È preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38645, depositata il 19 settembre 2013. Contravvenzione di guida di motoveicolo senza patente, in concorso con altri reati contestualmente commessi. Un imputato, rifiutatosi di sottoporsi agli esami per l’accertamento dell’etilemia e dell’assunzione di sostanze stupefacenti - una volta ricoverato in ospedale perché coinvolto in un incidente stradale - era stato condannato alla pena concordata tra le parti. Inoltre, gli era stato addebitato anche il reato per aver circolato alla guida di un motoveicolo benché privo di patente ctg A, perché mai conseguita. Contro tale sentenza, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di inosservanza della legge, per aver omesso il giudice di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente di diritto anche alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, in relazione alle contravvenzioni commesse dall’imputato. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Non può essere precluso il diritto a ottenere il titolo di abilitazione alla guida. Infatti, gli Ermellini non hanno ritenuto di discostarsi dall’orientamento prevalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nei casi come quello di specie, è preclusa l’applicazione della sospensione della patente di guida. Inoltre, Piazza Cavour ha precisato che non può essere nemmeno precluso, per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto a ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida. Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 giugno - 19 settembre 2013, n. 38645 Presidente Izzo Relatore Vitelli Casella Ritenuto in fatto Con sentenza pronunziata in data 20 marzo 2012, il GIP del Tribunale di Roma applicava, ex art. 444 CP, a B.M. la pena concordata tra le parti - ritenuto il concorso formale dei reati e sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex articolo comma 8 - bis cod. strada e 54 D.l.vo n. 274 del 2000. All'imputato si addebitavano i seguenti reati di cui - agli artt. 186 comma 7 e 187, comma 8 cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per l'accertamento dell'etilemia e dell'assunzione di sostanze stupefacenti, una volta ricoverato in ospedale perché coinvolto in incidente stradale - all'art. 116, comma 13 cod. strada, per aver circolato alla guida del motoveicolo tg. , benché privo di patente ctg. A, perché mai conseguita. Fatti commessi in omissis . Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, denunziando il vizio di inosservanza della legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente di diritto anche alla pronunzia di sentenza di patteggiamento, in relazione alle contravvenzioni commesse dal prevenuto. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Non ritiene il Collegio di discostarsi dall'orientamento - prevalente e consolidato - della giurisprudenza di legittimità che fa proprio secondo il quale è preclusa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell'accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l'abbia mai conseguita. Tantomeno, in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida Sez. 4 n. 667 del 1999 S.U. n. 12316 del 2002 . Nel caso di specie l'imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13 cod. strada perché colto alla guida di motoveicolo benché privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi. P.Q.M. Rigetta il ricorso.