassazione stabilisce che tutti i riscorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 febbraio - 22 aprile 2011, numero 16168Presidente Conti - Relatore FidelboSvolgimento del processo1. - N.M.D.B. e A.L. sono state rinviate a giudizio immediato davanti al Tribunale di Avellino in ordine ai reati di cui agli 640 c.p., perché, in concorso tra loro e con R. e P.G., avendo, in qualità di dipendenti della G.E.I. - G.E.I. s.p.a., società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Avellino, la disponibilità per ragioni di ufficio delle somme ICI versate tramite bollettini postali, si appropriavano di oltre diciotto milioni di euro € 18.724.324,29 , ritardando il versamento nelle casse comunali delle somme provenienti dalla riscossione ICI nell'anno 2004.Nel corso del processo, la costituita parte civile E.P. s.p.a., società che aveva acquisito la G.E.I. G.E.I. s.p.a., premesso che a le imputate avevano, nel frattempo, risolto il rapporto di lavoro con la società b avevano aderito al Fondo di Solidarietà con diritto ad un incentivo economico per le dimissioni anticipate pari ad € 93.419,53 per la D.B. ed € 111.275,33 per la L. c le somme indicate dovevano esser erogate alle ex dipendenti dalla E. d la stessa E. aveva ricevuto un danno patrimoniale di oltre sette milioni di euro per i fatti reato contestati alle imputate e sussisteva il fondato motivo di ritenere che le garanzie patrimoniali potessero mancare o disperdersi ha chiesto il sequestro conservativo delle somme vantate da D.B. e L Il Tribunale, con provvedimento del 1° giugno 2010, ritenuta l'insufficienza patrimoniale delle imputate in relazione alla pretesa risarcitoria vantata, ha disposto il sequestro delle intere somme vantate dalla D.B. e dalla L. a seguito della loro adesione al Fondo di Solidarietà.Su istanza delle imputate, il Tribunale del riesame di Avellino ha confermato la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare reale di cui all'articolo 545 c.p.c. Pertanto, il sequestro conservativo è stato disposto fino alla concorrenza della somma di € 18.683,90 per la D.B. e di € 22.255,06 per la L., corrispondente, appunto, ad un quinto della somma complessivamente erogata a titolo di incentivo alle due imputate.2. - Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte civile, che le imputate2.1. - L'avvocato A.F., nell'interesse di E.P. s.p.a., ha denunciato, con un primo motivo, l'assoluta mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni proposte dalla parte civile nell'udienza camerale del 24.9.2010 e relative alla applicabilità della ed. compensazione atecnica o impropria.Con un secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione degli articolo 545 c.p.c Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di rapporto facente capo ad un unico soggetto - la E.P. s.p.a. - il limite di un quinto poteva non operare, essendo derogabile secondo la citata disciplina della compensazione atecnica.2.2. - Nell'interesse delle due imputate l'avvocato L.P., con il primo motivo del suo ricorso, ha censurato l'ordinanza per omessa motivazione in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva di E.P. s.p.a., riproponendo la stessa eccezione di difetto di legittimazione della parte civile. In particolare, assume che gli unici possibili danneggiati dalle condotte contestate alle imputate sarebbero solo i contribuenti, per le somme versate in eccedenza, e i Comuni, per i quali la G.E.I. curava la riscossione dell'ICI, non certo E.P. che, peraltro, ha fatto riferimento ad un pregiudizio patrimoniale eventuale e mediato, rapportato alla responsabilità per il mancato versamento delle somme oggetto di peculato.Con un secondo motivo viene dedotta la violazione e la omessa motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione al reato di peculato, presupposto per l'emissione della misura cautelare reale. In particolare, si rileva l'erronea applicazione dell'articolo 316 c.p.p. là dove la verifica del fumus viene riferita alla domanda di risarcimento del danno, omettendo ogni accertamento circa la configurabilità del peculato.Inoltre, viene criticata l'affermazione del Tribunale secondo cui la verifica della sussistenza del fumus del reato sarebbe superata dall'avvenuta emissione del decreto di giudizio immediato e si rileva come tale giudizio sia stato richiesto dalla difesa, sicché tale circostanza diventerebbe del tutto irrilevante in ordine all'astratta configurabilità del reato, che, invece, avrebbe richiesto una autonoma e distinta considerazione.Con il terzo motivo viene censurata l'ordinanza impugnata per la violazione di legge e l'omessa motivazione sulla sussistenza del periculum in mora. Si assume che il Tribunale oltre a non accertare l'esistenza del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali, avrebbe preso per buona la quantificazione della pretesa risarcitoria della parte civile, senza che questa abbia offerto elementi o criteri circa la sua quantificazione. Si sottolinea come in relazione a questo punto il Tribunale non abbia dato alcuna risposta.Con una memoria depositata il 28 gennaio 2011 il difensore delle imputate ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile, contestando i motivi da questa proposta.Motivi della decisione3. - Il ricorso della parte civile è infondato.3.1. - Preliminarmente deve escludersi la sussistenza del vizio di omessa motivazione per il mancato esame, da parte del tribunale del riesame, della questione circa la ed. compensazione atecnica. Invero, non può ritenersi che la mancata considerazione di una mera argomentazione difensiva, peraltro avanzata in sede di discussione dalla parte civile, resistente all'istanza di riesame avanzata dalle altre parti, possa costituire un vizio di motivazione del provvedimento, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i temi e le questioni poste dalle parti. Nella specie, la specifica questione deve considerarsi implicitamente disattesa avendo presente la complessiva motivazione dell'ordinanza.3.2. - Nel merito, la questione della compensazione, riproposta in questa sede, è infondata.La parte civile richiama quella giurisprudenza della Cassazione civile secondo cui l'istituto della compensazione, cui fa riferimento tra l'altro anche l'articolo 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, sicché non opera quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato Sez. Lav., 2 marzo 2009, numero 5024 Sez. Lav., 17 aprile 2004, numero 7337 .Tuttavia, deve escludersi che i crediti in questione derivino dal medesimo rapporto, così come sostiene parte ricorrente. Invero, nel caso in esame non vi è unicità dei rapporti il credito delle imputate deriva dal rapporto di lavoro estinto il credito vantato da E.P. è costituito dalla pretesa risarcitoria che deriva da un fatto reato, che trova solo occasione nel rapporto di lavoro delle due imputate.Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che alla cautela reale potesse estendersi il limite di 1/5 delle somme vantate dalle imputate perché considerate credito di natura retributiva.Peraltro, questo Collegio non condivide quanto sostenuto da una recente decisione, secondo cui il sequestro conservativo può avere ad oggetto una somma di denaro proveniente da un credito di lavoro, senza che valgano i limiti all'esecuzione del pignoramento previsti dall'articolo 545 commi 3 e 4 c.p.c., perché le questioni relative alla pignorabilità dei crediti sarebbero proponibili solo in sede di esecuzione civile Sez. V, 25 giugno 2010, numero 35531, Donigaglia .Invero, sostenere che il limite posto all'efficacia del sequestro delle somme rientranti nel concetto di retribuzione debba essere valutato esclusivamente in fase esecutiva, sembra porsi apertamente in contrasto con il disposto di cui all'articolo 316 comma 1 c.p.p., che richiama espressamente i limiti del pignoramento previsti dalla legge, limiti che sono imposti sia al pubblico ministero, che al giudice, compreso il Tribunale del riesame, cui deve riconoscersi il potere-dovere di verificare se tale limite è stato rispettato Sez. VI, 22 maggio 1997, numero 2033, Lentini .4. - Infondato è pure il ricorso presentato nell'interesse delle imputate.4.1.- Quanto al primo motivo, si osserva che nella fase cautelare il giudice non è chiamato a verificare la legittimazione attiva della parte civile già ammessa in giudizio, in quanto la qualità di parte civile nel processo si acquista sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice Sez. IlI, 6 febbraio 2008, numero 12423, Di Bernardino .Peraltro, nella specie, la questione dell'ammissibilità della parte civile è stata già risolta dal giudice del dibattimento che, nell'udienza del 4.2.2011, ha respinto l'eccezione delle imputate e ha ammesso E.P. a costituirsi come parte civile nel processo, sicché non può essere messa di nuovo in discussione in una fase incidentale.4.2. - Infondato è anche il secondo motivo, in quanto in presenza del rinvio a giudizio del soggetto interessato l'accertamento del fumus del reato deve essere limitato alla verifica della pendenza di un giudizio e dell'esistenza della contestazione, non essendo necessario quella verifica approfondita cui fanno riferimento le ricorrenti.Peraltro, in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti non è neppure proponibile, quando, come nel caso in esame, sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del fumus del reato Sez. V, 17 aprile 2009, numero 30596, Cecchi Gori Sez. II, 12 novembre 2003, numero 805, Tuzzolo Sez. V, 21 luglio 1998, numero 4906, Frattasio Sez. I, 5 aprile 1996, numero 2264, Baldassar .4.3. - Infondato è, infine, il terzo motivo.L'ordinanza impugnata, richiamando una giurisprudenza pressoché consolidata, ha ritenuto che il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, sussiste quando il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo in questo senso, Sez. VI, 6 maggio 2010, numero 26486, Barbieri Sez. V, 16 febbraio 2010, numero 11291, Leone Sez. IV, 26 ottobre 2005, numero 111, Pampo .Sulla base di tali principi, è stato riconosciuto esistente il presupposto del periculum, in considerazione della rilevante entità delle pretese risarcitorie e della facilità di consumazione del denaro, nonché considerando che le garanzie fideiussorie stipulate in occasione della cessione delle azioni G.E.I. non riguardano le ricorrenti, colpite dal sequestro conservativo. In questo modo il Tribunale ha fatto una corretta applicazione degli articolo 316 e seg. c.p.p., non rispondendo al vero quanto sostenuto dalle ricorrenti in ordine alla omessa motivazione su tale presupposto del sequestro conservativo.5. - In conclusione, tutti i riscorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.