La circolazione stradale comprende anche la sosta, ma se il nesso di causalità è interrotto l’assicurazione non paga

Anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi circoscritta al solo caso di veicolo in movimento, a condizione che il danno non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione stradale, degradandola a mera occasione.

Si tratta del principio affermato dalla terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5398/2013, depositata il 5 marzo 2013. Il caso . Nel corso del rifornimento di un serbatoio di gas di pertinenza di una abitazione privata da parte di una autocisterna, il veicolo prendeva improvvisamente fuoco, generando un incendio che distruggeva l’immobile e provocava lesioni al suo proprietario. L’interesse della vicenda è circoscritto all’annoso problema della esatta identificazione del concetto di circolazione stradale e della possibilità di estendere l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore obbligatorio anche nei casi, come il presente, di veicolo in sosta. La soluzione del quesito, ovviamente, non è meramente formale, risolvendosi nelle maggiori garanzie in capo al danneggiato derivanti dalla possibilità di ottenere la sentenza di condanna direttamente nei confronti di un soggetto – l’assicuratore – il più delle volte certamente solvibile. La Corte d’Appello di Napoli, investita del problema, dichiarava l’improcedibilità della azione diretta nei confronti dell’assicuratore, dal momento che era risultata pacifica l’assenza di nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale e l’incendio che aveva provocato i gravi danni lamentati. Sosta e circolazione. Non è in discussione che, almeno in linea di principio, la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integri gli estremi della circolazione del veicolo. L’affermazione, in questi termini generali, è decisamente costante nella Giurisprudenza di merito, quanto di legittimità, dal momento che – si dice – nell’ampio concetto di circolazione stradale deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli. Sosta e incendio . Non infrequente – a giudicare dai precedenti - è anche il caso dell’incendio che si sia propagato da un veicolo in sosta, come nel caso in esame. Anche in questo caso, la Giurisprudenza ribadisce l’estensione del concetto di circolazione per ricomprendervi casi quali, per esempio, quello dell’incendio sviluppatosi da un autoveicolo in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore. E’ proprio nei casi di incendio che i precedenti più attenti hanno cominciato ad introdurre la necessità di un esame effettivo e concreto della sussistenza del nesso di causalità, ingenerata, dapprima, da ipotesi in cui l’insorgere delle fiamme era stato ricondotto alla condotta dolosa di un terzo. Si fa strada, quindi, in tempi più recenti l’idea che, fermo restando il principio generale di equiparazione della sosta alla circolazione, tale ultimo elemento non debba essere una mera occasione del danno, ma debba comunque assurgere a causa principale del medesimo. Il principio di diritto che ben può sintetizzare la pronuncia in esame, quindi, è quello per cui intanto la sosta può equipararsi a circolazione in quanto non sia sopravvenuta una causa autonoma, ivi compreso il fortuito, di per sé sufficiente a determinare l’evento dannoso. Nel caso in esame, l’istruttoria aveva dimostrato, secondo la Cassazione, che l’evento dannoso, pur essendosi verificato durante la circolazione dell’autocisterna, in essa ricomprendendosi la sosta davanti all’abitazione, era stato causato da fatti del tutto estranei alla circolazione stessa. Il disastro, infatti, doveva essere ricondotto da un lato alla fuoriuscita di gas dalla parte superiore del serbatoio della cisterna e, dall’altro, dal maldestro tentativo del conducente che, nel tentativo di fermare il flusso del gas, ne aveva viceversa provocato il passaggio di stato che aveva fatto sì che il combustibile prendesse immediatamente fuoco. Interrotto, in questo modo, il nesso di causalità tra il pur ampio concetto di circolazione ed il danno sofferto, al danneggiato è preclusa l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore della rc auto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 febbraio – 5 marzo 2013, n. 5398 Presidente Berruti – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. In data omissis un'autocisterna di proprietà della società Tecnogas, condotta da R A. , nel mentre stava provvedendo, in località omissis , al rifornimento del serbatoio di gas sito in prossimità dell'abitazione di M.U. , prendeva improvvisamente fuoco, generando un incendio che, oltre a distruggere l'abitazione del M. , provocava al medesimo lesioni personali, danneggiando anche le limitrofe abitazioni di A I. e F M. , M.V. e G. , M.C M. e C Z. , Mi.Gi. e I B. . Si apriva un procedimento penale a carico di A.R. e N D.A. , quest'ultimo nella qualità di legale rappresentante della Tecnogas, concluso con sentenza di patteggiamento della pena emessa dal Tribunale di Benevento. A seguito di ciò, tutti i soggetti danneggiati citavano in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, la società Tecnogas, per sentirla condannare al risarcimento dei relativi danni. Instauratosi il contraddittorio, venivano chiamate in causa la società di assicurazione FIRS e la società di assicurazione Bavaria, l'una tenuta a garantire la responsabilità verso terzi per fatti connessi con l'attività di trasporto e distribuzione di GPL e l'altra a garantire la responsabilità civile per la circolazione del veicolo ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il giudizio veniva interrotto due volte, una delle quali a causa dell'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della società FIRS. Il Tribunale di Benevento, a seguito di istruttoria con espletamento di c.t.u., con sentenza del 26 ottobre 2004, dichiarava che il sinistro era da ascrivere a responsabilità esclusiva di A.R. e N D.A. condannava la FIRS in l.c.a., in solido con la società Tecnogas, al risarcimento dei danni subiti da U M. e dagli altri danneggiati e rigettava la domanda proposta contro la società di assicurazione Bavaria. 2. La pronuncia veniva appellata in via principale dalla FIRS e in via incidentale da U M. . La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2008, in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarava improcedibile la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della società FIRS, rigettando le ulteriori impugnazioni e confermando, nel resto, la sentenza del Tribunale. Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questa sede, che l'incidente oggetto di causa non poteva essere ricompreso in un'ipotesi di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore infatti, pur essendo indubbio che la sosta di un veicolo a motore integra, in astratto, gli estremi della circolazione dello stesso, è tuttavia necessario stabilire se la causa del danno - nella specie, l'incendio – sia eziologicamente collegabile con la circolazione. Nella specie, l'incendio dell'autocisterna si era verificato per cause del tutto estranee alla circolazione, da ricondurre alla fuoriuscita di gas infiammabile dalla parte superiore del serbatoio per motivi non ricostruibili, stante la distruzione dell'automezzo , nel momento in cui il conducente A. aveva azionato la pistola di ricarica del gas tanto portava ad escludere con certezza il nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale dell'autocisterna e l'incendio medesimo”. Doveva, pertanto, confermarsi l'assoluta infondatezza della domanda proposta nei confronti della società Bavaria. Quanto, invece, alla domanda contro la società FIRS, la Corte d'appello di Napoli ne rilevava l'improcedibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, poiché, a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, il creditore avrebbe dovuto azionare il proprio credito solo davanti agli organi della procedura. La sentenza di primo grado, invece, meritava completa conferma in relazione alla responsabilità della società Tecnogas, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., essendo emersi sia la cattiva manutenzione dell'autocisterna che l'imperizia del conducente A. . 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso M.U. , con atto affidato ad un solo motivo. Resistono con separati controricorsi la società FIRS e la Milano Assicurazioni s.p.a., la seconda nella qualità di successore della s.p.a. Bavaria Assicurazioni. Il M. ha presentato memoria. Motivi della decisione 1. La società FIRS ha posto nel controricorso una serie di eccezioni preliminari, le quali sono tutte prive di fondamento. 1.2. Viene eccepita, prima di tutto, la presunta inammissibilità del ricorso per tardività, sul rilievo che, essendo stata depositata la sentenza d'appello in data 19 dicembre 2008, la notifica del ricorso per cassazione in data 3 febbraio 2010 sarebbe tardiva. Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello che il termine annuale di decadenza dall'impugnazione, il cui decorso sia iniziato prima della sospensione per il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima, non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre sentenze 22 giugno 2005, n. 13383, e 28 settembre 2012, n. 16549 pertanto, decorrendo un anno dal deposito il giorno 19 dicembre 1999, la notifica del ricorso in data 3 febbraio 2010 si colloca nel quarantaseiesimo giorno successivo, ossia nell'ultimo giorno utile, sicché l'eccezione è priva di fondamento. 1.2. Nel controricorso, poi, viene eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancata elencazione ed omesso riferimento, nella descrizione dei motivi, degli atti e documenti sui quali l'impugnazione si fonda. Anche tale eccezione è priva di fondamento. Il ricorso, infatti, pur contenendo una serie di richiami, effettivamente piuttosto generici, agli atti del giudizio di merito, formula in realtà - come in seguito si dirà - una precisa censura in diritto, sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi indipendentemente dalla necessità di accedere direttamente all'esame degli atti. 1.3. Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità conseguente alla presunta violazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. relativo alla formulazione dei quesiti di diritto. Come si è appena osservato, infatti, il quesito pone in termini sufficientemente chiari il punto di diritto posto all'esame della Corte pertanto, anche a considerare inammissibile il profilo del ricorso contenente una censura di vizio di motivazione, per mancata formulazione del relativo momento di sintesi, il motivo stesso andrebbe comunque esaminato nel merito. 1.4 Si può viceversa concordare con la parte controricorrente - pur trattandosi di un punto non in discussione - sul fatto che la mancata impugnazione, da parte dell'odierno ricorrente, del capo della sentenza d'appello che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda avanzata contro la FIRS ne ha determinato in parte qua il passaggio in giudicato il che non toglie, trattandosi di pronuncia in rito , che il giudicato non si sia formato sul merito della domanda stessa. 2. Tutto ciò premesso, si può procedere all'esame del merito. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 nonché dell'art. 2054 cod. civ., oltre a vizio di motivazione. Rileva il ricorrente che la Corte d'appello, pur avendo ammesso che la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra gli estremi della circolazione del veicolo, ha poi contraddittoriamente escluso, nella specie, l'applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e delle norme sull'assicurazione obbligatoria di cui alla legge n. 990 del 1969. Si osserva, fra l'altro, che l'accertata presenza di perdite di gas dall'autocisterna ne avrebbe dovuto vietare la circolazione e che, comunque, il fatto che un automezzo in avaria sia stato utilizzato per il trasporto del gas comporta la necessaria operatività dell'assicurazione conclusa con la società Bavaria, essendo comunque la sosta un momento della circolazione. 3. Il punto sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi è se, e a quali condizioni, la sosta di un automezzo - nella specie adibito al trasporto di GPL per il rifornimento di un privato - possa essere equiparata alla circolazione e, di conseguenza, se, essendosi sviluppato un fatto dannoso incendio durante la sosta, del medesimo possa essere ritenuto responsabile l'assicuratore per la responsabilità civile degli autoveicoli. Come risulta anche dal quesito di diritto, infatti, l'obiettivo del ricorrente è quello di vedersi riconoscere il diritto all'azione diretta nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., successore della s.p.a. Bavaria Assicurazioni, domanda respinta in sede di merito sul rilievo che il fatto non potesse considerarsi rientrante nella figura giuridica della circolazione . La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi su simile problema in diverse occasioni. Con la sentenza 9 giugno 1997, n. 5146, la Corte affermò che le operazioni di carico e scarico di carburante effettuate da un automezzo nell'area di un impianto di distribuzione di carburante costituiscono attività non riconducibili alla circolazione stradale, sicché in ipotesi di danni non poteva considerarsi operante la normativa di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990. Tale decisione fu sostanzialmente confermata dalla successiva pronuncia 18 aprile 2000, n. 5032. In seguito, la sentenza 6 febbraio 2004, n. 2302, modificando in parte le conclusioni raggiunte, affermò che nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato sia dall'art. 2054 c.c., sia dall'art. 1 della legge n. 990 del 1969, come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”, concludendo nel senso che deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da veicolo in sosta con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo , a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi”. La successiva pronuncia 5 agosto 2004, n. 14998, richiamando la diversità conseguente al fatto che l'incendio sia o meno da ricondurre all'opera dolosa di terzi, pervenne alla conclusione che anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi al solo caso di veicolo in movimento”. Nell'enunciare il relativo principio di diritto, però, la sentenza in esame ebbe cura di precisare che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta risponde anche l'assicuratore a condizione che l'incendio non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno”. Il decisum di questa pronuncia si trova poi ribadito nella più recente sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108.n. 3108 del 2010, in relazione alla diversa fattispecie dell'incendio propagatosi da autoveicolo in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore. 4. Alla luce dei precedenti ora richiamati, l'odierno ricorso non è fondato. Benché, infatti, la nozione di circolazione rilevante ai fini dell'applicabilità del regime di cui alla legge n. 990 del 1969 sia stata ampliata fino a ricomprendere anche la sosta, la più recente giurisprudenza ha mantenuto fermo il principio per cui intanto la sosta può equipararsi alla circolazione in quanto non sia sopravvenuta una causa autonoma ivi compreso il fortuito di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso così la sentenza n. 3108 del 2010 . Ora, la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha avuto cura di precisare che, nella specie, l'evento dannoso, ancorché verificatosi durante la circolazione dell'autocisterna”, ferma dinanzi all'abitazione di U M. per rifornire il suo serbatoio di GPL, è stato causato da eventi del tutto estranei alla circolazione. Il disastro, infatti, si è determinato a causa dell'indebita fuoriuscita di gas dalla parte superiore del serbatoio dell'autocisterna e del maldestro tentativo del conducente il quale, cercando di fermare il flusso del gas, azionò la leva determinando il passaggio di stato del GPL che prese immediatamente fuoco. Ne consegue, quindi, che, anche considerando come circolazione il fatto in sé della sosta dell'autocisterna addetta al rifornimento del GPL, resta comunque escluso il nesso di causalità tra circolazione e danno, il che comporta che l'impugnata sentenza resiste alle critiche avanzate dall'odierno ricorrente. D'altra parte, a fronte della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte napoletana - sorretta da argomentazioni del tutto corrette e condivisibili, motivate con logica impeccabile - le doglianze contenute nel ricorso si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti, finalizzata al raggiungimento di un esito più favorevole al ricorrente. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 8.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.