Sono passati già due anni e mezzo dall'emanazione dalla riforma sulla revisione contabile oggi detta 'legale' introdotta dal d.lgs. numero 39/2010. Riforma necessaria vista la frastagliata normativa che avvolgeva questo mondo che, approfittando dell'armonizzazione con la direttiva europea numero 2206/43/CE del Maggio 2006, ha rimesso ordine in materia.
Arrivano i primi tre decreti attuativi. Ed ecco finalmente i primi tre decreti attuativi sul nuovo modo d'intendere la revisione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, numero 201. Essi sono il Decreto 20 giugno 2012 , il numero 144, regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 d.lgs. numero 39/2010 il numero 145, regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, d.lgs. numero 39/2010, consolidati ed infine il decreto 25 giugno 2012, numero 146 riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 d.lgs. numero 39/2010. I tre decreti saranno certamente seguiti da altri provvedimenti che completeranno l'opera rinnovatrice. La sintesi dei principali contenuti. Con il primo decreto, il numero 144, si istituisce il registro dei revisori legali e si approntano i requisiti di iscrizione per le persone fisiche e per le società, oltre che il contenuto della domanda e l'istruttoria di presentazione ed ammissione al registro. Ed ecco la prima novità i dottori commercialisti perdono la tenuta del registro che passa direttamente al ministero dell'economia. Il decreto numero 145 esplora dettagliatamente i requisiti di ammissibilità al fine di accedere al registro specificando le tipologie di titolo di studio nonché i requisiti di onorabilità necessari. Presenti anche i passi che porteranno all'iscrizione del candidato tra cui l'esame ed il tirocinio triennale. Diversamente dalla riforma dei tirocini professionali stabiliti dal d.l. numero 138/2011 ecco che in questo caso rimane la triennalità. Presente anche una novità assoluta all'articolo 1 comma 2 «Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento». L'ultimo decreto, il 146 stabilisce le regole del tirocinio, ricalcando le regole per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista. Rimane come già detto il termine triennale, ed è anche necessaria la presentazione periodica da parte del tirocinante di una relazione disciplinata dall'articolo 11 comma 4 «Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall'articolo 3, comma 4, d.lgs. numero 39/2010», confermata di seguito dal dominus. Il decreto disciplina anche la possibilità per i dipendenti pubblici che potranno svolgere tirocinio da un altro revisore già dipendente pubblico con la possibilità, già per altro riconosciuta al normale tirocinante, di frequentare i corsi funzionali al tirocinio. I tirocinanti dottori commercialisti, doppio esame di Stato? Ma l'articolo 17 del decreto attuativo 146, non chiaro, preoccupa chi non è ancora abilitato alla professione di dottore commercialista, dunque non automaticamente revisore, in quanto recita «Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritti al registro del tirocinio di cui all'articolo 5 d.P.R. numero 99/1998, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo è computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento». Si deduce che vi sarà la magra consolazione del riconoscimento del tirocinio per chi oggi è nel bel mezzo della pratica professionale ma non la possibilità dell'iscrizione nel nuovo registro se superato l'esame di Stato di Dottore Commercialista. Abrogato infatti l'articolo 5 d.lgs. numero 88/92 che prevedeva l'esonero dall'esame di revisore. Dunque sicuramente si dovranno affrontare due esami abilitanti distinti senza per altro comprendere se ci saranno sconti per le materie già sostenute in sede di abilitazione di dottore commercialista o esperto contabile. Chi si salva? Ovviamente chi è già iscritto al vecchio registro. Basterà chiedere entro un anno l'iscrizione al nuovo registro. Infine vi è la situazione di chi sta svolgendo tutt'oggi l'esame recita il decreto 145 all'articolo 17 «1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 d.lgs. numero 88/1992 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del d.lgs. numero 58/2012. Sono altresì iscritti, su richiesta a omissis , b coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. numero 88/1992, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo». Non è chiaro. Non è espressamente dettato l'articolo 5 per l'esonero contemplato dalla vecchia normativa. Possono iscriversi al nuovo registro i tirocinanti dottori commercialisti o solo di tirocinanti revisori contabili? Forse la prima soluzione sarebbe quella più consona ad un periodo di transizione. Per concludere. I tre decreti attuativi introducono parzialmente la riforma del d.lgs. numero 39/2010 che aspetta di essere attuata nella sua interezza. Sicuramente il dado è tratto. Grazie alla novella legislativa si riuscirà a preparare una nuova professionalità dalla preparazione più marcata e specifica. Vi sarà una vera e propria scelta nel voler fare il revisore legale dei conti, ma questo solo con il completamento della riforma. In attesa dei nuovi decreti attuativi per ora abbiamo solo una parziale revisione della Revisione!
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 20 giugno 2012, numero 145 G.U. 29 agosto 2012, numero 201 Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE Visto l'articolo 2, comma 2, lettere a e b del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso di una laurea almeno triennale e dei requisiti di onorabilità definiti con regolamenti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa Visto l'articolo 2, comma 3 lettere a e b del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, concernente l'iscrizione nel Registro delle persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi Visto l'articolo 2, comma 4, lettera a , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo cui possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori legali le società i cui componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, concernente i criteri di valutazione dell'equivalenza dei requisiti dei revisori abilitati all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 concernente il contenuto informativo del Registro Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, numero 206 recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 2004, numero 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, numero 266, e 3 novembre 1999, numero 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, numero 2, recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2004, numero 196, in materia di equiparazioni dei diplomi di laurea Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136 Visto in particolare l'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento nell'ambito dell'applicazione della pena Visto l'articolo 2382 del codice civile, concernente le condizioni di ineleggibilità o decadenza degli amministratori Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, numero 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante �Codice in materia di protezione dei dati personali� Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare Sentita la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, che ha espresso, con nota prot. RM/11092879 del 17 novembre 2011, parere favorevole in merito allo schema di regolamento Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo numero 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, numero 417 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2012 Vista la nota numero 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge numero 400 del 1988 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 a requisiti di onorabilità individuati all'articolo 3 b laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2 c tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 d superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo numero 39 del 2010. 2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o in un Paese terzo, secondo le modalità indicate nel capo secondo del presente Regolamento. articolo 2 Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l'iscrizione al Registro 1. Per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali é necessario essere in possesso di a laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, numero 270 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L 18 Scienze economiche L 33 b laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, numero 270 scienze dell'economia LM 56 scienze economiche aziendali LM 77 finanza LM 16 scienze della politica LM 62 scienze economiche per l'ambiente e la cultura LM 76 scienze delle pubbliche amministrazioni LM 63 giurisprudenza LMG/01 scienze statistiche LM 82 scienze statistiche attuariali e finanziarie LM 83 c classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, numero 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a e b e successive modificazioni e integrazioni d diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b é determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004, numero 196. 2. Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. articolo 3 Requisiti di onorabilità 1. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni a non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese b non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, numero 136, salvi gli effetti della riabilitazione c non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene i. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 ii. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile iii. reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria iv. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo d non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità. 2. Non possono essere iscritti al Registro dei revisori coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dal comma 1, lettera c , salvo il caso dell'estinzione del reato. articolo 4 Requisiti per l'iscrizione delle società di revisione al Registro dei revisori legali 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le società che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, e pertanto a i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento b la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, é costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l'esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea c nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci é costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea d nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea f i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro. 2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile. articolo 5 Onorabilità degli amministratori 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, sono in possesso dei requisiti di onorabilità i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione che a soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3 b non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. articolo 6 Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea 1. I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. Detta iscrizione é, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. 3. Per il riconoscimento dei titoli professionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 37 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, e degli articoli 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999, numero 394, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, é allegata la seguente documentazione a attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un Paese terzo, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente b copia del documento di identità. articolo 7 Prova attitudinale 1. La prova attitudinale di cui all'articolo 6, comma 2, si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali. 2. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, per ciascun interessato, apposito provvedimento nel quale sono indicate le materie oggetto della specifica prova attitudinale. 3. La data ed il luogo della prova scritta sono indicati in Gazzetta Ufficiale con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, ovvero stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 e comunicati all'interessato almeno trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento. 4. Per lo svolgimento della prova attitudinale é stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. articolo 8 Svolgimento della prova attitudinale 1. La prova attitudinale, che si svolge in lingua italiana, é diretta ad accertare la conoscenza dei principi della normativa italiana rilevante, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della revisione legale, e verte sulle seguenti materie a principi di diritto civile e commerciale b principi di diritto societario, con particolare riguardo alla normativa nazionale dei conti annuali e consolidati c principi di diritto tributario d disciplina della revisione legale e principi di revisione nazionali. 2. In seguito allo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice valuta gli elaborati ed assegna al candidato un giudizio di idoneità o di non idoneità, dandone comunicazione all'interessato. I candidati che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità sono ammessi a sostenere la prova orale. 3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie di cui al comma 1. Al termine del colloquio, la commissione esaminatrice delibera se assegnare un giudizio di idoneità o di non idoneità e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di idoneità, viene rilasciata attestazione dell'avvenuto superamento della prova ai fini della successiva richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, al Registro dei revisori legali. articolo 9 Iscrizione dei revisori di Stati membri dell'Unione europea 1. I cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, possono chiedere di essere iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei revisori, le persone fisiche di cui al comma 1 presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Alla domanda, trasmessa secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali, é allegata la seguente documentazione a attestato concernente l'abilitazione all'esercizio della revisione legale in un altro Paese dell'Unione Europea, rilasciato dall'Autorità competente di quel Paese, se del caso, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente b copia del documento di identità. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei revisori legali previa applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale, ai sensi dall'articolo 2, comma 3, lettera a del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 4. La prova attitudinale, svolta, di regola, in concomitanza con la prova scritta della prima sessione utile prevista per l'esame di abilitazione dei revisori legali nazionali, verte sulle materie di cui all'articolo 8, comma 1, e si svolge mediante unica prova in forma di test scritto a risposta multipla. Per lo svolgimento della prova attitudinale é stabilito un contributo in misura fissa a copertura delle relative spese. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. articolo 10 Contenuto informativo del Registro per le persone fisiche 1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a e b , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, il Registro riporta le seguenti informazioni a il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita b il numero di iscrizione nel Registro dei revisori c l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale d il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA e il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale é socio o amministratore f ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri g la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico h eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b e d , e 26, comma 1, lettere c e d , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 i l'eventuale rete di appartenenza, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. articolo 11 Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a e b , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni a il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata b gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti. 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare a l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi b la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali. 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento. articolo 12 Contenuto informativo del Registro per le società 1. Per le società di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, il Registro riporta le seguenti informazioni a la denominazione o la ragione sociale b il numero di iscrizione nel Registro dei revisori c l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia d i riferimenti necessari per contattare la società, l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società e il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società f il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b e d e 26, comma 1, lettere c e d del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 g il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f , con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi h il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f , con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi i ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi l la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni m la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico. articolo 13 Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le società 1. Le società di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 16, le seguenti informazioni a l'indirizzo di posta elettronica certificata b gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, il responsabile della revisione. 2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi variazione relativa all'esercizio degli incarichi di revisione, segnalando in particolare a l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi b la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. 3. I dati e le informazioni di cui ai commi precedenti sono conservati in forma elettronica e non sono soggetti a pubblicità nel Registro dei revisori legali. 4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento. articolo 14 Riferimenti in materia di vigilanza 1. Il Registro dei revisori legali contiene i riferimenti e gli indirizzi degli Uffici competenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso la Consob. Nel Registro sono chiaramente indicate le rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob. articolo 15 Pubblicità del Registro 1. Le informazioni contenute nel Registro dei revisori sono conservate in forma elettronica e sono messe a disposizione gratuitamente in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato. articolo 16 Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni 1. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al momento della registrazione e ne comunicano tempestivamente, con le modalità indicate nel presente articolo, qualsiasi variazione. Della veridicità di tali comunicazioni é responsabile il revisore legale, ovvero il legale rappresentante della società di revisione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, numero 445. 2. I revisori e le società di revisione legale comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro di cui agli articoli 10 e 12, nonché delle altre informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11 e 13, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si é verificata. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale dei dati. 4. Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. articolo 17 Prima formazione del registro 1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, numero 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58. Sono altresì iscritti, su richiesta - coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, numero 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento - coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, numero 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo. 2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. numero 445/2000, entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare a le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento b le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1 c l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale né collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione dei revisori inattivi. 3. Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, i revisori legali e le società di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 2012
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 25 giugno 2012, numero 146 G.U. 29 agosto 2012, numero 201 Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo il quale deve essere regolata l'attività e la modalità di svolgimento del tirocinio, nonché il relativo registro, e in particolare il comma 8 di detto articolo, in forza del quale devono essere definite con regolamento, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, le modalità di attuazione del medesimo articolo 3 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, parere favorevole numero RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo numero 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, numero 419 Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, in data 8 marzo 2012 Vista la nota numero 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del registro del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. articolo 2 Soggetti destinatari 1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro del tirocinio coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e del titolo di studio previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a e b del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e relative disposizioni regolamentari di attuazione. articolo 3 Registro del tirocinio 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze é istituito il Registro del tirocinio. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto a il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita b il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio c la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall'articolo 10, comma 1 d il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio e i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. articolo 4 Domanda di iscrizione 1. La domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio, debitamente compilata e sottoscritta e conforme alle prescrizioni in materia di bollo, é redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82. articolo 5 Contenuto della domanda 1. Nella domanda, redatta su modelli conformi disponibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, il richiedente dichiara, anche ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, quanto segue a il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale b la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia c l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza d il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 f il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio g l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio h di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento. 2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati a la dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio b copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione c copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina, con appositi provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. articolo 6 Iscrizione nel registro del tirocinio 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio. articolo 7 Obblighi degli iscritti al Registro del tirocinio 1. L'iscritto nel Registro del tirocinio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni ad esso relative. In particolare, é tenuto a comunicare a la variazione dei propri dati anagrafici, di residenza o domicilio b la cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la società di revisione legale precedentemente indicati, anche per il verificarsi di eventi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con riferimento al soggetto presso cui il tirocinio si sta svolgendo c l'indicazione delle generalità e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio d le cause di sospensione del tirocinio indicate dal presente regolamento. 2. Le variazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate dall'iscritto al Ministero dell'economia e delle finanze entro 15 giorni dall'avvenuta modifica. 3. Il tirocinante ha l'obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio. articolo 8 Aggiornamento delle informazioni 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede tempestivamente all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro del tirocinio ed a pubblicarle sul proprio sito internet. articolo 9 Contributo di iscrizione e per la tenuta del registro del tirocinio 1. Il tirocinante é tenuto al versamento di un contributo fisso, da documentare in sede di iscrizione, a copertura delle spese di segreteria. L'importo e le modalità di versamento di detto contributo sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. articolo 10 Durata e contenuto del tirocinio 1. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro. 2. Il tirocinio é finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale. 3. Il tirocinio é svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore legale e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali. 4. Il tirocinio deve consentire di acquisire le competenze tecniche funzionali e professionali, presupposto per fornire le prestazioni necessarie per l'esercizio della revisione legale. 5. Il tirocinio é assolto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, svolgendo le attività assegnate dal soggetto di cui all'articolo 3 comma 2, lettera d , del presente regolamento. articolo 11 Svolgimento del tirocinio 1. Il tirocinio é effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi, che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. 2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale iscritto nel Registro nell'elenco dei revisori attivi. Il dipendente pubblico può appartenere ad un'amministrazione diversa da quello da cui dipende il tirocinante. Eventuali oneri per lo svolgimento dell'attività di cui al presente comma sono a carico del tirocinante. 3. Il soggetto presso il quale é svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare i corsi di formazione funzionali al tirocinio stesso. 4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 5. La relazione di cui al comma 4 é oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione presso i quali é stato svolto il tirocinio ed é trasmessa alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 Commissione centrale per i revisori contabili , anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente. Nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale é svolto il tirocinio, la relazione annuale trasmessa alla Commissione centrale evidenzia tale circostanza. 6. La relazione di cui al comma 4 deve essere redatta anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale presso cui prosegue il tirocinio. 7. Qualora gli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo non siano stati adempiuti entro i centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio é automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione. 8. Ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione. articolo 12 Completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale 1. Fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento, il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale ne dà comunicazione entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali ai sensi della normativa vigente, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione, ovvero le ragioni che determinino l'impossibilità di fornire tale attestazione, ed inizio del tirocinio rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio é stato svolto e deve essere proseguito. 2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione prevista dal comma 1, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio. articolo 13 Tirocinio svolto in uno Stato membro 1. Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea. 2. Al fine del riconoscimento del tirocinio svolto ai sensi del comma 1, é necessario che il tirocinante presenti, con la stessa periodicità prevista dall'articolo 11, comma 4, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale o società di revisione legale che dall'Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante. L'attestazione di cui al presente comma, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata, se del caso, da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. 3. Al termine del tirocinio il Ministero dell'economia e delle finanze esamina la documentazione esibita e può procedere all'audizione dell'interessato circa l'attività svolta prima del rilascio dell'attestazione di riconoscimento del tirocinio svolto. articolo 14 Cancellazione dal registro del tirocinio 1. Nei casi di intervenuta sospensione di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, del presente Regolamento, se la causa che ha prodotto la sospensione del tirocinio non é rimossa entro il termine di due anni dall'avvenuta sospensione, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal registro del tirocinio. 2. La cancellazione dal registro é altresì prevista nel caso di rinuncia da parte del soggetto interessato ovvero per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera a del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 3. La comunicazione della cancellazione é inviata all'interessato all'indirizzo anche elettronico risultante nel registro del tirocinio. 4. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti. articolo 15 Ulteriori ipotesi di sospensione del tirocinio 1. La sospensione del tirocinio é altresì ammessa nei casi di a servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno b gravidanza e puerperio, per un periodo non superiore ad un anno c malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento al tirocinio per un periodo superiore ad un anno d trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni. 2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dispone la sospensione. 3. Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di cui al comma 1, il tirocinante dà comunicazione, opportunamente documentata, con le modalità previste al comma 2, di aver ripreso il tirocinio. Tale comunicazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto presso il quale si svolge il tirocinio. 4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione, fino al completamento del periodo triennale. articolo 16 Compiuto tirocinio 1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, rilascia al tirocinante entro 30 giorni il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro. 2. Successivamente alla presentazione dell'ultima relazione, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del provvedimento di conclusione del tirocinio, l'interessato può allegare alla domanda di partecipazione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali una dichiarazione che attesti l'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, in materia di tirocinio e dal presente Regolamento. 3. Se l'attività svolta dal tirocinante non é conforme alle modalità di svolgimento del tirocinio stabilite dal presente regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione centrale per i revisori contabili, dispone le forme e la durata dell'integrazione del tirocinio. articolo 17 Disciplina transitoria tirocinanti 1. Sono iscritti di diritto nel registro nel tirocinio, i tirocinanti che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritti al registro del tirocinio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, numero 99, e che risultano in regola con la presentazione della relazione annuale. L'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo é computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento. 2. Sono altresì iscritti, a condizione che ne facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i tirocinanti che hanno omesso la presentazione di almeno una relazione annuale. In tal caso, l'attività di tirocinio svolta prima dell'entrata in vigore del presente articolo e comprovata dalla presentazione della prevista relazione annuale, é computata ai fini del compimento del periodo triennale di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'aggiornamento del registro del tirocinio. 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti all'acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, in misura proporzionale al periodo residuale di tirocinio da assolvere. 5. Ai fini del computo dei crediti formativi di cui al comma 4, i periodi di tirocinio pari o superiore a 6 mesi sono equiparati ad un anno. 6. Gli obblighi di formazione recati dai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. articolo 18 Comunicazioni 1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 giugno 2012
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 20 giugno 2012, numero 144 G.U. 29 agosto 2012, numero 201 Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 16 e 17 che prevedono il contenuto minimo delle informazioni che l'albo dei revisori legali dovrà acquisire ai fini dell'iscrizione Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, concernente l'attuazione della citata direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE Visto in particolare, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo il quale deve essere regolato il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali, nonché le modalità e i termini entro cui esaminare le domande di iscrizione e verificare i requisiti, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa Visto l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, secondo il quale viene disciplinato l'accertamento dei requisiti per l'abilitazione, nonché la cancellazione Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 in merito alla disciplina prevista per il transito dei revisori legali nella Sezione del Registro dei revisori inattivi Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, numero 2, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 9 secondo il quale le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, il quale prevede che al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha formulato, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, parere favorevole numero RM/11092879 in data 17 novembre 2011 in merito allo schema del presente regolamento Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo numero 196 del 2003, formulato in data 10 novembre 2011, numero 418 Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi, in data 8 marzo 2012 Vista la nota numero 4530 del 14 maggio 2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ha espresso il proprio nulla osta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Adotta il seguente regolamento articolo 1 Registro dei revisori legali 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze é istituito il Registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. 2. L'iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale. articolo 2 Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali 1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, nonché le società che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 del predetto decreto legislativo e del relativo Regolamento attuativo. articolo 3 Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche 1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, quanto segue a il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita b la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, il domicilio fiscale se diverso, nonché l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività c il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA d l'indirizzo di posta elettronica certificata e il titolo di studio conseguito f di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 g di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 h l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente é pubblico dipendente i il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale é socio o amministratore j ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri k di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 l l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico m l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 n la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti o di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento. 2. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, quanto segue a il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita b la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso il domicilio fiscale c il codice fiscale ed il numero di partita IVA d l'indirizzo di posta elettronica certificata e il titolo di studio conseguito f il numero di iscrizione nel registro previsto ai fini dell'esercizio della revisione legale nel Paese di origine e l'indicazione dell'autorità competente alla tenuta dell'albo o registro g ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri h l'indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico i l'eventuale rete di appartenenza così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 j la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti k di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento l di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera a del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e dal relativo Regolamento attuativo 3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, indicano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, quanto segue a le informazioni di cui ai punti da a a k del comma precedente b di aver superato la prova attitudinale prevista dall'articolo 2 comma 3, lettera b del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e dal relativo Regolamento attuativo c di essere in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti nel Paese terzo. articolo 4 Contenuto della domanda di iscrizione delle società 1. Nella domanda di iscrizione nel Registro, i legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 dichiarano, anche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, quanto segue a la denominazione o la ragione sociale b l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia c i riferimenti necessari per contattare la società, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società d il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società e il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b e d e 26, comma 1, lettere c e d , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 f il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione diversi da quelli di cui alla lettera e , con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi g il nome, cognome e domicilio dei soci diversi da quelli di cui alla lettera e , con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi h ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi i la sussistenza di ciascuna delle condizioni previste nell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e dal relativo Regolamento attuativo j la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, così come definita nell'articolo 1, comma 1, lettera l , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni k di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento. articolo 5 Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche 1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, é redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82. 2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 é allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità. 3. Alla domanda prodotta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a e b , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 é allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente in corso di validità. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri atti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. 5. Le persone fisiche che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle persone fisiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione. articolo 6 Presentazione della domanda di iscrizione delle società 1. La domanda di iscrizione delle società, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, é redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze ed inviata anche per via telematica o digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82. 2. Alla domanda di iscrizione di cui al comma 1 é allegata la copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato. 4. I legali rappresentanti delle società che richiedono l'iscrizione al Registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione. articolo 7 Contributo per l'iscrizione 1. I soggetti di cui all'articolo 2, al momento della richiesta di iscrizione nel Registro, sono tenuti al versamento di un contributo fisso per le spese di segreteria. L'importo di detto contributo é determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce, altresì, i termini e le modalità di versamento di detto contributo. articolo 8 Esame delle domande e iscrizione 1. Le domande per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali sono esaminate entro 4 mesi dalla ricezione. 2. L'Ufficio competente, se accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'iscrizione, ne dà comunicazione al richiedente secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Dalla data di invio della richiesta di integrazione e fino alla data di ricezione di tali elementi, il termine previsto al comma 1 per il compimento dell'istruttoria é sospeso. 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione. 4. Il provvedimento di iscrizione é assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, entro il termine di cui al comma 1, ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale Concorsi ed esami, nonché comunicato al richiedente. articolo 9 Decorrenza dell'iscrizione 1. L'iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione del revisore o della società di revisione nella Gazzetta Ufficiale. articolo 10 Cancellazione 1. Al di fuori delle fattispecie sanzionatorie di cancellazione previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del predetto decreto legislativo, dispone con proprio decreto la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi a su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39 la cancellazione del revisore non può comunque essere disposta se é in corso nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto legislativo o dell'articolo 195 del TUIF b quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali, ovvero quando l'interessato abbia ottenuto la predetta iscrizione attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci. 2. La cancellazione dal registro dei revisori é disposta d'ufficio nei casi di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione. 3. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, e del relativo regolamento di attuazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 4. Fatti salvi i casi di cancellazione previsti al comma 3, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione ai sensi del presente articolo possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia alla Consob dell'avvenuta cancellazione dal Registro dei revisori e delle società di revisione legale abilitati o iscritti presso altri Stati appartenenti all'Unione europea, al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39. Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 giugno 2012