Commissioni mediche al restyling

Con la semplificazione delle procedure per la costituzione e il funzionamento delle commissioni mediche locali sarà più facile accedere a queste strutture deputate a valutare l’idoneità alla guida di alcuni soggetti.

Sono questi in sintesi gli obiettivi del nuovo articolo 119/4° del codice stradale introdotto dal dl 5/2012 che diventeranno operativi con le necessarie modifiche al regolamento cds approvate venerdì 8 marzo dal consiglio dei ministri. Un nuovo articolo. Lo schema di dpr sottoposto al vaglio del governo in realtà innesta semplicemente un nuovo articolo 330 nel dpr 495/1992 regolamento stradale , corredato da disposizioni transitorie. L’attuale procedura contemplata dal regolamento stradale è estremamente complessa ed ha dimostrato di essere inadeguata alle richieste degli utenti soprattutto quando si è trattato di consentire la creazione di nuove commissioni per snellire le lunghe attese. Il nuovo articolato, specifica la relazione illustrativa, prevede che le commissioni mediche locali deputate all’accertamento dei requisiti psico-fisici di alcune categorie di utenti siano costituite con provvedimenti dell’ente territoriale competente, presso i servizi dell’azienda asl. Commissioni mediche locali. Saranno specificamente esclusi dai ranghi di queste commissioni, prosegue la nota, i medici monocratici certificatori non più in servizio attivo. Nel caso in cui si renda necessaria l’integrazione della composizione delle commissioni mediche con ingegneri della motorizzazione o medici specializzati, prosegue la relazione, occorrerà fare riferimento alle istruzioni di dettaglio evidenziate dal comma 5 del nuovo articolo 330 del regolamento stradale. Le vecchie commissioni mediche continueranno ad operare fino all’avvio delle nuove, specifica la nota. All’esito della riforma il ministero dei trasporti e della salute perderanno ogni competenza residua in materia ma si allenteranno i vincoli numeri alla costituzione di nuove commissioni, laddove necessarie.

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