Il marito puzza di pecora e pretende rapporti sessuali: è stupro

Non acconsentire alle richieste del coniuge di farsi una doccia prima di avere rapporti sessuali e imporli coattivamente, configura il reato di violenza sessuale.

Non acconsentire alle richieste del coniuge di farsi una doccia prima di avere rapporti sessuali e imporli coattivamente, configura il reato di violenza sessuale. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 30364/2011, depositata il 1° agosto.La fattispecie. La Corte di appello di Catania, dopo che i giudici di primo grado avevano condannato a 9 anni di reclusione un pastore per maltrattamenti in famiglia articolo 572 c.p. , violenza privata articolo 610 c.p. e violenza sessuale articolo 609 bis c.p. nei confronti della moglie, assolveva l'imputato dal reato di violenza sessuale perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni 2 e mesi 1 di reclusione.Il Procuratore Generale propone ricorso per cassazione.Il PG ricorrente evidenzia che i rapporti sessuali tra i due coniugi non erano consensuali, ma imposti coattivamente dall'imputato nei confronti della moglie, pertanto, viene chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.Secondo la Corte d'appello la donna alla fine accettava i rapporti volontariamente. La Corte distrettuale motiva la sua decisione di assolvere il pastore asserendo che pur essendo la donna contraria ai rapporti sessuali, perché l'uomo era solito consumarli al rientro dalla propria attività di pastore, senza praticare alcuna igiene e pulizia del proprio corpo, finiva per poi accettare volontariamente tali rapporti .L'uomo non si lavava e immobilizzava la moglie per la Cassazione è violenza sessuale. A parere della S.C. trattasi di motivazione carente ed insufficiente, visto che la donna, in realtà, non accettava volontariamente i rapporti sessuali, ma li subiva coattivamente. Invero la peculiarità dei motivi del dissenso non eliminava il dissenso medesimo, per cui i rapporti sessuali, laddove imposti con la forza dall'uomo, erano e restavano violenti .La sentenza viene annullata con rinvio ad altra sezione per nuovo esame in relazione al reato di violenza sessuale articolo 609 bis c.p. .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 luglio - 1° agosto 2011, numero 30364Presidente Lombardi - Relatore GentileSvolgimento del processoLa Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa l'08/10/08, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Caltagirone in data 15/11/07 - appellata da C.M., imputato dei reati di cui agli articolo 572 c.p., 609 bis c.p., 610 c.p. [come contestati in atti ai capi A , B , C della rubrica] e condannato alla pena di anni nove di reclusione - assolveva il C. dal reato, ex articolo 609 bis c.p. [capo B ] perché il fatto non sussiste rideterminava la pena, quanto ai residui reati, in anni due, mesi uno e gg. di reclusione confermava nel resto.Il PG della Corte di Appello di Catania proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'articolo 606, lett. b ed e c.p.p In particolare il PG ricorrente esponeva che i rapporti sessuali tra i due coniugi non erano consensuali, ma imposti coattivamente dall'imputato C.M. nei confronti della moglie G.L Tanto dedotto, il P.G. ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/07/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B della rubrica.Motivi della decisioneIl ricorso è fondato.C.M., all'esito del giudizio di 1 grado, veniva riconosciuto colpevole dei reati di cui agli articolo 572, 610 c.p., nonché di quello di cui all'articolo 609 bis c.p. in danno della moglie G.L. per averle imposto coattivamente rapporti sessuali, contro la volontà della donna il tutto nel periodo di tempo intercorso dal omissis .La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 08/10/08, assolveva C.M. dal reato di cui all'articolo 609 bis c.p., perché il fatto non sussiste.La Corte Territoriale argomentava sul punto, asserendo che - pur essendo la donna contraria ai rapporti sessuali, perché l'uomo era solito consumarli al rientro dalla propria attività di pastore, senza praticare alcuna igiene e pulizia del proprio corpo - finiva per poi accettare volontariamente i rapporti sessuali.Trattasi di motivazione carente ed insufficiente, posto che la donna - come evidenziato con motivazione coerente e puntuale del giudice di 1° grado - non accettava volontariamente i rapporti sessuali, ma li subiva coattivamente.L'uomo, invero - dopo aver immobilizzato con le mani la moglie - le imponeva i rapporti sessuali, senza aderire affatto alle richieste del coniuge di effettuare la necessaria igiene del proprio corpo.Orbene la Corte Territoriale, sul punto de quo, non ha precisato in modo univoco le ragioni per cui i rapporti sessuali imposti coattivamente alla donna dovevano ritenersi comunque consumati consensualmente. Invero la peculiarità dei motivi del dissenso non eliminava il dissenso medesimo, per cui i rapporti sessuali, laddove imposti con la forza dall'uomo, erano e restavano violenti.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 08/10/08, con rinvio a detta Corte Territoriale, altra sezione, per nuovo esame in relazione al reato di cui all'articolo 609 bis c.p. [capo B della rubrica].P.Q.M.La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b della rubrica, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, altra sezione.