Botte in un carcere minorile: condannati in 4 per aver picchiato un altro ragazzo detenuto

La Corte di Cassazione ha confermato il reato di concorso in lesioni personali a differenza delle percosse, queste provocano uno stato di alterazione dello stato di salute, 5 giorni di prognosi sono sufficienti il compartecipe risponde degli atti commessi da altri quando, per effetto della propria condotta idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.

Con la sentenza numero 15839, depositata il 5 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito. Lesioni personali in un carcere minorile. Quattro ragazzi detenuti in un carcere minorile prendono a botte un altro ragazzo, con loro recluso. Le lesioni riportate guariranno in 5 giorni. Il motivo del pestaggio? Il padre del ragazzo è un membro delle Forze dell’Ordine. Già in carcere per precedenti reati, i 4 vengono nuovamente sottoposti a processo nei giudizi di merito vengono condannati per concorso in lesioni personali aggravate. Ricorrono tutti e 4 per cassazione presentando vari motivi, ritenuti però totalmente infondati dalla S.C Un caso di doppio conforme. Il giudice di legittimità ricorda innanzitutto che, nei casi di «doppia pronuncia conforme», il vizio di travisamento possa esserle presentato solo se già sottoposto in precedenza all’attenzione del giudice di secondo grado. Le motivazioni delle due sentenze di merito «si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione». Queste non devono poi analizzare approfonditamente tutte le deduzioni delle parti, ma solo tenere presente ogni fatto decisivo. Il concorso di reato. In tema di concorso nel reato, la Corte rileva che il giudice di merito ha correttamente preso in esame le doglianze di uno degli imputati e ne ha dedotto le partecipazione nel reato. A tal proposito la Corte ricorda che «quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità di produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell’offesa all’interesse protetto dalla norma incriminatrice». Ciò vale anche nel caso di un intervento estemporaneo a sostegno di un’azione già iniziata a sua insaputa. Lesioni personali, non semplici percosse. La Corte specifica poi che il reato di percosse è configurabile nel solo caso in cui, a seguito del fatto, non si produca alcuna malattia. Nel caso in questione, 5 giorni di malattia sono più che sufficienti per integrare il reato di lesioni. Futili motivi. Lesioni peraltro aggravate dai motivi abbietti e futili che le hanno provocate. Tale circostanza aggravante ricorre infatti «quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale». Circostanze attenuanti generiche. Corretto infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. «La loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento». Tale valutazione è peraltro del tutto svincolata dal «giudizio di comparazione, tra circostanze di segno opposto, che ha invece la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo». Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi, confermando la condanna per lesioni personali aggravate in capo a tutti e 4 i ricorrenti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 febbraio – 5 aprile 2013, numero 15839 Presidente Marasca – Relatore Sabeone Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Catania, Sezione Minorenni, con sentenza del 27 gennaio 2012, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania del 16 luglio 2010 che aveva condannato S.A.F. , C.A. , M.G. e P.A. per il reato di concorso in lesioni aggravate in danno di T.G. . In fatto si era trattato di un'aggressione all'interno di un istituto di detenzione per minorenni. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati lamentando Lo S. , a mezzo del proprio difensore a la violazione dell'articolo 606 lettere b ed e cod.proc.penumero , sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità a titolo di concorso b la violazione di legge, ex articolo 606 lettera b cod.proc.penumero , per la mancata derubricazione dell'ascritto reato a quello di percosse c una illogicità della motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti d una illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatolo ritenuto eccessivo. Il C. , personalmente a una omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche b la illogicità della sentenza per la contraddizione tra parte motiva e dispositivo. Il M. , personalmente a una motivazione illogica in merito all'affermazione della propria penale responsabilità b una motivazione illogica in merito alla chiesta insussistenza dell'aggravante dei motivi abbietti e futili. Il P. , a mezzo del proprio difensore a una violazione di legge a cagione della mancata considerazione della testimonianza B.R. b una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla chiesta insussistenza dell'aggravante dell'articolo 61 numero 1 cod.penumero c una violazione di legge e una motivazione illogica in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Considerato in diritto 1. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento. 2. Giova premettere, in punto di diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una doppia pronuncia conforme e cioè a una doppia pronuncia in primo e in secondo grado di eguale segno vuoi di condanna, vuoi di assoluzione , l'eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.penumero , comma 1, lett. e , solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 numero 20395 . Inoltre, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo Giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione v. Cass. Sez. II 15 maggio 2008 numero 19947 . La sentenza di merito non è, poi, tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata v. Cass. Sez. IV 13 maggio 2011 numero 26660 . 3. Il primo motivo del ricorso S. è infondato. In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'articolo 110 cod.penumero , l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice v. a partire da Cass. Sez. V 9 gennaio 1990 numero 7961 . Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo v. Cass. Sez. V 15 maggio 2009 numero 25894 . Alla pagina 4 dell'impugnata decisione la Corte territoriale ha preso in esame le doglianze dell'odierno ricorrente proprio in merito alla sua partecipazione a titolo di concorso all'episodio criminoso e ne ha logicamente motivato la sussistenza, per cui non può richiedersi a questa Corte di legittimità di entrare nel merito dei fatti ormai accertati in sede territoriale. Del pari, con riferimento al secondo motivo del tutto pretestuoso, la sussistenza del reato di lesioni e non di quello di percosse deriva dall'accertata guaribilità della cagionata malattia in giorni cinque, essendo a tutti nota la differenza tra la percossa, che non produce malattia, e le lesioni personali che, di converso, tale alterazione dello stato di salute provocano. Quanto all'ulteriore doglianza, già da tempo questa Corte Suprema, con enunciazione mai contraddetta, ha affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui la valutazione degli elementi favorevoli che consentono il riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto svincolato dal giudizio di comparazione, tra circostanze di segno opposto, che ha la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo . Ne consegue che non è ravvisabile vizio logico e contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza di circostanze favorevoli all'imputato ed il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa v. Cass. Sez. I 9 luglio 1986 numero 11704 e Sez. V 4 giugno 2010 numero 35828 . Infine, il trattamento sanzionatorio non può essere censurato allorquando si sia mantenuto nei limiti legali e il Giudice del merito, avvalendosi dei suoi poteri di esame dei fatti e della personalità del reo, ne abbia giustificato logicamente l'applicazione. 4. Ai limiti dell'inammissibile è il ricorso C. . Si rammenta, al riguardo, che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso Giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del Giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento v. Cass. Sez. VI 28 ottobre 2010 numero 41365 e Sez. Ili 27 gennaio 2012 numero 19639 . A ciò può aggiungersi come, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'articolo 133 cod.penumero , che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime v. Cass. Sez. II 18 gennaio 2011 numero 3609 . Il che è quanto accaduto nella specie. Il secondo motivo è, addirittura, incomprensibile in quanto non si evidenzia alcuna disparità nell'impugnata sentenza in ordine al quantum della pena tra motivazione, in cui nulla è detto circa la quantificazione della pena se non con riferimento a quella inflitta in prime cure e dispositivo nel quale ci si limita alla conferma dell'impugnata sentenza. 5. Quanto al ricorso M. anch'esso è al limite dell'inammissibilità in quanto mira, da un lato, a dare dei fatti una ricostruzione contraria a quella ritenuta nell'impugnata sentenza e che in questa sede di legittimità non è consentito riesaminare e, d'altra parte, a riprodurre i motivi di appello, già contrastati dalla Corte etnea. Invero, la Corte territoriale, proprio nel rispondere ai motivi dell'impugnazione, ha logicamente motivato in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa T. ma anche dei testi B. , Sc. e Ma. . Non sussiste, poi, la dedotta omessa motivazione circa la chiesta insussistenza dell'aggravante dei motivi abietti e futili. La Corte territoriale ha chiarito, in punto di fatto, come l'aggressione fosse derivata esclusivamente dal tipo di lavoro svolto dal padre dell'aggredito appartenente alle Forze dell'Ordine e ne ha fatto discendere da ciò l'abiezione del motivo adeguandosi ai principi costantemente affermati in proposito dalla giurisprudenza v. da ultimo Cass. Sez. VI 2 luglio 2012 numero 28111 . Questa Suprema Corte, invero, ha da tempo chiarito, sulla base di una pacifica linea interpretativa, i presupposti per la configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'articolo 61 cod.penumero , numero 1, che ricorre quando la determinazione criminosa sta stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale v. Cass. Sez. I 13 ottobre 2010 numero 39261 . Entro tale prospettiva ermeneutica, tuttavia, è pur sempre necessario che il giudizio sulla futilità del motivo non sia riferito ad un comportamento medio, stante la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma sia più opportunamente ricondotto agli elementi concreti del caso, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa v. Cass. Sez. I 18 novembre 2010 numero 42846 del 18/11/2010 . 6. Quanto al ricorso P. il primo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha esaminato la deposizione testimoniale B. e in ogni caso la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla base di ulteriori risultanze probatorie per cui la suddetta testimonianza non riveste neppure l'essenziale carattere della decisività in senso favorevole all'imputato. Per il secondo motivo, e cioè il riconoscimento dell'aggravante dei motivi abbietti e futili, devono ripetersi le medesime considerazioni dianzi esposte a proposito del ricorrente M. . Anche per il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, non possono che ripetersi, in difetto di pena illegale o non motivata, le medesime considerazioni dianzi esposte in merito al ricorso S. . 7. In definitiva i ricorsi devono essere rigettati. In caso di diffusione del presente provvedimento deve procedersi all'oscuramento dei dati personali identificativi in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. La Corte, rigetta i ricorsi.