La salute dell’imputato è instabile: necessaria la perizia per negare i domiciliari

In presenza di situazioni di «confine», qualora il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di revoca o sospensione della custodia cautelare per motivi di salute, è tenuto a disporre gli accertamenti medici nominando un perito a norma dell’articolo 299, comma 4 ter, c.p.p

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 44807/12, depositata il 15 novembre. Il caso. A causa delle sue condizioni di salute, un uomo in stato di custodia cautelare presenta istanza di sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciliari. Il GIP, però, rigetta l’istanza e l’appello al Tribunale del Riesame contro questo provvedimento è a sua volta rigettato. La questione è allora sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità. Il ricorrente lamenta il fatto che la decisione del tribunale si sia basata sulla sola relazione della direzione dell’istituto penitenziario, la quale affermava peraltro che le condizioni del detenuto, pur non incompatibili con il regime di custodia cautelare, erano comunque da considerarsi a rischio. La perizia è necessaria. Secondo gli Ermellini, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di revoca o sospensione della custodia cautelare per motivi di salute, è tenuto a disporre gli accertamenti medici nominando un perito a norma dell’articolo 299, comma 4 ter, c.p.p Nel caso di specie la mera relazione sanitaria presentata, che prospettava una situazione instabile, momentaneamente compatibile con la detenzione, ma proiettata verso un peggioramento, non consente - a giudizio della S.C. - di superare l’«opportunità necessitata» dell’accertamento peritale previsto dalla norma citata. La Costituzione richiede la massima tutela del detenuto. Il respingimento della domanda di sostituzione della misura cautelare non può giustificarsi solo per il prefigurarsi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tale apprezzamento potrà essere fatto solo dopo aver valutato l’accertamento peritale, che offre il necessario parametro di comparazione. In conclusione, secondo i giudici di legittimità, in presenza di situazioni di «confine», come quella prospettata nel caso in esame, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia non può che comportare l’adozione degli strumenti di maggior tutela nei confronti del soggetto detenuto. Per questo motivo la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 settembre – 15 novembre 2012, numero 44807 Presidente Petti – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto G.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 16 febbraio 2012, del tribunale di Torino, sez. Riesame, con la quale è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa in data 15 dicembre 2011 dal G.I.P. presso il tribunale di Torino con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, basata sulle condizioni di salute, e senza alcun previo accertamento specialistico da parte di un perito, che valutasse le condizioni di salute e la loro compatibilità con lo stato di detenzione in carcere. Il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 299, comma 4 ter c.p.p. in quanto la decisione del Tribunale si sarebbe erroneamente basata su una relazione inviata dalla direzione dell'istituto penitenziario, che si sarebbe limitata a ricopiare la cartella clinica dell'interessato, in cui vi era l'affermazione, non motivata, che le condizioni di salute del detenuto pur non essendo incompatibili in assoluto con il proseguimento del regime detentivo, sono comunque a rischio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha spiegato il giudizio di sub valenza delle esigenze di tutela della salute del ricorrente con le esigenze di tutela della collettività, pur in presenza di una relazione sanitaria del personale carcerario, che evidenziava rischi, plurime patologie ed un progressivo peggioramento delle condizioni sanitarie, rispetto alle quali peraltro, il detenuto non sempre aveva prestato la necessaria collaborazione nell'assunzione d ei farmaci prescritti, delle terapie previste e dei ricoveri programmati. Il Tribunale, di fronte alla serietà del trattamento sanitario offerto in carcere, pur in presenza di un rischio evolutivo in senso negativo, ha ritenuto di condividere il giudizio, allo stato, di non assoluta incompatibilità dello stato carcerario, senza ricorrere alla nomina di un perito. Rileva la Corte che, in base all'articolo 299, comma IV, ter se la richiesta di revoca o do sostituzione della misura custodiate in carcere, è basata selle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4, quinquies, ovvero sono segnalate dal servizio penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza gli accertamenti medici del caso, nominando un perito ai sensi dell'articolo 220 e ss. c.p.p. Orbene nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base della relazione carceraria inviata dal carcere, non fosse necessario attivare il sistema di controllo previsto secondo la procedura citata. 3. A parere del collegio tale scelta, nel caso concreto, non è condivisibile. È stato affermato in giurisprudenza che in tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'articolo 299, comma 4-ter, cod. proc. penumero - secondo il quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma quarto, stesso codice, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile fumus , e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. Sez. 1, numero 12698 del 14/02/2008 - dep. 25/03/2008, Santapaola, Rv. 239374 Sez. 2, numero 11328 del 02/12/2010 - dep. 22/03/2011, Senese, Rv. 249942 . Peraltro, è stato anche precisato, in modo più articolato che, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'articolo 299, comma quarto, ter, cod. proc. penumero Sulla base di queste premesse è consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'articolo 275, comma quarto, cod. proc. penumero , senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale che offre il parametro di comparazione. Sez. 5, numero 132 del 11/10/2011 - dep. 09/01/2012, Dell'Asta, Rv. 252655 . Nel caso in esame, a parere del collegio, la mera relazione sanitaria, non consentiva con tranquillante certezza una delibazione in senso favorevole alla compatibilità dello stato di salute con il segnalato rischio di aggravamento concreto delle stesse. In sostanza la condizione patologica assolutamente instabile del ricorrente, pur provvisoriamente compatibile, ma potenzialmente proiettata verso un concreto peggioramento, non consentiva il superamento della opportunità necessitata dell'accertamento peritale previsto in questo caso, secondo il collegio, dalla norma invocata dalla difesa. E sotto questo profilo non appare coerente l'affermazione dell'insussistenza di seri motivi per prevedere imminenti peggioramenti, come ritenuto dal Tribunale, quando in premessa si è dato atto di rischi, plurime patologie e di un progressivo peggioramento delle condizioni sanitarie e di un parere finale del medico redigente la relazione sanitaria proveniente dal carcere, in cui si è parlato non di compatibilità, ma di non assoluta incompatibilità dello stato carcerario , in un, ribadito, stato di rischio. Sembra dunque alla Corte che, in una situazione di confine , quale quella risultante dagli atti, l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, ai sensi degli articolo 32 e 27 della Costituzione, cui fa riferimento anche il Tribunale del riesame, debba comportare l'adozione degli strumenti di maggior tutela nei confronti del soggetto detenuto, per supportare una decisione di diniego priva di contraddizioni rispetto alla richiesta avanzata. Alla luce delle suesposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.