In azienda è stato nominato un responsabile per la sicurezza? Allora il datore di lavoro non è responsabile della mancata visita medica dei dipendenti.
La fattispecie. Il Tribunale di Ascoli Piceno condannava a 3 mesi di arresto un datore di lavoro che aveva omesso di far sottoporre 2 lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. La responsabilità penale viene confermata anche in Corte d’appello, quindi l’uomo presenta ricorso per cassazione. In azienda vi era un responsabile della sicurezza. La S.C. accoglie il ricorso del datore di lavoro, in ordine al quarto motivo, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte d’appello. Nello specifico, gli Ermellini ribadiscono che, «laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche» Cass., numero 27738/2011 . Il datore deve vigilare. Insomma, è rilevante accertare se in azienda vi sia stato un responsabile sicurezza o meno, anche se – concludono i giudici della Cassazione – il datore di lavoro «ha un generale obbligo di vigilare» sul corretto espletamento delle attività che sono state delegate al responsabile.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 giugno – 30 agosto 2012, numero 33521 Presidente Mannino – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 22 settembre 2009 il tribunale di Ascoli Piceno condannava G.A. numero omissis , alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli articolo 81 c.p., 14 e 18 bis d.lgs. numero 66 del 2003 per aver, quale responsabile della società datrice di lavoro Gruppo executive società consortile Srl omesso di far sottoporre i lavoratori D.G.A. e D.C.P. alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. 2. A seguito di appello dell'imputato la corte d'appello di Ancona con sentenza dell'11 - 14 luglio 2011 in parziale riforma della pronuncia di primo grado dichiarava il reato estinto limitatamente al lavoratore d.G. eri determinava la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di arresto. 3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione degli articolo 19 seguenti d.lgs. numero 758 del 1994. Lamenta di non essere stato posto in condizione di poter estinguere la contravvenzione in via amministrativa. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la notifica della prescrizione da parte dell'ispettorato del lavoro è stata effettuata al sole imputato come persona fisica e non anche allo stesso quale legale rappresentante della società. Col terzo motivo il ricorrente deduce che il lavoratore D.C. era gravemente ammalato e quindi c'era l'impossibilità di sottoporlo a una visita medica, stante la sua radicale inidoneità alla prestazione lavorativa. Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che in azienda vi era una responsabile della sicurezza del lavoro, il quale quindi rispondeva di tutti gli adempimenti di legge. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati atteso che la corte d'appello ha dato atto che la prescrizione dell'ispettorato del lavoro era stata regolarmente notificata all'imputato. Il contenuto della prescrizione era tale per cui l'imputato poteva agevolmente rendersi conto che la notifica era stata fatta come legale rappresentante della società datrice di lavoro di quei lavoratori per i quali era mancata la visita medica di accertamento dell'idoneità al lavoro. Anche il terzo motivo è inammissibile perché censura di merito. La corte d'appello ha correttamente osservato che l'eventuale impossibilità del lavoratore in malattia di accedere in azienda non impediva comunque che la visita medica avrebbe potuto essere svolta in forma domiciliare. 2.2. Invece il quarto motivo va accolto atteso che la sentenza impugnata tace del tutto in ordine alla circostanza dedotta come motivo d'appello dalla difesa dell'imputato secondo cui in azienda vi era un responsabile della sicurezza sul lavoro. In particolare questa corte Cass., sez. 4, 27/05/2011 - 14/07/2011, numero 27738 ha affermato che, laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest'ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest'ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l'adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro cfr. in proposito, quanto all'obbligo del datore di lavoro, Cass., sez. 4, 12/04/2005 - 01/06/2005, numero 20595 . 3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla corte d'appello di Ancona in diversa composizione. P.Q.M. la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Perugia.