Procedure di CT impeccabili, ma quale la causa della paresi cerebrale: genetica o parto eseguito male?

La svalutazione di un dato obiettivo, costituito da cartelle cliniche ospedaliere, contenenti la chiara indicazione della sofferenza fetale e dell’asfissia perinatale, e l’omesso esame delle acquisizioni scientifiche sul nesso di causalità, non sono sufficientemente argomentati. Evidente il difetto motivazionale.

Con la sentenza numero 9245, depositata il 17 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto la richiesta di risarcimento. Problemi in sala parto. Una coppia di genitori vorrebbe poter festeggiare il lieto evento della nascita di loro figlia. Ma la neonata presenta una paralisi cerebrale, con conseguenti lesioni encefaliche irreversibili e tetra paresi spastica. I due ritengono che la causa di tutto ciò sia stato il travaglio farmacologicamente indotto, eseguito alla 36° settimana di gestazione. Chiedono il risarcimento danni alla locale USL. Tribunale e Corte d’Appello respingono la domanda. Garantito il contraddittorio nelle CT? E la motivazione? La donna, rimasta vedova, ricorre per cassazione, lamentando violazione del contraddittorio per le modalità di espletamento ed assunzione delle consulenze tecniche, nonché per vizio di motivazione. Consulenze tecniche corrette. La Suprema Corte ritiene che le CT si siano svolte adeguatamente, non presentando alcun vizio procedurale. Ricorda infatti che l’omessa discussione in contraddittorio tra CTU e CTP «non risulta prevista né sanzionata da alcuna norma processuale» il consulente di ufficio può avvalersi dell’opera di uno specialista senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione o la successiva ratifica del giudice procedente, sempre che il consulente se ne assuma la responsabilità scientifica e morale rientra poi tra i poteri discrezionali del giudice la facoltà di disporre, o meno, indagini suppletive rispetto quella già svolta. Difetto motivazionale. La Corte rileva però un evidente vizio motivazionale, nella parte in cui la sentenza impugnata non argomenta sufficientemente la svalutazione del dato obiettivo come si fa a ritenere sussistente un «perfetto benessere fetale» ed una «perfetta ossigenazione alla nascita», quando dalle cartelle ospedaliere emerge chiaramente la «sofferenza fetale e l ’ asfissia perinatale della neonata» e l’ammissione da parte dell’ente ospedaliero «secondo cui la bambina patì una paralisi cerebrale post-natale»? Allo stesso modo come è possibile prendere una decisione adeguata omettendo di prendere in esame la documentazione, presentata dagli appellanti, attestante comprovate acquisizioni scientifiche, «chiaramente indicative di decisive acquisizioni circostanze quali la predicabilità o meno di un nesso tra la mancanza del corpo calloso e la tetra paresi spastica»? Per queste ragioni la Corte annulla la sentenza, rinviando per una migliore valutazione della questione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 ottobre 2012 – 17 aprile 2013, numero 9245 Presidente Carleo – Relatore Travaglino Svolgimento del processo Nel dicembre del 2004, M C. e D.M.N. , in proprio e per conto della figlia minore A. , convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Pistoia, la gestione liquidatoria della locale USL X, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'errato intervento dei medici della struttura ospedaliera, i quali, alla 36^ settimana di gravidanza, avevano indotto farmacologicamente il travaglio dell'attrice, determinando la paralisi cerebrale della neonata A. , con conseguenti lesioni encefaliche irreversibili e tetraparesi spastica. Il giudice di primo grado respinse la domanda. La corte di appello di Firenze, investita del gravame proposto dai coniugi C. , lo rigettò. La sentenza è stata impugnata da D.M.N. , e da C.A. , F. e M. con ricorso per cassazione articolato in 6 motivi. Resiste con controricorso la gestione liquidatoria della US X Pistoia. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione o in ipotesi falsa applicazione dell'articolo 101 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per violazione del contraddittorio nello svolgimento della CTU costituita dall'omessa discussione delle conclusioni in contraddittorio tra i CTU e i CTP e della tardiva comunicazione delle conclusioni da parte dei CTU al CTP di parte attrice, avvenuta solo il giorno precedente al deposito della relazione. La censura è corredata dal seguente quesito Dica la corte se l'omessa discussione delle conclusioni con i CTP e se la tardiva comunicazione delle conclusioni da parte dei CT al CT di parte attrice avvenuta solo il giorno prima del deposito della relazione costituisce violazione del contraddittorio nello svolgimento della CTU e, perciò, dell'articolo 101 c.p.c Il motivo è infondato. Risulta incontestata, difatti, la circostanza che il CTP sia stato regolarmente convocato per l'inizio delle operazioni peritali e che il CTU - come si legge nella sentenza impugnata al folio 5 - abbia fornito risposta ai singoli chiarimenti richiesti a seguito dei rilievi del consulenti di parte senza alcuna violazione del contraddittorio. Per altro verso, la omessa discussione in contraddittorio tra CTU e CTP, al pari della tardiva comunicazione delle conclusioni da parte del CTU al CTP, non risulta prevista né sanzionata da alcuna norma processuale. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o in ipotesi falsa applicazione dell'articolo 101 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per violazione del contraddittorio nello svolgimento della CTU costituita dalla consultazione, di iniziativa del CTU prof. G. e in assenza oltre che all'insaputa dei CTP, di un neuropsichiatra infantile di fiducia del CTU. La censura è corredata dal seguente quesito Dica la corte se la consultazione di uno specialista nella fattispecie, un neuropsichiatra avvenuta nel corso della CTU medico-legale da parte del CTU prof. G. , di sua iniziativa, in assenza e all'insaputa dei CTP, costituisca violazione del contraddittorio e, perciò dell'articolo 101 c.p.c. . Al quesito va data risposta negativa, costituendo ius receptum di questa corte regolatrice il principio secondo il quale il consulente di ufficio può avvalersi dell'opera di uno specialista senza che sia, all'uopo, necessaria la preventiva autorizzazione o la successiva ratifica del giudice procedente, sempre che lo stesso consulente assuma in proprio la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dallo specialista ex multis, Cass. 7243/06 1605/1984 . Con il terzo motivo, si denuncia nullità della CTU per violazione del contraddittorio in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. - Nullità del procedimento in relazione al'articolo 360 numero 4 c.p.c scaturita da nullità della CTU per violazione del contraddittorio e, per derivazione articolo 159 c.p.c. , delle sentenze di primo e secondo grado. La censura è corredata dai seguenti quesiti Dica la corte se la violazione del contraddittorio nell'espletamento della CTU dovuta alle ragioni di cui al postulato determina la nullità della CTU medesima. Dica la corte se la nullità della CTU si estende, per derivazione, alle sentenze numero 1059/03 del tribunale di Pistola e numero 34809 della corte di appello di Firenze che hanno recepito e fatto proprie le risultanze della CTU. Il motivo - al di là della sua inammissibilità in rito, non rispondendo i quesiti dianzi riportati ai requisiti richiesti, con giurisprudenza ormai consolidata, da questa corte regolatrice - risulta palesemente infondato nel merito, atteso che, ai sensi dell'articolo 194 comma II c.p.c. e 90 comma I stesso codice, il CTU deve dare comunicazione alle parti soltanto dell'inizio delle operazioni che soltanto tale omissione è sanzionata con la nullità degli atti ex articolo 156 c.p.c., per violazione del contraddittorio che costituisce mera irregolarità la violazione dell'articolo 92 c.p.c., che impone al CTU di inserire nella relazione anche le osservazioni e le istanze di parte che, nella specie, con ordinanza del 21.2.2002 il G del tribunale di Pistoia, preso atto delle osservazioni dei difensori, ebbe a disporre che il collegio peritale fornisse risposte per iscritto alle osservazioni critiche del CTP, come puntualmente avvenuto all'atto del deposito della relazione in cancelleria che rientra tra i poteri discrezionali del giudice la facoltà di disporre, o meno, indagini suppletive rispetto quella già svolte, di sentire i CTU a chiarimenti, di disporre il rinnovo, totale o parziale, della perizia senza che l'esercizio di tale facoltà discrezionale sia censurabile, se come nella specie opportunamente motivata, in sede di giudizio di legittimità. Con il quarto motivo, si denuncia omessa o in ipotesi insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla violazione del contraddittorio nell'espletamento della CTU . Il motivo va rigettato per le medesime ragioni esposte nell'esaminare la censura che precede. Con il quinto motivo, si denuncia contraddittoria motivazione in relazione all'articolo 360.5 c.p.c. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la sofferenza fetale acuta patita da C.A. , che determinò il parto cesareo d'urgenza subito dalla madre e il conseguente ricovero in pediatra della bambina con diagnosi di asfissia perinatale. La censura è corredata dalle seguenti indicazioni ex articolo 36 bis c.p.c. La sussistenza di un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sofferenza fetale acuta patita da C.A. che determinò il parto cesareo d'urgenza subito dalla madre e il conseguente ricovero in pediatria della bambina con diagnosi di asfissia perinatale e, riguardo ad esso, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, a fronte del'asserito perfetto benessere fetale e della ritenuta perfetta ossigenazione alla nascita giudizi espressi dalla corte territoriale che escluderebbero la sofferenza fetale acuta , la sentenza non spiega il motivo per cui si resero allora necessari sia il ricovero in pediatria della bambina avvenuto, come si legge nella cartella clinica, con diagnosi d'ingresso di asfissia perinatale , sia la somministrazione di ossigeno, contraddittorietà resa manifesta da un iter insanabilmente illogico che ha portato la corte territoriale a negare la sofferenza fetale, a riconoscere nel contempo che vi fu asfissia perinatale con relativa somministrazione di ossigeno e a negare infine l'ipossia cioè la mancanza di ossigeno sebbene l'ossigeno fosse stato somministrato alla bambina, cianotica, proprio a causa dell'asfissia perinatale. Con il sesto motivo, si denuncia, infine, contraddittoria motivazione in relazione all'articolo 360.5 c.p.c. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio la mancanza – agenesia - del corpo calloso quale asserita casa della tetraparesi spastica da cui è affetta e afflitta C.A. . La censura è corredata dalle seguenti indicazioni ex articolo 36 bis c.p.c. si segnala l'omessa motivazione della sentenza impugnata che, se insufficiente, la rende inidonea a giustificare la decisione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè se la tetra paresi spastica è stata causata o meno dalla mancanza del corpo calloso , laddove la corte di appello ha omesso di valutare le risultanza di prove documentali prodotte dagli appellanti. Entrambi i motivi sono fondati. Condivisibile appare, difatti, da un canto, la doglianza di difetto motivazionale della sentenza che si appunta sulla non sufficientemente argomentata Svalutazione di un dato obbiettivo costituito dalle cartelle cliniche ospedaliere, contenenti la chiara indicazione della sofferenza fetale e dell'asfissia perinatale della neonata e dalla ammissione della stessa parte convenuta secondo cui la bambina patì una paralisi cerebrale post-natale dall'altro, la censura di omesso esame delle risultanze documentali prodotte dagli appellanti, che, sulla base di comprovate acquisizioni scientifiche, apparivano chiaramente indicative di decisive circostanze quali la predicabilità o meno di un nesso tra la mancanza del corpo calloso e la tetraparesi spastica e l'evidenziazione in Risonanza magnetica di una cicatrice periventricolare per leucoencefalopatia cronica postipossica. La sentenza va, pertanto, cassata in parte qua, con conseguente rinvio del procedimento ad altra sezione della corte di appello di Firenze per un nuovo e più approfondito esame delle complesse risultanze processuali. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Firenze in diversa composizione.