Minorenne dedito alla prostituzione, ma è comunque grave la violenza compiuta dall’adulto

Fatto reso ancora più spregevole dalla posizione di superiorità’ dell’uomo, che ha approfittato della marginalità sociale e culturale della vittima, disposta a vendersi per ottenere soldi facili e, così, beni altrimenti irraggiungibili.

Fatto meno grave se il rapporto sessuale dell’adulto è compiuto sì con un minorenne ma dedito alla prostituzione? Prospettiva assolutamente folle! Anzi, l’episodio è ancora più odioso, perché fondato sulla consapevolezza di approfittare delle condizioni di assoluta marginalità sociale e culturale della vittima , disposta a vendersi per ottenere beni e consumi altrimenti irraggiungibili Cassazione, sentenza n. 14080, Terza sezione Penale, depositata oggi . Violenza . A dare il la’ alla triste vicenda giudiziaria è il blitz con cui un minorenne viene colto in auto con una persona di sesso maschile, intento a compiere atti sessuali . Episodio singolo? A smentire questa visione è proprio il giovanissimo, che racconta della sua attività di prostituzione . A pagarne le conseguenze, in questo caso, è l’adulto beccato in macchina col giovane, e condannato a oltre due anni di reclusione. Secondo l’uomo, però, la sanzione comminatagli è eccessivamente dura. Per due ragioni evidenziate con ricorso ad hoc in Cassazione primo, egli ignorava l’età del minore, che, comunque, si stava chiaramente prostituendo secondo, il minore svolgeva la propria attività previa remunerazione, sì che deve ritenersi una minore lesività del fatto sul bene della libertà sessuale della vittima . Consumismo . Ma le obiezioni dell’uomo vengono respinte in maniera netta dai giudici della Cassazione, i quali, innanzitutto, riandando alla pronuncia del Gup e a quella della Corte d’Appello, considerano improponibile la tesi della non conoscenza da parte dell’adulto della minore età del ragazzo. Ciò che, però, va rimarcato ulteriormente, secondo i giudici, è che l’episodio sia peculiarmente grave ed odioso . Perché ci si è trovati di fronte a rapporti sessuali mercenari, consumati con un minore degli anni 14, nella consapevolezza dell’uomo di approfittare delle condizioni di assoluta marginalità sociale e culturale della vittima , che, viene ricordato, viveva in un campo nomadi . Mentre l’uomo, partendo dalla posizione di persona di famiglia benestante, socialmente protetta , ha approfittato della personalità ancora non matura del ragazzo ed altresì della sua condizione di assoluta minorità’ culturale, di analfabetismo, di soggezione a modelli consumistici, idonei a convincerlo a vendersi per poter ottenere denaro facile, e, con esso, quei beni e quei consumi che, altrimenti, non poteva permettersi .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 26 marzo 2013, n. 14080 Presidente Fiale Relatore Mulliri Ritenuto di fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato, Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ha ridotto ad anni 2 e mesi 4 dl reclusione la pena inflitta al ricorrente per la violazione dell'art. 609 bis c.p. Tale accusa era scaturita dalle dichiarazioni di un minore degli anni 18 il quale era stato colto in auto con una persona di sesso maschile intento a compiere atti sessuali. Successivamente, l'adulto, rispondente al nome di N.M., ed altre persone, tra le quali il genitore del giovane, erano stati arrestati ed il minore, sentito dagli inquirenti, aveva raccontato di come la sua attività di prostituzione non fosse stata isolata ed aveva anche riferito vari dettagli che avevano portato alla identificazione dell'odierno imputato. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo 1 violazione di legge e mancata autenticazione dell'art. 40 c.p In primo luogo, si censura il fatto che non si sia tenuto conto dell'elemento soggettivo, e cioè, del fatto che l'imputato ignorava l'età del minore cui aveva chiesto il documento di identità e che, comunque, si stava chiaramente prostituendo sì che egli sarebbe incorso in un errore inevitabile 2 violazione di legge per mancata applicazione dell'attenuante specifica prevista dall'art. 609 quater. A parte quanto già considerato in precedenza, Infatti, occorre osservare che il minore svolgeva la propria attività previa remunerazione sì che, come osservato anche dal giudice di primo grado, deve ritenersi una minore lesività del fatto sul bene della libertà sessuale della vittima. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata. Considera in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. 3.1. Il primo motivo, piuttosto generico ed assertivo, si caratterizza per il tentativo di introdurre in questa sede un tema - quello dell'ignoranza dell’età della persona offesa - che, per non essere stato oggetto di impugnazione nel precedente grado di giudizio, è ormai coperto da giudicato. Ed infatti, l'argomento dell'età della vittima e stato affrontato sotto un altro punto di vista, e cioè, mettendo in dubbio che il minore fosse effettivamente tale e, quindi, invocando una perizia che i giudici di merito hanno considerato inutile risultando certo dagli esami radiografici eseguiti oltre che dai dati anagrafici dei passaporto, che il giovane aveva un'età inferiore a 14 anni. L'argomento della ignoranza dell'età dei ragazzo era stato affrontato in primo grado ma, anche in quell'occasione, il G.u.p. aveva ricordato come esso fosse dei tutto destituito di fondamento perché, a detta della p.o., tutti i clienti gli chiedevano quanti anni avesse e, di fronte alla sua millanteria di avere 18 anni, tutti gli rispondevano di non crederci ma poi, pur affermando di temere la polizia, finivano per andare ugualmente con lui. Si era, pertanto al cospetto, comunque, di un dolo eventuale. Come detto, la riproposizione, in questa sede del dubbio circa la conoscenza dell'età della p. o. è, non solo inammissibile perché motivo nuovo ma, comunque, manifestamente infondato. 3.2. Anche il secondo motivo è palesemente destituito di fondamento e, per di più, basato su una affermazione inesatta. Nella sentenza di primo grado - citata dal ricorrente - non si rinviene affatto un'affermazione secondo cui sarebbe meno grave il compiere atti sessuali con un minore se nell'ambito di un'attività di prostituzione di quest'ultimo. Al contrario, il G.u.p. è molto chiaro ed incisivo nel negare la ricorrenza dell'ipotesi attenuata proprio perché - come ribadisce la Corte d'appello - si è in presenza di rapporti sessuali mercenari consumati con un minore degli anni 14 nella consapevolezza di approfittare delle condizioni di assoluta marginalità sociale e culturale della vittima . Omissis l'imputato dall'alto della sua posizione di persone di famiglia benestante, socialmente protetta, ha profittato della personalità ancora non matura del ragazzo ed altresì della sua condizione di assoluta minorità culturale, di analfabetismo, di soggezione a modelli consumistici idonei a convincerlo a vendersi per poter ottenere in tal modo denaro facile e con esso quei beni e quei consumi che, altrimenti, non poteva permettersi . Si potrebbe dire, quindi, che, lungi dal considerarla minore, in un caso del genere la lesione del, bene della inviolabilità sessuale è connotata in modo tale da rendere il fatto anche peculiarmente grave ed odioso sì da poter concludere che i giudici di merito hanno esercitato correttamente il loro potere discrezionale conformemente ai paramari indicati dalla giurisprudenza di questa S.C Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 . P.Q.M. Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 .