Cassa Forense: proposte e non proteste

Il neo Presidente di Cassa Forense ha convocato il nuovo Comitato dei Delegati per il 31 gennaio e 1 febbraio 2014 per l’approvazione del regolamento ex articolo 21 legge 247/2012 partendo dall’articolo 8 e assegnando termine per emendamenti sempre a partire dall’articolo 8 da inviare entro il 24 gennaio 2014.

Alla conferenza OUA di Napoli il neo Presidente ha detto che il 31 gennaio conta di portare a casa il regolamento ex articolo 21. Alcune osservazioni. Il regolamento ex articolo 21 è stato discusso in sede di discussione generale dal vecchio Comitato dei Delegati che ha operato in prorogatio giudicata illegittima dai Ministeri vigilanti che hanno abilitato, con formale provvedimento, solo la gestione corrente. Ne consegue che l’approvazione dei primi sette articoli del regolamento da parte del vecchio Comitato dei Delegati in prorogatio è da ritenersi illegittima e quindi va iniziata ex novo tutta la procedura che prevede la presentazione di una bozza sulla quale aprire la discussione generale per poi passare all’approvazione con termine congruo per emendamenti. Il neo Presidente intende bypassare questa procedura così esponendo il regolamento stesso a sicure eccezioni di illegittimità formale prima ancora che sostanziale. La bozza di regolamento proposta appare illegittima anche nel merito sotto due specifici profili - perché prevede l’iscrizione d’ufficio dei 56.000 avvocati iscritti all’Ordine ma non a Cassa Forense anziché l’iscrizione a domanda così sovvertendo l’intero sistema previdenziale forense - perché introduce il criterio della frazionabilità dell’anno a fronte di un minor versamento contributivo in palese contrasto con il sistema previdenziale forense che, essendo informato al calcolo retributivo della pensione, prevede la infrazionabilità dell’anno. Sempre nella conferenza OUA di Napoli il neo Presidente di Cassa Forense ha dichiarato che l’introduzione per i 56.000 della frazionabilità dell’anno eviterebbe ripercussioni sulla stabilità economico finanziaria della Fondazione. Il futuro previdenziale degli avvocati. Il neo Presidente non ha però svelato ai malcapitati 56.000 il futuro previdenziale in agguato per loro e che qui vengo a descrivere. Se il gap conseguente al minor numero di anni utili ai fini del pensionamento per via della frazionabilità dell’anno non sarà sanato nei 10 anni successivi, tutti costoro rischiano di vedersi liquidare al momento del pensionamento una pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo che, per regolamento, esclude il diritto all’integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo. Giova ricordare, infatti, che la pensione di vecchiaia contributiva già esiste nell’impianto normativo di Cassa Forense in favore di chi non raggiunga i requisiti contributivi per farsi luogo alla liquidazione della più vantaggiosa pensione retributiva. Giova riportare quanto sta scritto nei regolamenti di Cassa Forense Prestazioni Previdenziali Pensione di Vecchiaia Contributiva articolo 4 del Regolamento Generale della Cassa articolo 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali Normativa A norma dell'articolo 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale articolo 22 della legge numero 576/80 . La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'articolo 21 della legge numero 576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo. La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza 1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - articolo 7 della legge numero 576/80, come modificato dall'articolo 3 della legge numero 141/1992 . È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo. Requisiti Iscritti alla Cassa, che abbiano maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva senza aver raggiunto l'anzianità contributiva prevista fino al 31 dicembre 2010 , 65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 , 66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 , 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 , 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 , 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI dal 1 gennaio 2021 , 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI . Decorrenza La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Modalità di Erogazione A domanda dell'interessato da trasmettere correttamente compilata utilizzando l'apposito modulo reperibile nella sezione Modulistica-Prestazioni Previdenziali . Calcolo della Pensione Il calcolo della quota di base e della quota modulare della pensione di vecchiaia contributiva viene effettuato secondo i criteri stabiliti dalla legge numero 335/1995 e dall' articolo 6 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa fino al tetto pensionabile, nonché sulle somme corrisposte a titolo di riscatto o ricongiunzione. Non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di pensione minima , nè l'applicazione del meccanismo di integrazione al minimo , di cui all'articolo 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali. Due categorie di avvocati? Con il regolamento ex articolo 21 proposto si verrà così a differenziare due categorie di avvocati quelli che hanno capacità contributiva che si vedranno sempre liquidare la più generosa pensione retributiva e quelli di minore capacità contributiva, che sono peraltro circa cento mila, i quali al momento del pensionamento si vedranno liquidare la pensione contributiva che avrà l’unico vantaggio di non creare debito previdenziale perché sarà interamente o quasi coperta dalla contribuzione versata. Inutile dire che siffatta discriminazione di tipo censuario si pone in evidente contrasto sia con la legge nazionale 247/2012 sia con l’articolo 14 della CEDU che non consente discriminazioni reddituali all’interno della medesima categoria di lavoratori. Alla conferenza OUA di Napoli il neo Presidente di Cassa Forense ha detto che non vuole proteste ma solo proposte. Una proposta inclusiva Da tempo io avanzo una proposta inclusiva e mai esclusiva e che qui ripropongo. Premesso - che l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento, determina i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali - che non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - che il sistema pensionistico in vigore presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è informato al criterio di calcolo retributivo cd. sostenibile - che anche a causa di una legislazione ingiustamente penalizzante per l’Avvocatura italiana in questi ultimi anni il reddito pro capite e il volume d’affari sono costantemente regrediti portandosi ai livelli degli anni ’90 con grave ripercussione, in termini di stabilità economico – finanziaria di lungo periodo, sulla contribuzione - che va ridisegnato il sistema previdenza forense al fine di renderlo inclusivo e non esclusivo - che occorre tener conto delle sentenze della Corte Costituzionale numero 223/2012 e 116/2013 - che occorre informare la legislazione previdenziale forense ai principi di eguaglianza e di solidarietà economica. Suggerisco pertanto al nuovo management di Cassa forense di ridisegnare gli assetti previdenziali alla luce dell’articolo 21 legge numero 247/2012, al fine di eliminare il privilegio del sistema di calcolo retributivo tenendo conto della specificità della categoria, della sua composizione e della sua dinamica reddituale in modo da alleggerire i primi 10 anni di contribuzione obbligatoria da recuperare nel proseguo del percorso lavorativo così da finanziare quantomeno la pensione minima individuando al contempo una contribuzione di equità, intra e intergenerazionale, che consenta di riequilibrare il sistema oggi fortemente penalizzante per le categorie più giovani. La proposta avanzata da Nicoletta Giorni, presidente AIGA, alla conferenza OUA di Napoli in ordine alla possibilità di applicare lo istituto della retrodatazione anche in favore dei 56 mila avvocati di cui sopra, stante gli ingenti costi per la fondazione ,porterebbe cassa forense verso il default e quindi appare inaccoglibile. La proposta invece avanzata da Ester Perifano, segretaria generale ANF, di cancellare dallo albo l’avvocato pensionato per far spazio alle giovani generazioni, incontra da sempre il mio sostegno nel tentativo di riscrivere un nuovo patto generazionale.