La legge professionale e la previdenza forense: luci ed ombre

La riforma forense recentemente approvata interviene, sia pure limitatamente, sulla materia della previdenza forense. In particolare, l’articolo 21 prevede che la permanenza dell’iscrizione all’Albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni ivi previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale.

Le norme di riferimento sono due e precisamente l’articolo 21 e l’articolo 66. Obbligo di iscrizione alla previdenza forense. L’articolo 21 comincia con il prevedere che la permanenza dell’iscrizione all’Albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni ivi previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. La norma non precisa però che cosa si debba intendere per tale esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente perché rinvia al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 della legge professionale che prevede che all’attuazione della legge si provveda mediante regolamenti adottati con decreto dal Ministro della Giustizia entro due anni dalla data della sua entrata in vigore previo parere del CNF e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’articolo 21 esclude però tra le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ogni riferimento al reddito professionale. L’articolo 21 affida poi al Consiglio dell’Ordine, con regolarità ogni tre anni, le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all’ente previdenziale. Con la stessa periodicità il Consiglio dell’Ordine dovrà eseguire la revisione degli Albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per l’iscrizione e provvede di conseguenza. La mancanza dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’Albo. Il riferimento al reddito professionale è escluso nel senso a mio parere che non potrà essere escluso dall’albo un avvocato portatore di un reddito basso ma non che il criterio di riferimento non possa essere individuato nella prevalenza del reddito da professione forense rispetto a redditi diversi con le opportune esclusioni quali, ad esempio non esaustivo, redditi immobiliari,da capitale,da esercizio di attività compatibili con la professione forense. Ogni categoria diversa non coglierebbe il senso della riforma che vuole iscritto solo lo avvocato che svolge effettivamente la professione forense. Per gli altri numeri la dizione dell’articolo 21 mi sembra esaustiva. Più complicata invece la previsione di cui al numero 8 dell’articolo 21. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la quale, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Con questo passaggio normativo il legislatore ha inteso dare una soluzione al problema da tempo denunciato da Cassa Forense per il fatto che non tutta l’Avvocatura italiana risulta ivi iscritta. I numeri sono impietosi nel senso che a fronte di un’Avvocatura che si compone di circa 230-240 mila avvocati solo 165 mila risultano poi iscritti in Cassa Forense mentre tutti gli altri risultano sprovvisti di copertura previdenza e assistenziale pur avendo tutti l’obbligo di iscrizione nella Gestione separata INPS istituita con la legge 335/1995. La soluzione offerta dal legislatore con l’articolo 21, numero 8, è quella di obbligare tutti gli avvocati ,nel momento in cui si iscrivono all’Ordine, ad iscriversi contestualmente anche in Cassa Forense. Se non che i problemi, che oggi dovranno però essere affrontati, sono aggravati dal fatto che in Cassa Forense le pensioni vengono liquidate con il sistema retributivo e che l’inserimento di circa 60 mila nuovi iscritti, con anzianità diverse, con tale sistema porterebbe rapidamente al collasso l’intera struttura proprio per la generosità che caratterizza il sistema di calcolo retributivo della pensione. Si pensi ad esempio al fatto che tutti questi nuovi iscritti avrebbero per legge la possibilità dell’iscrizione retroattiva recuperando tutti gli anni di professione sino al primo anno di pratica con patrocinio a costi molto contenuti scaricando sull’Ente oneri assolutamente insopportabili. In contemporanea all’approvazione della riforma forense, i Ministeri vigilanti hanno licenziato la riforma previdenza forense la quale è rimasta nel calcolo retributivo della pensione organizzando la propria stabilità sulla base di un bilancio tecnico attuariale legittimamente predisposto sulla base dei criteri vigenti ma completamente disancorati, in termini di reddito e volume d’affari dell’Avvocatura italiana, da ogni contestualizzazione alla realtà che vede sia il reddito che il volume d’affari in costante flessione. Di fronte a questa situazione il legislatore con l’articolo 21, numero 8, ha previsto l’eventuale applicazione del regime contributivo. Abbiamo già detto e scritto che tale previsione, se interpretata in modo costituzionalmente corretto, non può che riferirsi a tutti gli iscritti perché, diversamente, si introdurrebbe quel riferimento al reddito professionale che proprio l’articolo 21 ha escluso tra i parametri per accertare le modalità dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Disposizione finale. E passiamo ora all’esame dell’articolo 66 che prevede che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, numero 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’articolo 3 della legge numero 335/1995, ai commi 9 e 10 disciplina la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. Il comma 9 prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate nei termini di 10 anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti FPLD e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – compreso il contribuito di solidarietà del 10%, a esclusivo carico dei datori di lavoro, dovuto per gli accantonamenti o versamenti effettuati a favore di forme pensionistiche complementari da parte dei datori di lavoro, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. Si consideri però che a decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti lett. a 5 anni per tutte le altre contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie lett. b . Il successivo comma 10 prevede che i termini di prescrizione sopra esposti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge numero 335. Fanno eccezione i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 19, del D.L. 463/1983, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso. Chi ha la penna in mano scrive e non sempre scrive bene. Trattasi di una norma assolutamente inutile, fuorviante e tale da incrementare il contenzioso dopo che Cassa Forense si era adeguata in materia alla legge 335/1995 avvalorata da copiosissima giurisprudenza di merito e di legittimità. Una sorta di ritorno all’antico del quale francamente non si avvertiva l’esigenza ma come sempre dico, chi ha la penna in mano scrive e non sempre scrive bene. Non è dato comprendere poi perché cassa forense sarebbe esentata dalla 335/1995 in materia prescrizionale a dispetto di tutte le altre casse di previdenza dei professionisti che ne restano obbligate. Un refuso parlamentare che nasce da un proponente che si è sempre opposto alla applicazione della 335/1995 se vogliamo dirla tutta e che ha lasciato la sua firma.