La circolare numero 15/E – pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 25 maggio – illustra ai Caf di assistenza per i lavoratori dipendenti e ai professioni abilitati le novità per la campagna del 730/2012 - redditi 2011.
Per quanto concerne la nuova imposta municipale sugli Immobili IMU , i contribuenti che si faranno prestare assistenza fiscale potranno decidere di utilizzare l’eventuale credito risultante dal modello 730 per versare l’imposta dovuta per l’anno 2012. Assistenza fiscale e termini temporali. Il modello 730 può essere presentato al proprio sostituto che ha scelto di prestare assistenza fiscale tempo ormai scaduto, bisognava provvedere entro il 16 maggio , a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati o a un professionista abilitato, cioè iscritto negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti ed esperti contabili termine ultimo fissato nel 20 giugno . Nel primo caso, il termine per produrre la documentazione da parte del sostituto è indicato nel 15 giugno nelle altre ipotesi in cui ci si avvale dell’esperto, questi apporrà il circolino rosso sulla data del 2 luglio. Adempimenti più semplici e sicuri. Tutti i datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, a partire dal 2012, devono ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti presso i Caf e i professionisti abilitati. In tal modo si assicura un adempimento più snello, meno incerto e con fonte sicura di provenienza dei dati. L’invio telematico non riguarda alcune categorie sono esclusi l’INPS e i sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze. Conguagli. Come ogni anno, i sostituti d’imposta effettueranno i conguagli, per i lavoratori dipendenti, a partire dalle retribuzioni relative al mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili elaborati da Caf e dagli esperti abilitati. L’operazione, per i titolari di redditi di pensione, avverrà a partire dal mese di agosto o di settembre. Cedolare secca. I sostituti d’imposta sono tenuti a effettuare i conguagli anche in relazione alla cedolare secca, il regime di tassazione alternativo per le locazioni di immobili a uso abitativo. Può essere esercitata dai contribuenti l’opzione per l’assoggettamento del canone alla nuova imposta sostitutiva per tutti i contratti scaduti, registrati o rinnovati prima del 7 aprile 2011. La circolare indica anche come rimediare in caso di omesso versamento dell’acconto alle date previste o quando si è tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto Irpef. Nella prima ipotesi basta effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto imposte avvalendosi del ravvedimento operoso, nella seconda si può presentare istanza per correggere il codice tributo oppure indicare nel 730 il maggior acconto Irpef come acconto della cedolare secca. IMU. Per quanto riguarda invece la neonata imposta, i contribuenti che presentano il modello 730 possono scegliere di utilizzare interamente o soltanto in parte l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’imposta municipale dovuta per il 2012. In questo caso, il sostituto accrediterà sullo stipendio o pensione del lavoratore la differenza fra il credito irpef emergente dalla liquidazione della dichiarazione 730/12 e l’importo che il contribuente ha scelto di utilizzare per eseguire il versamento della nuova imposta sugli immobili.
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