Nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili, tra cui sono compresi i proventi derivanti da attività illecita, che entrano a far parte del patrimonio dell’istante.
E’ quanto emerge nella sentenza numero 47340, della Corte di Cassazione, depositata il 17 novembre 2014. Il caso. Il Tribunale rigettava il ricorso proposto nell’interesse di un uomo in opposizione al diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiesta dallo stesso. Il diniego si basava sulla gravi e reiterate condanne per i reati contro il patrimonio e per la conseguente presunzione che l’istante avesse goduto e continuasse a godere dei relativi profitti. Il difensore dell’uomo ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 d.p.r. numero 115/2002, in materia di spese di giustizia, dal momento che il provvedimento impugnato attribuiva rilievo ai precedenti penali, senza procedere a una concreta valutazione delle condizioni personali e familiari e del tenore di vita del richiedente, al fine di accertare la misura in cui i reati fossero stati effettivamente produttivi di reddito. Nel caso in esame, il Giudice con argomentazioni logiche e motivate ha ritenuto non attendibile la dichiarazione dell’interessato sulla propria situazione reddituale, richiamando circostanze ed elementi presuntivi desumibili dalla natura delle condanne riportate dallo stesso. In questo modo, aveva proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dall’articolo 96, comma 2, d.p.r. numero 115/2002. Nella nozione di “reddito” rientrano beni mobili, immobili, i proventi di attività illecità, E’ d’altra parte pacifico in sede di legittimità che «nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita , che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell’istante e dei suoi familiari con lui conviventi». La Cassazione ha anche evidenziato, nella sentenza numero 25044/2007, la rilevanza di qualunque fatto «che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito». e i redditi non assoggettati a imposta. Anche la Corte Costituzionale si è espressa, con la pronuncia numero 14471992, affermando che «rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite ovvero redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale tutti tali redditi sono poi accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’articolo 2729 c.c.». In conclusione, del tutto plausibilmente il Tribunale aveva valorizzato le emergenze processuali che indicano una dedizione da parte del richiedente ad attività illecite contro il patrimonio, costante e protratta nel tempo. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 ottobre – 17 novembre 2014, numero 47340 Presidente Zecca – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 23-24/7/2012 il Presidente del Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto nell'interesse di P.L. in opposizione al diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dallo stesso richiesta al G.I.P. diniego motivato in ragione delle gravi e reiterate condanne per reati contro il patrimonio e della conseguente presunzione che l'istante abbia goduto e continui a godere dei relativi profitti. Si osserva, infatti, nel provvedimento qui impugnato che “fondatamente il giudice penale ha dedotto la presunzione del superamento dei limiti di reddito dalla lunga serie di reati ben 28 quasi tutti contro il patrimonio, che - come emerge dagli atti acquisiti in copia - ricoprono un arco temporale di 17 anni dal 1993 al 2010 , cui occorre aggiungere, oltre alla già sofferta misura della sorveglianza speciale, gli ulteriori reati accertati in flagranza in data 4 giugno 2011, circostanza significativa del protrarsi di un modus vivendi dedito alla consumazione di delitti contro il patrimonio”, né rileva “l'asserita esiguità dei profitti illecitamente conseguiti, sia per la reiterata violazione delle misure imposte, sia per la lunga striscia di reati contro il patrimonio”. 2. Ricorre per cassazione il difensore del P. , deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 96 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, sul rilievo che il provvedimento impugnato attribuisce rilievo ai precedenti penali, senza procedere a una concreta valutazione delle condizioni personali e familiari e del tenore di vita del richiedente, al fine di accertare la misura in cui i reati cui quei precedenti si riferiscono siano stati effettivamente produttivi di reddito e se lo siano stati in misura tale da giustificare la presunzione di una redditività così prolungata nel tempo. 3. Nella sua requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto prospettante esclusivamente vizio di motivazione non sindacabile in questa sede. 4. In replica a tale richiesta, con memoria pervenuta in data 17/9/2014, la difesa del ricorrente ha rilevato che a fondamento del ricorso è dedotta violazione di legge, rappresentata dall'omesso riferimento, nel provvedimento impugnato, a parametri indicati dalla norma, quali “il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte”. Considerato in diritto 4. Conformemente alle richieste del P.G., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente invero ha sostanzialmente svolto considerazioni in chiave di denuncia di motivazione non adeguata, nonché incongrua con riferimento al disposto di cui all'articolo 96 d.P.R. numero 115 del 2002. Nella concreta fattispecie non si verte, dunque, in ipotesi di mancanza di motivazione - che per pacifica e costante giurisprudenza integra il vizio di violazione di legge - bensì di vizio motivazionale concernente valutazioni del giudice poste a base della statuizione dallo stesso adottata vizio la cui denuncia non è consentita in questa sede stante l'espressa previsione contenuta nell'articolo 99 d.P.R. numero 115 del 2002, secondo cui il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, può essere proposto solo per violazione di legge. Nel caso in esame, il giudice, con argomentazioni peraltro prive di connotazioni di manifesta illogicità, ha ravvisato fondati motivi per ritenere non attendibile la dichiarazione del P. , circa la situazione reddituale, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla natura delle condanne riportate dallo stesso e così facendo ha proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dall'articolo 96, comma 2, d.P.R. numero 115 del 2002. Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita , che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi. In tal senso si è espressa, e pluribus, questa sezione, con la sentenza numero 25044 del 11/04/2007, Salvemini, Rv. 237008 in tale pronuncia è stata affermata la rilevanza di qualunque fatto “che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito” v. anche, conf., Sez. 4, numero 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 . A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 144 del 1992 “ rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che, secondo una recente giurisprudenza Cass. penumero 22 marzo 1991 numero 3242 , non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale tutti tali redditi sono poi accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2729 c.c. quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi ”. Del tutto plausibilmente, quindi, il Tribunale ha valorizzato le emergenze processuali che indicano una dedizione da parte del richiedente ad attività illecite contro il patrimonio, costante e protratta nel tempo. A tutto concedere, si resterebbe in presenza di una motivazione al più opinabile, ma non del tutto mancante, né meramente apparente vizio che, per le ragioni sopra dette, non è deducibile in questa sede. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente cfr. Corte Costituzionale, sent. numero 186 del 7-13 giugno 2000 al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che - avuto riguardo alle questioni trattate e alle ragioni della decisione - si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00 trecento . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro TRECENTO in favore della cassa delle ammende.