Cassette di sicurezza: per il verbale di apertura non c’è obbligo di registrazione

Con la risoluzione numero 2/E del 24 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il verbale d’inventario redatto all’apertura delle cassette di sicurezza, pur costituendo un atto pubblico, non soggiace all’obbligo di registrazione in termine fisso.

La normativa sull’apertura della cassetta. Il quesito proposto riguarda il verbale di inventario redatto ai sensi dell’articolo 48, D. Lgs. numero 346/1990 dopo la morte del concessionario, infatti, le cassette di sicurezza possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’amministrazione finanziaria o di un notaio che redige l’inventario del contenuto. Ci si è chiesti, dunque, se il relativo verbale debba essere assoggettato a registrazione in termine fisso e, in caso di risposta positiva, quali siano i soggetti obbligati a richiedere la registrazione. Il verbale è un atto pubblico. Il provvedimento precisa che giuridicamente il documento in questione concretizza un atto pubblico, ovvero un «documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato» articolo 2699 c.c. . In quanto tale, il verbale dovrebbe essere soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al TUR. Le deroghe previste. La medesima norma, però, prevede delle deroghe, una delle quali riguarda gli atti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute articolo 5 della tabella allegata al TUR . Questi atti, infatti, non soggiacciono all’obbligo della registrazione, se non in caso di registrazione volontaria in tale ipotesi, infatti, scontano l’imposta di registro in misura fissa. Non vi è obbligo di registrazione. Nella fattispecie in esame, il verbale di apertura della cassetta di sicurezza è previsto da disposizioni tributarie e assolve una funzione essenzialmente fiscale, individuando esattamente i valori contenuti nella cassetta per determinare l’attivo ereditario e quindi l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Tenuto conto della funzione dell’atto pubblico così redatto, si deve dunque ritenere che possa applicarsi la deroga prevista dal citato articolo 5 in conclusione, per il verbale non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

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