Ai fini dell’integrazione del reato di abuso di ufficio è necessario il requisito della c.d. doppia ingiustizia deve essere ingiusta la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, e il vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17345/13, depositata il 16 aprile. Il caso un’autorizzazione contestata. Il GUP del Tribunale di Grosseto dichiara il non luogo a procedere nei confronti della dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive, accusata di aver emesso il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività di erogazione di carburante in favore di una società di cui il fratello era socio al 50% in assenza di alcuni titoli autorizzatori. Il giudice, pur rilevando la violazione del dovere di astensione, esclude che sussista il reato di abuso di ufficio articolo 323 c.p. , in quanto mancherebbe il requisito dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale arrecato, considerato che la società avrebbe comunque avuto diritto al rilascio dei titoli autorizzatori. Ricorre allora per cassazione il PM, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 323 c.p Il requisito della c.d. doppia ingiustizia. A giudizio degli Ermellini il ricorso è fondato riconoscendo la violazione del dovere di astensione, ma escludendo la sussistenza del reato sul presupposto che il provvedimento avrebbe potuto essere comunque concesso, il GUP ha negato, in pratica, che nella condotta contestata fosse presente il requisito della c.d. doppia ingiustizia. Questo richiede che sia ingiusta la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, e anche il vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Non motivata la mancanza dei titoli autorizzatori. Nel caso di specie, la contestazione rivolta alla dirigente non si limita alla sola violazione del dovere di astensione, in quanto le imputazioni si riferiscono ad altre violazioni di legge, consistenti nel fatto che il provvedimento in oggetto sarebbe stato rilasciato in mancanza di una serie di presupposti, tra cui il nulla osta dei Vigili del Fuoco, l’autorizzazione dell’autorità preposta al demanio marittimo e il collaudo comunale sulla necessità di tali adempimenti la motivazione della sentenza è parziale e non supportata da accertamenti. Sussiste l’ingiusto vantaggio patrimoniale. In ogni caso, non ha fondamento la tesi secondo la quale non vi sarebbe l’ingiustizia dell’evento e il conseguente ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto non risulta affatto certo che il fratello dell’imputata avesse effettivamente diritto ad ottenere l’autorizzazione provvisoria richiesta l’averla ottenuta senza alcuna verifica costituisce pertanto un oggettivo ed ingiusto vantaggio patrimoniale. Non luogo a procedere non rispettati i criteri di valutazione. Da ultimo, va rilevato che la sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p. deve fondarsi su un giudizio prognostico che porta a ritenere inutile il dibattimento nella pronuncia in esame, però, non si rinviene alcuna valutazione in tal senso. Per questi motivi, la Cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 dicembre 2012 – 16 aprile 2013, numero 17345 Presidente Agrò – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Grosseto ha dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 c.p.p. nei confronti di L B. , imputata di tre episodi di abuso d'ufficio. L'imputata era accusata di avere, in qualità di dirigente responsabile dell'ufficio S.U.A.P. e dell'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di omissis , emesso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di erogazione del carburante in favore della Argentario Trade s.r.l., società di cui il fratello O B. era socio al 50%, violando così il dovere di astensione, nonché in assenza del parere del Capo Compartimento della Capitaneria di Porto, della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 55 cod. nav. e del certificato di prevenzione incendi. Il giudice, pur rilevando la violazione del dovere di astensione, ha escluso la sussistenza dei reati contestati, mancando il requisito della ingiustizia del vantaggio patrimoniale arrecato alla società, poiché avrebbe comunque avuto diritto al rilascio dei titoli autorizzatori. 2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo l'erronea applicazione dell'articolo 323 c.p., in quanto il rilascio illegittimo dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ha comunque determinato un ingiusto vantaggio per la società. Sotto un diverso profilo viene dedotto il vizio di motivazione, perché la sentenza non ha chiarito per quali ragioni le violazioni di legge specificamente contestate, riguardanti la mancanza del nulla osta dei vigili del fuoco, del collaudo comunale e dell'autorizzazione dell'autorità preposta al demanio marittimo, non avrebbero fondamento. Infine, si sottolinea come le contestate violazioni di legge hanno consentito l'anticipazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, comportando un vantaggio patrimoniale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Il G.u.p. del Tribunale di Grosseto pur riconoscendo una macroscopica illegittimità nell'operato dell'imputata, per violazione del dovere di astensione in presenza di una pratica a cui era interessato il fratello, ha comunque escluso la sussistenza del reato di cui all'articolo 323 c.p., ritenendo che il provvedimento provvisorio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di erogazione del carburante potesse essere concesso . In altri termini ha negato che nell'abuso d'ufficio contestato fosse presente il requisito della c.d. doppia ingiustizia. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini dell'integrazione del reato in esame, che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, sicché occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, quindi, dall'accertata esistenza dell'illegittimità della condotta tra le tante, Sez. VI, 27 giugno 2006, numero 35381, Moro . Peraltro, si è riconosciuto che tale duplice valutazione deve essere fatta anche nel caso in cui si tratti di violazione del dovere di astensione Sez. VI, 21 febbraio 2003, numero 11415, Gianazza . Tuttavia, nel caso di specie, la contestazione rivolta alla B.L. non si limita alla sola violazione del dovere di astensione, in quanto le imputazioni relative al reato di abuso d'ufficio capi 1-3 contengono specifici riferimenti ad ulteriori violazioni di legge, consistenti nel fatto che il provvedimento all'esercizio provvisorio dell'impianto di distribuzione del carburante sarebbe stato rilasciato in mancanza di una serie di presupposti, tra cui il nulla osta dei Vigili del Fuoco, l'autorizzazione dell'autorità preposta al demanio marittimo e il collaudo comunale. Invero, secondo la sentenza impugnata non vi sarebbe stata necessità del parere della Capitaneria di Porto posto che l'attività interessata non si svolgeva sul demanio per quanto riguarda il nulla osta dei Vigili del Fuoco il giudice, con una motivazione perplessa, ha formulato una sorta di prognosi sulla non necessità dello stesso infine, nulla si dice in ordine alla mancanza del collaudo. Su tali aspetti la motivazione offerta in sentenza è parziale, perplessa e, comunque, non supportata da accertamenti in ogni caso, risulta smentita la tesi secondo cui, nella specie, non vi sarebbe l'ingiustizia dell'evento con conseguente ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto non risulta affatto certo che B.O. avesse effettivamente diritto ad ottenere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della stazione di servizio , così come sostenuto in sentenza. Infatti, solo in presenza di tutti i presupposti di legge sopra indicati, a cui si riferiscono le imputazioni, il fratello dell'imputata avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione richiesta. L'averla ottenuta comunque, senza alcuna verifica in ordine alla sua concedibilità, anche in rapporto all'accertamento sulla situazione dei luoghi e in genere all'esistenza dei presupposti necessari, ha costituito un oggettivo vantaggio patrimoniale, ingiusto in quanto, mancando l'accertamento di tutti i presupposti di legge, non ne avrebbe avuto diritto . D'altra parte, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare per emettere la sentenza di non luogo a procedere non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi dell'articolo 425 c.p.p. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili in altri termini il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli elementi probatori ritenuti insufficienti o contraddittori siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio. Nel caso in esame il G.u.p. del Tribunale di Grosseto non ha compiuto alcuna valutazione in tal senso, laddove avrebbe dovuto operare una valutazione prognostica finalizzata a verificare se sulla base dei provvisori elementi probatori raccolti vi potesse essere un ulteriore sviluppo in dibattimento, sviluppo che avrebbe potuto riguardare proprio la sussistenza dei presupposti di legge necessari per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio all'attività di erogazione del carburante in favore di O B. . 4. Le carenze della motivazione sopra evidenziate, nonché l'erroneo utilizzo dei criteri che devono presiedere la scelta del proscioglimento ai sensi dell'articolo 425 c.p.p., giustificano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuova deliberazione da parte del giudice dell'udienza preliminare, in persona di un magistrato diverso da quello che ha pronunciato la decisione annullata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Grosseto.