Secondo quanto previsto dagli articolo 2788 e 2855 c.c., la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita ha riguardo solo gli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., essendo escluso, quindi, ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.
Così la sentenza numero 775 del 15 gennaio 2013 della Cassazione, chiamata a risolvere alcune questioni in tema di inclusione nel privilegio ipotecario degli interessi legali e moratori accessori al credito privilegiato. Il caso. La sentenza in esame definisce una controversia avviata nell’ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, avviato per contestare il progetto di distribuzione ex articolo 512 c.p.c. nel giudizio di opposizione, infatti, venivano mosse delle contestazioni ai criteri adottati dal giudice dell’esecuzione per l’esclusione, dal privilegio, di alcune tipologie di interessi accessori al credito relativi ad un mutuo ipotecario. Privilegio ipotecario degli interessi sì per quelli corrispettivi, no per quelli moratori. In primo luogo, la Corte conferma il proprio consolidato orientamento per il quale hanno diritto al privilegio ipotecario i soli interessi compensativi previsti nel piano di ammortamento, ma non gli interessi moratori che vanno ammessi al chirografo. In tal senso, rigettando un primo motivo di ricorso, il S.C. afferma che, sulla base di un’interpretazione sia letterale che sistematica, è opportuno ritenere che solo gli interessi corrispettivi, ossia quelli remuneratori, posso ritenersi inclusi nei frutti civili articolo 820 c.c. da ciò deriva l’esclusione, nell’ambito del privilegio ipotecario, degli interessi che trovano, come quelli moratori, il loro presupposto funzionale ed ontologico nel ritardo imputabile al debitore. Gli interessi moratori accessori a un credito ipotecario, infatti, non trovano la stessa collocazione e sono ammessi in chirografo, da un lato, per la dizione letterale della norma di cui all’articolo 2855 c.c., che fa riferimento esclusivo agli interessi prodotti dal capitale ma non a quelli dovuti per il ritardo , e, dall’altro lato, per il carattere eccezionale delle norme attributive di privilegi in deroga alla regola generale della par condicio creditorum, di cui agli articolo 2740 e 2741 c.c. . Prelazione ipotecarie e interessi legali come e perché. Fermo il principio di cui sopra, la Corte deve poi affrontare la differente questione relativa a quali interessi possono essere imputati alla stregua del credito garantito da ipoteca, ponendosi l’alternativa tra l’imputazione a privilegio dei soli interessi legali o, invero, di quelli maggiori se derivanti da leggi speciali. Come visto dall’esposizione della massima, secondo i Giudici di Piazza Cavour, gli articolo 2788 e 2855 c.c. dispongono che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data di vendita trova applicazione solo con riferimento al saggio di interesse legale, escludendo, quindi, l’applicazione a diversi saggi di interesse stabiliti in misura maggiore. Mancata indicazione del tasso di interesse nella nota di iscrizione quid iuris? Secondo la giurisprudenza, alla stregua dell’articolo 2855, comma 2, c.c., la mancata indicazione nella nota di iscrizione dell’ipoteca della misura e cioè del tasso degli interessi non consente la estensione degli effetti dell’ipoteca né al diritto relativo agli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale, né al diritto di credito relativo agli interessi stessi calcolati al tasso legale. Qualora manchi l’indicazione del tasso di interesse nella nota di iscrizione dell’ipoteca, peraltro, si ritiene che gli interessi non possono essere riconosciuti in privilegio neppure al tasso legale. Quali sono le somme assistite da privilegio ipotecario? Da ultimo la Corte, facendo un po’ la sintesi di quanto precisato nella sentenza, elenca gli importi che risultano essere assistiti da privilegio sulla base delle disposizioni vigenti. Secondo il S.C., sono assistiti dal privilegio ipotecario, oltre le specifiche spese a il capitale iscritto, ovviamente nei limiti dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente b gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purchè sia enunciata la misura c gli interessi legali maturati successivamente all’anno in corso e sino alla vendita del bene.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 ottobre 2012 - 15 gennaio 2013, numero 775 Presidente Salmè – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo Italfondiario spa, quale procuratore di SPV IEFFE DUE srl, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con la quale il giudice della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla stessa opponente nei confronti di O.M. e C.C. , aveva confermato il progetto di distribuzione ai sensi dell'articolo 512 c.p.c L'opponente, titolare di un credito relativo a contratto di mutuo ipotecario, lamentò la mancata collocazione in privilegio ipotecario di una parte del proprio credito, costituito da interessi che, nell'opposizione erano qualificati interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali , relativi all'anno in corso, all'atto del pignoramento e fino alla vendita, contestando il principio affermato dal giudice dell'esecuzione, secondo il quale soltanto gli interessi corrispettivi, e non anche gli interessi moratori, trovano collocazione ipotecaria ai sensi dell'articolo 2855 c.c Il tribunale, con sentenza in data 11.8.2009, rigettò l'opposizione. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria Italfondiario spa. Resiste con controricorso la Banca di Legnano spa. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Al ricorso si applicano le norme della L. 18.6.2009 numero 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all'entrata in vigore della detta legge 4 luglio 2009 . Con il primo motivo il ricorrente denuncia sulla natura ipotecaria degli interessi moratori convenzionali violazione o falsa applicazione dell'articolo 2855, 2 comma c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Il motivo non è fondato. La questione di diritto oggetto dell'opposizione - ed oggi del ricorso per cassazione - è relativa alla disposizione di cui all'articolo 2855 c.c., essendosi reso necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'articolo 2855 c.c., commi 2 e 3, abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitato ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori. Il tribunale di Milano, investito della questione a seguito di opposizione al progetto di distribuzione ex articolo 512 c.p.c., proposto dall'odierno ricorrente, ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, così aderendo all'orientamento largamente maggioritario espresso, sull'argomento, da questa corte di legittimità tra le altre Cass. 24.10.2011 numero 21998 Cass. 30.8.2007 numero 18312 Cass. 26.4.1999 numero 4124 . Il motivo non appare idoneo a scalfire l'orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili articolo 820 c.c., comma 3 , costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i soli interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore. D'altra parter se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali anche, cioè a quelli infruttiferi , gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori. Ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal capitale e non dalla mora. Il collegio ritiene, pertanto, di aderire alla pressoché unanime giurisprudenza di questa corte, non ravvisando motivi per un revirement in tale materia. Con il secondo motivo si denuncia sugli interessi convenzionali relativi all'anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita violazione o falsa applicazione dell'articolo 2855 2 e 3 comma c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c Con il terzo motivo si denuncia Sugli interessi convenzionali relativi all'anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c I due motivi, trattando, sotto diversi profili, la medesima questione, sono trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. Le norme degli articolo 2788 e 2855 c.c., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'articolo 1284 c.c Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali Cass. 30.8.2007 numero 18312 Cass. 17.9.1999 numero 10070 Cass. 8.11.1997 numero 11033 v. anche Cass. 27.9.2012 numero 16480 . È, quindi, di tutta evidenza che gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godano della prelazione ipotecaria, ma solo nella misura legale arg. anche da Cass. 2.4.2010 numero 8185 in motivazione . Erra, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che la giurisprudenza della Corte di cassazione non ha avuto modo di pronunciarsi espressamente sull'interpretazione del terzo comma dell'articolo 2855 c.c. che riguarda gli interessi maturati dopo il pignoramento per i quali è ritenuta l'estensione del privilegio, ma solo nella misura indicata , aggiungendo Ritiene questo giudicante che tale disposizione non possa ricevere una lettura e una interpretazione svincolata dal principio enunciato nel secondo comma. Non vi sarebbe ragione, infatti, per attribuire al creditore privilegiato, cui sia stata negata la collocazione ipotecaria degli interessi moratori con riferimento al periodo anteriore al pignoramento, il riconoscimento di tale collocazione per gli interessi moratori maturati dopo il pignoramento, sia pur nella misura legale se vi era pattuizione su una misura superiore . Le ragioni sopra indicate e la stessa dizione della norma rende ragione delle diverse conclusioni cui si deve, invece, pervenire. D'altra parte, vero è che le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2855 c.c. mirano ad evitare che, attraverso l'accumulo di annualità eccessive di interessi vengano ad essere pregiudicati i creditori successivo al primo ed i terzi proprietari. Mirano, cioè ad evitare l'eccessiva compressione delle aspettative dei terzi al soddisfacimento dei loro rispettivi diritti e della relativa garanzia patrimoniale. Ma, non per questo, può essere bypassato lo stesso dettato normativo, laddove questo non necessiti di interpretazioni chiarificatrici della ratio legis. Devono, quindi, considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario oltre le specifiche spese per l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria, per l'iscrizione e la rinnovazione dell'ipoteca, quelle ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo a il capitale iscritto nei limiti dell'iscrizione e del credito effettivamente esistente b gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purché ne sia enunciata la misura c gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino alla vendita del bene. Conclusivamente, è rigettato il primo motivo sono accolti il secondo ed il terzo. La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo ed il terzo. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.