Perde un dito del piede nell’impresa edile dove lavora. Per questo viene dichiarato fisicamente non idoneo per entrare nella polizia penitenziaria. In tema di danno derivante dalla impossibilità di partecipare ad un concorso, occorre la prova che ove il richiedente avesse avuto la possibilità di parteciparvi, avrebbe avuto probabilità non distanti da quelle degli altri aspiranti positivamente valutati.
Così ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5138, depositata il 1° marzo 2013. Lavoratore edile perde un dito del piede sul lavoro. Lavori in una ditta edile manovrando un pala meccanica, un lavoratore causa ad un altro l’amputazione del primo dito del piede destro. Il Tribunale condanna il datore di lavoro al risarcimento di danni patrimoniali, biologici e morali per 36mila euro. La Corte d’Appello abbassa l’importo di 24mila euro, portandolo ad euro 12mila, riconoscendo in capo al datore di lavoro il 70% della responsabilità. Il restante 30% se lo suddividono l’infortunato e l’altro lavoratore, percentuale che corrisponde alla diminuzione di euro 9mila. Gli altri 15 mila non più riconosciuti erano stati determinati per danno patrimoniale, in ultrapetizione rispetto alla domanda iniziale. Danno patrimoniale ultrapetizione oppure no? Il lavoratore ricorre per cassazione. Si lamenta innanzitutto del fatto che erroneamente è stata considerata come ultra petitum la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, nella cui categoria andavano ricompresi tutti i pregiudizi possibili e immaginabili. Con il ricorso non è stato rilevato un generico danno patrimoniale. La Corte rileva che, con il ricorso iniziale, il lavoratore infortunato ha delineato dettagliatamente le categorie per cui chiedeva il risarcimento mancato guadagno per invalidità di tre mesi, spese di cura, di assistenza e di trasporto. Voci tutte esaminate dal primo giudice. Il «danno patrimoniale» liquidato costituiva quindi un ulteriore voce risarcitoria mai richiesta dal lavoratore. L’articolo 112 c.p.c. prevede il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, che è da ritenersi violato quando il giudice alteri un «elemento identificativo dell’azione». L’articolo 414 c.p.c., sul ricorso introduttivo del rito del lavoro, prevede la specifica determinazione dell’oggetto della domanda cosicchè da consentire al giudice e all’altra parte di valutare correttamente le circostanze. La corte territoriale ha fatto buona applicazione di queste norme. Voleva entrare nella polizia penitenziaria, l’infortunio l’ha impedito. L’altro motivo di doglianza verte sul respingimento della domanda di risarcimento per perdita di chance. Il lavoratore infortunato lavorava sì per un’impresa edile, ma avrebbe voluto fare il poliziotto penitenziario. Dopo l’infortunio e la perdita del dito del piede, è stata rilevata la sua inidoneità fisica rispetto allo svolgimento di tale professione. Non ha quindi potuto partecipare al concorso. Sostiene che, senza l’infortunio, «sarebbe stato sicuramente assunto come lo era stato il fratello». La perdita di chance deve essere dimostrata concretamente. La Corte ricorda che non sussiste danno per perdita di chance quando, in base a giudizio probabilistico, le possibilità di passaggio sono pari a zero oppure pari al 100%. In quest’ultimo caso ci sarebbe infatti una concreta perdita di risultato. Nel caso di specie ci sono i «concreti margini di raggiungimento del risultato sperato». Deve però esserne data la prova. Affermare semplicemente che l’assunzione ci sarebbe stata visto che così era avvenuto con il fratello, non è sufficiente a dimostrare la «concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di risultare vincitore del concorso». Per questi motivi la Corte conferma le statuizioni della corte territoriale, respingendo quindi il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 dicembre 2012 – 1 marzo 2013, numero 5138 Presidente Roselli - Relatore Venuti Svolgimento del processo Il Tribunale di Trapani con sentenza del 3 marzo 2004 ha condannato S.G. e S.F. a corrispondere a B.V. , a seguito di un infortunio sul lavoro, la complessiva somma di Euro 36.303,62 a titolo di danno patrimoniale, biologico e morale. Su impugnazione di tutte le parti, la Corte di Appello di Palermo, riuniti i giudizi, confermando che l'infortunio era da ascrivere in ragione del 70% a S.F. , datore di lavoro, e del 15% ciascuno a S.G. - che, manovrando una pala meccanica, aveva determinato l'infortunio - e allo stesso lavoratore, ha ridotto il suddetto importo ad Euro 12.294,11. In particolare ha rilevato la Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, che non era dovuto l'importo di Euro 15.790,32 liquidato al B. a titolo di danno patrimoniale perché riconosciuto in ultrapetizione e peraltro senza alcuna motivazione. Ha poi rigettato la domanda di perdita di chance avanzata in primo grado dal lavoratore e non esaminata dal primo giudice, per mancanza di prova sulla perdita di chance. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B.V. , sulla base di due motivi. Le controparti non si sono costituite in giudizio. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'articolo 416, comma 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il danno patrimoniale in suo favore senza che questo fosse stato specificato, pronunziando così ultra petitum. Ed infatti nel ricorso introduttivo era stato chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, subiti per effetto dell'infortunio, richiesta questa nella quale era ricompresa ogni e qualsiasi ragione di pregiudizio possibile, immaginabile e ragionevolmente sostenibile . 2. Il motivo non è fondato. La Corte d'appello ha affermato che le voci di danno patrimoniale di cui il ricorrente, con il ricorso di primo grado, aveva chiesto il risarcimento erano le seguenti mancato guadagno da invalidità temporanea per mesi tre, spese mediche, spese di assistenza, spese di trasporto e perdita di chance con riferimento al concorso di agente di polizia penitenziaria al quale il ricorrente non era stato ammesso per inidoneità fisica conseguente all'infortunio. Ha aggiunto che tutte tali voci di danno erano state esaminate dal primo giudice, ad eccezione di quella relativa alla perdita di chance, il cui esame è stato effettuato dalla stessa Corte di merito in accoglimento del relativo motivo di gravame proposto dal B. . Ha quindi ritenuto che il danno patrimoniale liquidato in sentenza costituiva una ulteriore voce risarcitoria mai richiesta dal B. e che, di conseguenza, il relativo capo della decisione era stato reso in evidente ultrapetizione. Tale decisione è corretta, risultando dal ricorso introduttivo - il cui esame non è precluso a questa Corte attesa la natura del vizio denunziato - che in effetti le voci di danno di cui era stato chiesto il risarcimento erano quelle indicate nella sentenza impugnata. Al riguardo va ricordato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, previsto dall'articolo 112 c.p.c., implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, onde esso deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene non compreso nella domanda. Deve aggiungersi che nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere, a norma dell'articolo 414 c.p.c., la specifica determinazione dell'oggetto della domanda, in modo non solo da porre il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, ma di consentire al giudice di individuare, senza incertezze, l'oggetto della pretesa e di emettere una statuizione che trovi corrispondenza nella domanda, senza esorbitare dai limiti della stessa. 3. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la Corte territoriale è incorsa in contraddizione laddove, dopo avere affermato che, al fine di ottenere il risarcimento da perdita di chance è necessario provare la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita del datore di lavoro, ha poi ritenuto che la mancata ammissione al concorso di agente di polizia penitenziaria in ragione della inidoneità fisica conseguente all'infortunio sul lavoro amputazione del primo dito del piede destro non costituisse sufficiente elemento al fine di configurare la perdita di chance. Sotto tale ultimo profilo il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza impugnata non è adeguatamente motivata. 4. Anche questo motivo è infondato. Deve premettersi che, nei rapporti di lavoro, la chance consiste nella mera possibilità per il lavoratore di conseguire un risultato favorevole ed è connesso alla condotta lesiva del datore di lavoro. Quanto alla prova della sua sussistenza, il preteso creditore ha l'onere di Jn^^n provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Non sussiste danno per perdita di chance quando la probabilità è pari a zero e, parimenti, quando la probabilità è pari al 100%, perché in questo caso il danno viene ad identificarsi con il danno da perdita del risultato. Ricorre viceversa tale tipo di danno nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia concreti margini di raggiungimento del risultato sperato. Orbene, vero è che nella specie la Corte d'appello ha affermato che il danno da perdita di chance richiedeva la prova almeno di alcuni elementi da cui evincere che il mancato risultato sperato era da ricollegare alla condotta illecita del datore di lavoro, ma subito dopo la stessa Corte ha chiarito Si vuoi dire che .. che, in tema di danno derivante dalla impossibilità di partecipare ad un concorso, occorre la prova che ove il richiedente avesse avuto la possibilità di parteciparvi e avrebbe avuto probabilità non distanti da quelle degli altri aspiranti positivamente valutati . Ed ha aggiunto che nella specie il ricorrente, premesso che era stato escluso dal concorso per la suddetta inidoneità fisica, si era limitato ad affermare che egli sarebbe stato sicuramente assunto come lo era stato suo fratello, allegazione questa, ad avviso della Corte, del tutto insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda. È dunque da escludere che sussista la dedotta contraddittorietà della motivazione, apparendo il percorso argomentativo della Corte di merito coerente e logico. Parimenti è da escludere l'asserita mancanza o insufficienza della motivazione, avendo la sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, dato conto delle ragioni per le quali la domanda era stata rigettata, ritenendo insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della richiesta, atteso che da essi non era dato evincere la concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di risultare vincitore del concorso. Ed in effetti, al riguardo, alcuna dimostrazione è stata fornita, ad esempio, circa il numero dei partecipanti al concorso, il numero dei posti disponibili, i titoli vantati dal ricorrente rispetto ai concorrenti risultati vincitori, etc, circostanze queste che, ove provate, avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso. 5. Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione di S.G. e S.F. . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.