Quando l’economia processuale non significa economia di spesa per il ricorrente

Il Parlamento si sta apprestando a votare, come ogni anno, la legge di Stabilità e le polemiche, complice la situazione di crisi economica e le imperanti necessità di spending review non si fanno attendere anche in considerazione del quadro politico praticamente in subbuglio da una parte all’altra passando per il centro.

Una legge di stabilità che si preannuncia, more solito , attenta più alle esigenze di fare cassa che alle conseguenze reali o ipotizzate tali delle misure. Ne è un esempio la riduzione dello straordinario dei dipendenti pubblici. Ed infatti, delle due l’una o lo straordinario era autorizzato per compensare i mancati aumenti salariali o le riduzioni di altre voci oppure era autorizzato per esigenze di servizio. Orbene, ipotizzando che sia questa e non l’altra la ragione per la quale si ricorre allo straordinario, le conseguenze sono immaginabili e consistono, stante anche il blocco del turnover , nel preventivabile e probabile ritardo nell’evasione dei compiti istituzionali. Se queste due misure avranno un impatto anche sul comparto giustizia, certo è che già la bozza in circolazione della legge di Stabilità contiene misure ad ho c relativamente alla giustizia. Contributo unificato. Se qualcuno avesse dubitato se il legislatore ha pensato a una modifica del contributo unificato la lettura dell’articolo 18, comma 12, scioglierà quel dubbio. Ed infatti, viene modificata la dizione della norma relativa alla modalità di calcolo del contributo unificato nel processo tributario quando i ricorsi siano proposti avverso più atti impugnati. In questo caso il contributo unificato deve essere determinato per ciascun atto impugnato anche in appello . Il che significa che, laddove la parte impugna con unico ricorso il controvalore di due o più atti dovrà corrispondere due o più contributi unificati anche se la somma dei singoli valori non determina una variazione di scaglione di riferimento. Ne deriva che l’economia processuale un ricorso avverso più atti non comporta anche un’economia di spesa per il ricorrente. Per favorire, invece, il ricorso alle modalità telematiche il legislatore prevede che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo . Diversamente, il comma 1 dell’art. 269 d.P.R. 115/2002 prevede che per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico . La nuova norma si applicherà anche con riferimento al processo tributario dove, peraltro, il comma 13 consentirà il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia con sistemi e modalità telematiche. Esami e concorsi a pagamento. Una ulteriore fonte di entrata sarà rappresentata dall’introduzione del contributo obbligatorio per la partecipazione agli esami delle professioni legali chi aspira a diventare avvocato, notaio e magistrato ordinario dovrà corrispondere, al momento della presentazione della domanda, una somma forfettariamente determinata, di 50 euro 75 per l’esame da cassazionista . Chissà se la somma richiesta scoraggerà la presentazione di domande da parte dei candidati non troppo motivati a sostenere l’esame oppure farà arrabbiare gli aspiranti avvocati che si iscrivono a titolo cautelativo alla sessione di esami successiva perché la commissione non ha tempestivamente esaurito le prove. Aumenta la marca da bollo al momento dell’iscrizione a ruolo. Come si sa all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa, oltre il pagamento del contributo unificato è dovuta anche una marca da bollo per l’anticipazione dei diritti, indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato di 8 euro ora quella somma diviene 25 euro con un aumento di oltre il 200% . Patrocinio a spese dello Stato. Ed ancora viene introdotto un articolo 160- bis al d.P.R. 115/2002 in base al quale gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo . La ragione dell’aumento della marca di cui prima e della diminuzione dei compensi sembra risiedere nel fatto che occorra consentire l’assunzione di magistrati ordinari già vincitori di concorso e la cui presenza in servizio, è necessaria quantomeno per fronteggiare la carenza di organico . Quanto alla marca da bollo, l’aumento sarà operativo per i procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, mentre le riduzioni dei compensi si applicheranno alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge. Proroga GOT, VPO e giudici di pace. Inoltre, per non ostacolare l’attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42- quinquies , primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12/1941, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 7, comma 1, l. n. 374/1991, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014 . Riduzione onorari Avvocati dello Stato. Infine, si ipotizza che i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni possono essere corrisposti al personale dell’Avvocatura dello Stato nella misura massima del 50%. È in dubbio se la disposizione recherà o no la precisazione che resta salvo il diritto alla percezione integrale dei compensi relativi all’attività professionale svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché liquidati e ripartiti in data successiva .

PP_PROF_stabilita_valerini