Per verificare la ritualità dell’atto bisogna tener conto di tutti gli adempimenti prescritti

La notificazione avrebbe potuto considerarsi eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato avesse curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell’ufficio postale.

I giudici di merito, però, non hanno tenuto conto del rispetto di questa incombenza. Lo ha rilevato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6881/13, depositata il 20 marzo. Il caso. Un mandatario incaricato di svolgere gli adempimenti necessari al conseguimento di un mutuo fondiario cita in giudizio la società che gli aveva conferito tale incarico per chiederne la condanna al pagamento del compenso. La pronuncia di primo grado, che accoglie la domanda dell’attore, viene impugnata da entrambe le parti, ma i giudici di Appello dichiarano inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il nodo della notifica alla società. In particolare, la Corte territoriale osserva che la notifica della sentenza impugnata, avvenuta direttamente presso la sede legale della società, era ritualmente avvenuta e si era perfezionata il 26 settembre 2002 l’agente postale, infatti, aveva svolto tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 8, l. numero 890/1982, dal momento che, non avendo potuto effettuare il recapito per «assenza» del destinatario, gli aveva inviato la rituale comunicazione di avvenuto deposito atti giudiziari con raccomandata restituita al mittente per mancato ritiro. Ciò premesso, l’appello introdotto dalla società il 12 febbraio 2003 era da ritenersi tardivo rispetto al termine di 30 giorni ex articolo 325 c.p.c La società era in liquidazione. La questione è posta al vaglio della S.C. la società contesta anzitutto la violazione e falsa applicazione della citata norma in materia di notifica. Gli Ermellini rilevano che la società era stata messa in liquidazione, ma ciò non comporta la perdita della capacità processuale della medesima, bensì il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società i giudici di merito, tuttavia, hanno errato laddove hanno ritenuto rituale la notificazione della sentenza di primo grado, a loro giudizio perfezionatasi il 26 settembre 2002 dopo l’accertato compimento da parte dell’agente postale, il 21 settembre precedente, di tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 8, l. numero 890/1982. Non è stato considerato il termine di compiuta giacenza. A giudizio della S.C., però, la notificazione avrebbe potuto considerarsi eseguita solo dopo il decorso del termine di compiuta giacenza senza che il destinatario o un suo incaricato avesse curato il ritiro del piego, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito dello stesso nell’ufficio postale articolo 8, commi 3 e 4, l. numero 890/1982 , mentre la Corte di Appello non pare aver tenuto conto del rispetto di questa ulteriore incombenza incidente sulla validità della notificazione. Per questo motivo la Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e cassa con rinvio la pronuncia impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 febbraio – 20 marzo 2013, numero 6881 Presidente Vitrone – Relatore Giancola Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1.04.1989 alla Società Immobiliare di Bongiovanni Luigi e Calò Fernando S.numero c., P.G. adiva il Tribunale di Lecce e premesso che la società convenuta gli aveva conferito il mandato, da lui espletato, di svolgere gli adempimenti necessari al conseguimento di un mutuo fondiario, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di L. 35.000.000, oltre interessi e rivalutazione, quale dovuto compenso, che assumeva convenuto in misura percentuale rispetto al conseguito mutuo. La società Immobiliare si costituiva in giudizio contestando la pretesa creditoria azionata dal P. e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti. Il giudizio di primo grado, interrotto a seguito del decesso del difensore della società convenuta, veniva riassunto dal P. nei confronti di quest'ultima, in persona dei liquidatori, la quale in tale successiva fase rimaneva contumace. Con sentenza pubblicata il 23.05.2002 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda del P. e condannava la Società Immobiliare a pagargli la somma di L. 35.000.000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. La sentenza di primo grado veniva impugnata da entrambe le parti. Con sentenza del 23.06-4.10.2006, la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibili sia il gravame principale della Società Immobiliare che quello incidentale del P. . La Corte territoriale osservava e riteneva che - il P. aveva provveduto a notificare l'impugnata sentenza, in uno con il precetto, direttamente alla società appellante e nella sua sede legale - la notifica della sentenza di primo grado era ritualmente avvenuta e si era perfezionata il 26.09.2002, con la conseguenza che l'appello introdotto dalla società con atto notificato il 12.02.2003, doveva ritenersi tardivo, rispetto al termine breve di 30 giorni di cui all'articolo 325 c.p.c. - in particolare la notificazione della sentenza era stata rituale in quanto a effettuata a mezzo posta nei confronti della società in persona del suo rappresentante pro tempore, nella sua sede legale sita alla via De Gasperi 138 come risultante dalla visura in atti e comunque mai contestato , ai sensi dell'articolo 145 primo comma, secondo cui la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere la notificazione o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa b l'agente postale aveva svolto tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della legge numero 890 del 1982, giacché non avendo potuto effettuare il recapito per assenza del destinatario, gli aveva inviato la rituale comunicazione di avvenuto deposito Atti Giudiziari, dichiarando che in data 21.09.2002 aveva tentato il recapito e provveduto ad affiggere avviso alla porta della sua azienda in via OMISSIS questo con raccomandata restituita al mittente per mancato ritiro c non vi era alcuna necessità di ricorrere all'articolo 140 c.p.c., atteso che non era stata mai certificata l'irreperibilità del destinatario ma solo la sua assenza. Avverso questa sentenza, notificatale il 24.10.2006, la Società Immobiliare di Dongiovanni Luigi e Calò Fernando s.numero c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 20.12.2006 al P. , che non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione A sostegno del ricorso Società Immobiliare di Dongiovanni Luigi e Calò Fernando s.numero c. denunzia 1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo dell'articolo 8 L. 20-11-1982 numero 890, nella interpretazione additiva resa dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23-12-1998 numero 346 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 7 comma di detta norma nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. articolo 360 numero 3 c.p.c. . Conclusivamente formula il seguente quesito ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis “La notifica a mezzo posta della sentenza nella sede di una disciolta società in liquidazione è nulla se il plico è restituito al mittente e non trattenuto in custodia dall'Ufficio Postale anche dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'articolo 8 L. numero 890/1982 e se l'attestazione di non curato ritiro è resa sul documento restituito al mittente prima della scadenza del decimo giorno successivo alla data di deposito”. 2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19, 138, 139, 141 e 145 c.p.c. in relazione agli articolo 2308, 2309 e 2310 C.C. articolo 360 numero 3 c.p.c. , di nuovo con riguardo alla notificazione a mezzo posta della sentenza di primo grado. Sostiene che la Corte distrettuale ha errato nel ritenere la regolarità della notifica della sentenza di primo grado, anche se era pacifico che essa fosse stata effettuata a S.numero c. Bongiovanni & amp Calò in persona del legale rappresentante p.t. con sede in OMISSIS . Deduce che dalla relazione di notificazione e dalla ricevuta di ritorno restituita al mittente non si evinceva innanzi tutto l'esatta denominazione della società mancava la locuzione Immobiliare , neppure si evincevano lo stato di liquidazione di essa, il nome di almeno uno dei liquidatori, l'indicazione del numero civico e che, poiché al momento della richiesta notificazione risultava che la società era stata già sciolta, era in liquidazione ed aveva cessato ogni attività nella sede legale di Via OMISSIS , i soli legittimati a ricevere il plico erano i liquidatori nella loro rispettiva residenza. Formula i seguenti quesiti “In tema di notifiche a società prive di personalità giuridica, è invalida la notifica effettuata nella sede sociale di una società in nome collettivo già disciolta ed in liquidazione, che non sia anche luogo di abitazione o domicilio della persona fisica che, in qualità di liquidatore, rappresenta l'ente . Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica nella specie, società in nome collettivo si eseguono ai sensi dell'articolo 145, comma secondo c.p.c., nella sede indicata dall'articolo 19, secondo comma, c.p.c., solo se esse vi svolgano attività continuativa. Nel caso l'attività presso la sede sia cessata per essere stata la società già sciolta ed essere in liquidazione, ai sensi dell'articolo 145 ultimo comma c.p.c., la notificazione deve essere eseguita, ai sensi degli articolo 138, 139, 141 e 149 c.p.c., nella sede di residenza di uno dei liquidatori, se essa risulti dalla pubblicità presso la competente Camera di Commercio . La notifica di una sentenza effettata a mezzo del servizio postale presso la sede legale di una disciolta e disattiva società in nome collettivo in liquidazione, la cui ragione sociale, lo stato di liquidazione ed almeno uno dei liquidatori non siano esattamente indicati, è invalida se il plico non sia stato ritirato da alcuno dei liquidatori o da persona da loro incaricata . La società in nome collettivo in stato di liquidazione non può ritenersi che svolga attività continuativa nella sede sociale perché lo stato di liquidazione conseguente al già deliberato scioglimento, ne comporta l'implicita inattività . Se la sentenza non sia stata validamente notificata a chi sia il legittimato liquidatore di una disciolta società in nome collettivo in liquidazione, il termine di cui all'articolo 325 c.p.c. non decorre, essa non diviene giudicato formale e l'appello proposto dai liquidatori entro il termine di cui all'articolo 327 c.p.c., è ammissibile”. 3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 300 e 305 c.p.c. in relazione agli articolo 2308, 2309, 2310 C.C Violazione degli articolo 19, 138, 139. 141 e 145 c.p.c. in relazione agli articolo 2308, 2309 e 2310 C.C Violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione ai motivi sub 1 , sub 2 e sub 3 dell'atto d'appello. articolo 360 numero 3 c.p.c. . . Si duole che i giudici d'appello non abbiano rilevato l'estinzione del giudizio di primo grado conseguente alla mancata tempestiva sua riassunzione nel termine semestrale, con riguardo al fatto che all'udienza del 26.03.1996 il difensore della società aveva dichiarato che essa era stata posta in liquidazione con nomina del liquidatore da parte dell'A.G Aggiunge che il giudizio era stato dichiarato interrotto non per tale evento, ma solo successivamente, il 22.11.1999, a seguito della morte del difensore della medesima società. Formula i seguenti quesiti “Alla dichiarazione del procuratore relativa alla perdita della capacità della parte costituita di stare in giudizio consegue l'effetto interruttivo del processo per il solo fatto che essa sia resa nella sede e nei modi stabiliti dalla legge, senza necessità che la finalità interruttiva sia manifestata da parte del procuratore . Il termine di sei mesi di cui all'articolo 305 c.p.c. utile per la riassunzione decorre dal giorno in cui è avvenuto l'effetto interruttivo conseguente alla dichiarazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita, anche se a questa non sia conseguito un formale provvedimento di interruzione . La notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo deve essere effettuata presso la sede di almeno uno dei liquidatori della società in nome collettivo . Se la notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo è effettuata presso la sede inattiva di una disciolta società in nome collettivo in liquidazione e non presso la sede di almeno uno dei liquidatori, essa è nulla e priva di alcun effetto ed il processo si estingue per mancata riassunzione se, nel frattempo, sia inutilmente decorso il termine di sei mesi di cui all'articolo 305 c.p.c. . La Corte del merito che ingiustamente dichiari inammissibile l'appello, in realtà tempestivamente proposto, senza esaminare la domanda di pronuncia di estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione, viola la norma dell'articolo 112 c.p.c. . L'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione o per la nullità della notifica dell'atto di riassunzione, non dichiarata dal Giudice d'appello, può essere dichiarata, senza rinvio, dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 382, ultimo comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito a causa la intervenuta estinzione”. 4. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione ai motivi 5 , 6 , 7 , 8 di appello, innanzi indicati. Omessa motivazione sui punti decisivi corrispondenti ai suddetti motivi. articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c . , in riferimento al mancato esame dei suoi motivi di appello contro la sentenza di primo grado, attinenti al merito della lite. Formula il seguente quesito “Illegittimamente la Corte del merito non esamina i motivi d'appello se, senza fondamento, dichiara l'inammissibilità dell'appello. Sicché, accolto il motivo del ricorso sull'ingiusta pronuncia d'inammissibilità dell'appello e non dichiarata l'estinzione del processo, il giudice del rinvio dovrà esaminare tutti i motivi d'impugnazione non esaminati dalla Corte del merito”. Il primo motivo del ricorso è fondato ed al relativo accoglimento segue anche l'assorbimento degli ulteriori tre motivi del medesimo ricorso. Vero è che la messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima ma il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore, con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante cfr tra le altre, Cass. numero 5283 del 1989 in tema cfr anche Cass. SU numero del 4060 del 2010 Cass. numero 12796 del 2012 , tuttavia l'impugnata sentenza si dimostra carente nel punto in cui si è concluso per la ritualità dell'attuata notificazione della sentenza di primo grado perfezionatasi il 26.09.2002 in rapporto all'accertato compimento in data 21.09.2002, da parte dell'agente postale, di tutti gli adempimenti previsti dall'art, 8 della L. numero 890 del 1982 nel testo, applicabile ratione temporis, precedente le modifiche apportate dall'articolo 174, comma 16 del D.Lgs. numero 196 del 2003 quali anche integrati dall'invio alla destinataria della raccomandata con avviso di ricevimento, resosi necessario dopo la sopravvenuta sentenza d'incostituzionalità numero 346 del 1998 della Corte Costituzionale. La datazione al 26.09.2002 del perfezionamento della notificazione in questione non appare aderente al dettato normativo articolo 8 comma quarto legge numero 890 del 1982 e, quindi, non può legittimare l'avversata conclusione di ritualità di tale notificazione Rispetto al compimento in data 21.09.2002 delle prescritte formalità, la notificazione avrebbe potuto aversi per eseguita solo dopo il decorso del prescritto termine di compiuta giacenza, pari ad almeno 10 giorni dalla data del deposito del piego nell'ufficio postale, mentre del rispetto di questo ulteriore incombente incidente sulla validità della notificazione, i giudici del merito non risultano avere tenuto e comunque dato conto. Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso con assorbimento di tutte le altre censure e cassare l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.