E' efficace la sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, anche in presenza di una convivenza prolungata dopo la celebrazione che si concreta in mera abitazione materiale sotto lo stesso tetto.
Il vaglio della Suprema Corte sul riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1780, depositata l’8 febbraio, ha respinto il ricorso di una ex moglie convenuta avanti la Corte d’Appello di Genova dall’ex marito, il quale chiedeva di dichiarare efficace nello Stato italiano la sentenza di nullità del matrimonio dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 3 gennaio 2007. Il riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche non è automatico, ma deve essere disposto da un provvedimento della Corte d’Appello che sottopone tali pronunce ad un esame analogo a quello previsto per le sentenze straniere. Una delle condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze del Tribunale ecclesiastico, infatti, è che le disposizioni ivi contenute non producano effetti contrari all’ordine pubblico italiano. La Corte d’Appello, nel caso in esame, ha respinto ogni eccezione proposta dalla convenuta, poiché non solo la sentenza della Sacra Rota non si poneva in contrasto con l’ordine pubblico interno, ma la moglie era anche a conoscenza della causa di nullità del matrimonio sin dall’inizio. Rigidità del modello matrimoniale del diritto canonico e ampio spazio alla nullità. Il diritto canonico conosce una disciplina molto rigida del matrimonio che, per essere considerato valido, deve possedere i requisiti essenziali che lo caratterizzano nel suo modello originario voluto da Dio. Ciò comporta da una parte l’invalidità del matrimonio laddove sia privo di una proprietà essenziale, dall’altra una notevole importanza riconosciuta al regime della nullità, a cui si ricorre sempre più spesso per porre fine ad una situazione di crisi coniugale. Nel canone 1099 si legge che l’errore circa l’unità o l’indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, salvo il caso che detto errore non determini la volontà. Se il coniuge compie un atto di volontà contrario all’essenza del matrimonio canonico, il matrimonio è contratto invalidamente e ciò è causa di nullità. Una causa di nullità l’esclusione dell’indissolubilità del vincolo. L’esclusione dell’indissolubilità del vincolo o riserva mentale è sicuramente il caso più frequente di nullità la parte, col matrimonio, intende assumersi un impegno non perpetuo e destinato a venire meno al verificarsi di certi eventi o al mancato verificarsi di altri. Non basta, però, la previsione o la propensione verso il divorzio, occorre una volontà positiva diretta ad un matrimonio dissolubile. Il limite dell’ordine pubblico al riconoscimento della sentenza ecclesiastica. Con il primo motivo di diritto, la moglie deduceva il contrasto della decisione ecclesiastica con l’ordine pubblico italiano con la conseguente incompatibilità della sentenza di nullità del matrimonio. In via preliminare, la Suprema Corte precisa che la prospettazione operata dalla moglie del contrasto della sentenza con l’ordine pubblico non si configura come causa petendi di una domanda, ma come impedimento assoluto alla riconoscibilità della decisione ecclesiastica, come tale rilevabile d’ufficio indipendentemente da un’eccezione di parte. I giudici di legittimità, poi, osservano che, nonostante non vi sia una definizione codificata di ordine pubblico, tale concetto si identifica con i principi costituzionali, traduzione di quei principi etici e politici su cui sorge e si fonda l’ordinamento interno. Irrilevanza dei precedenti della Cassazione sul tema una cosa è la mera coabitazione materiale, un’altra è la vera e propria convivenza. Invano la moglie ha invocato precedenti giurisprudenziali secondo cui la convivenza prolungata nel tempo, successiva alla celebrazione del matrimonio poi dichiarato nullo, è da considerarsi espressione della volontà di accettazione del matrimonio-rapporto che ne è seguito, rendendo incompatibile l’esercizio postumo dell’azione di nullità. La Cassazione osserva come la distinzione, legittima, tra matrimonio-atto e matrimonio-rapporto trova applicazione solo in quei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero e proprio consorzio familiare ed affettivo, capace di superare implicitamente la causa originaria di invalidità. Nel caso in esame, invece, dopo la celebrazione del matrimonio matrimonio-atto , i coniugi hanno semplicemente coabitato materialmente sotto lo stesso tetto, non essendo venuto alla luce il c.d. matrimonio rapporto, caratterizzato da una convivenza vera e propria fondata sull’ affectio familiae. La S.C. sembra rimproverare l’ex moglie, la quale si è limitata a riferirsi alla durata del rapporto e non anche, e soprattutto, al legame affettivo instaurato col marito.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 dicembre 2011 – 8 febbraio 2012, numero 1780 Presidente Luccioli – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 31 ottobre 2007 il sig. D.B. conveniva dinanzi la Corte d'appello di Genova il proprio coniuge, signora M C., per sentir dichiarare l'efficacia nello Stato italiano della sentenza rotale dichiarativa della nullità del loro matrimonio, contratto con rito concordatario il 12 aprile 1986. Costituitasi ritualmente, la convenuta eccepiva l'assenza dei presupposti previsti dall'articolo 8, secondo comma, della legge 25 marzo 1985 numero 121 e dall'articolo 64 della legge 218/1995 e chiedeva, in subordine, l'assegnazione di una congrua indennità, ai sensi dell'articolo 129 bis cod. civile. Con sentenza 17 marzo 2010 la Corte d'appello di Genova, ritenuto che la convenuta era stata a conoscenza, ab initio , della causa di nullità del matrimonio concordatario consistente nell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo, da parte del marito, e che quest'ultima non contrastava con l'ordine pubblico interno, accoglieva la domanda e dichiarava l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza 9 novembre 2005 del Tribunale ecclesiastico regionale Etrusco, confermata con decreto 18 maggio 2006 dal Tribunale ecclesiastico Flaminio e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 3 gennaio 2007 con compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Avverso la sentenza, notificata il 23 giugno 2010, la signora C. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 7 ottobre 2010. Deduceva 1 la violazione di legge e la carenza di motivazione nel ritenere la compatibilità della decisione ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano alla luce della convivenza protrattasi per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio 2 la violazione di legge e la carenza di motivazione nell'affermata conoscibilità della riserva mentale del D. in ordine all'esclusione del bonum sacramenti . Resisteva il signor D. con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 cod. proc. civile. All'udienza del 9 dicembre 2011 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Il primo motivo attiene alla questione dell'incompatibilità della decisione ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano, per effetto della lunga convivenza protrattasi tra i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico. Giova premettere, in via pregiudiziale di rito, che è infondata l'eccezione di inammissibilità per novità, sollevata ex adverso la prospettazione del contrasto con l'ordine pubblico non si configura, nella specie, come causa petendi di una domanda, bensì come impedimento assoluto alla riconoscibilità della decisione ecclesiastica, rilevabile d'ufficio anche nella contumacia della convenuta. Al giudice compete, infatti, di verificare sempre la sussistenza degli antecedenti, in fatto ed in diritto, che giustifichino l'emissione del provvedimento richiesto e non v'è dubbio che tra questi, prima di ogni altro, rientri la conformità a diritto del petitum . Tanto più, ove sia in discussione financo l'eventuale lesione di principi fondativi riassunti nella formula dell'ordine pubblico sintagma che, seppur non presente nella carta costituzionale, dev'essere identificato con i principi costituzionali su temi basilari che sono la traduzione, in termini di diritto, dei principi etico-politici su cui sorge e si fonda l'ordinamento. Nonostante la relatività storica di contenuto, connaturale a qualsiasi concetto giuridico, l'ordine pubblico esprime valori non negoziabili, a pena di rottura dell'armonia del sistema costituzionale e la sua lesione rientra dunque nel thema decidendum del giudice chiamato a dichiarare l'efficacia nello Stato italiano di una sentenza ecclesiastica, senza preclusioni ed indipendentemente da eccezione di parte Ciò premesso, si osserva come la ricorrente invochi recenti arresti di questa Corte che hanno rivisto, in chiave critica, il precedente orientamento in materia, ponendo in risalto l'evidente favor che l'ordine pubblico interno palesa per la validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare, incidente sulla persona e oggetto di tutela costituzionale con il corollario che i motivi per i quali esso si contrae - rilevanti, in quanto attinenti alla coscienza, per l'ordinamento canonico - non hanno, di regola, valore ai fini dell'annullamento in sede civile. In particolare, si è statuito, con riferimento a situazioni invalidanti l'atto-matrimonio, che la successiva convivenza prolungata è da considerare espressiva della volontà di accettazione del matrimonio-rapporto che ne è seguito con la conseguente incompatibilità dell'esercizio postumo dell'azione di nullità, altrimenti riconosciuta dalla legge Cass., sez. 1, 20 gennaio 2011 numero 1343 Cass., sez. U. 18 luglio 2008 numero 19809 . Pur meritando adesione l'indirizzo giurisprudenziale sopra citato, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra matrimonio - atto e matrimonio-rapporto, si deve ritenere che esso trovi applicazione nei casi in cui, dopo il matrimonio nullo, tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità. In tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula, pertanto, che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, - che nulla aggiungerebbe ad una situazione di mera apparenza del vincolo - bensì di vera e propria convivenza significativa di un'instaurata affectio familiae , nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci - per l'appunto, come tra veri coniugi articolo 143 cod. civ. - tale da dimostrare l'instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto. Nella specie, nulla del genere è stato neppure allegato dalla ricorrente che si è limitata a valorizzare il dato temporale della durata del vincolo, insufficiente, come detto, ad integrare la causa ostativa di ordine pubblico al recepimento della sentenza ecclesiastica. Il secondo motivo di ricorso risulta parzialmente assorbito, nella parte in cui ripropone la questione dell'omessa valutazione della convivenza, protrattasi per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio mentre, per il resto, è volto ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie - vagliate con ampia motivazione dalla Corte d'appello di Genova - introduttivo di un riesame, nel merito, della riconoscibilità della riserva mentale che non può trovare ingresso in questa sede. Il ricorso dev'essere dunque rigettato con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della natura della causa ed altresì dei suoi obbiettivi profili di incertezza. P.Q.M. - Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 30 Giugno 2003, numero 196 Codice in materia di protezione dei dati personali .