La striscia longitudinale c’è, ma non si vede: il camionista non ha colpe

Può addebitarsi la violazione di una regola del codice della strada ove sia chiara la sua vigenza in un determinato contesto spaziale.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 45537/13, depositata lo scorso 12 novembre. Il caso. Il conducente di un autocarro effettuava una manovra di svolta a sinistra su una strada statale, in presenza di striscia longitudinale continua, senza assicurarsi di poterla compiere in sicurezza. In quel momento sopraggiungeva, nell’opposta direzione di marcia, un motociclista che, a causa dell’impatto, rimaneva ucciso. Il camionista, imputato in ordine al reato di omicidio colposo, veniva però assolto in entrambi i giudizi di merito. La striscia continua era sbiadita ma visibile. A proporre ricorso per cassazione è il Procuratore Generale, il quale afferma che l’evento è stato determinato da una manovra imprudente di svolta a sinistra compiuta dall’imputato. Svolta vietata, vista la striscia continua che, seppur sbiadita, era pur sempre esistente e visibile. E poi – insiste il ricorrente – la striscia continua era ben segnata subito prima dell’incrocio e si era comunque in prossimità di una curva che a sua volta rendeva evidentemente pericolosa la manovra compiuta . Non c’era alcun divieto di svolta. La Corte di Cassazione, invece, è d’accordo con i colleghi di merito, secondo cui la striscia è risultata totalmente cancellata dal transito dei veicoli. Anche perché – precisano gli Ermellini – può addebitarsi la violazione di una regola del codice della strada ove sia chiara la sua vigenza in un determinato contesto spaziale . La moto viaggiava ad una velocità non adeguata. Immune da censure, poi, risulta essere anche l’esclusione della colpa per aver eseguito la manovra di svolta violando il divieto di dare precedenza ai veicoli provenienti nel senso opposto. Il motociclista, infatti, viaggiava a velocità estremamente elevata e certamente non adeguata alla curva.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre – 12 novembre 2013, n. 45537 Presidente Sirena – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, recante pronunzia assolutoria nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di L.V L'imputazione attiene alla causazione di incidente stradale alla guida di autocarro con violazione delle norme della circolazione stradale. Si addebita al C. di aver effettuato, mentre percorreva una strada statale, una manovra di svolta a sinistra, in presenza di striscia longitudinale continua, senza assicurarsi di poterla compiere in sicurezza. In quel frangente sopravveniva nell'opposta direzione di marcia la vittima a bordo di una moto. Ne derivava impatto tra i due veicoli con conseguenze letali per il motociclista. 2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica. Si espone che il sinistro stradale che ha dato luogo all'evento è stato determinato da una imprudente manovra di svolta a sinistra compiuta dell'imputato alla guida di un autocarro su una strada statale. La svolta era vietata ed il divieto era mostrato da striscia continua che, seppure sbiadita, era pur sempre esistente e visibile. In ogni caso tale striscia continua era ben segnata subito prima dell'incrocio e si era comunque in prossimità di una curva che a sua volta rendeva evidentemente pericolosa la manovra compiuta. Travisando la prova i giudici di merito hanno ritenuto che la ridetta striscia continua non fosse visibile. Si è dunque in presenza di condotta colposa per aver posto in essere una manovra vietata e, in ipotesi, altresì per non aver notato la presenza della striscia longitudinale continua che, sebbene non marcata, non era invisibile ad una osservazione attenta. Pure erroneamente la Corte di merito ha tratto argomento dal punto dell'impatto tra la moto e l'autocarro, dovendosi risalire all'azione nel suo complesso. D'altra parte la velocità eccessiva della moto non vale ad esonerare da responsabilità l'imputato. 3. Il ricorso è infondato. Il giudice d'appello da per scontato che la striscia longitudinale continua non fosse visibile all'altezza dell'intersezione che diede luogo alla manovra di svolta posta in essere dall'imputato. Si aggiunge che essa è risultata totalmente cancellata dal transito dei veicoli. Ne consegue che non traspariva un divieto di svolta e non può essere conseguentemente mosso alcun addebito colposo. Può infatti addebitarsi la violazione di una regola del codice della strada ove sia chiara la sua vigenza in un determinato contesto spaziale. Altra questione è se possa ravvisarsi colpa per aver eseguito la manovra di svolta a sinistra violando il divieto di dare precedenza ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia. Al riguardo si considera che la dinamica del sinistro è stata correttamente individuata dal perito l'impatto tra i veicoli è avvenuto non sulla statale ma sulla traversa comunale nella quale l'autocarro si era quasi completamente immesso al termine della manovra di svolta. È pure emerso che la velocità della moto era assai elevata, almeno 119 km/h. Se ne inferisce che all'avvio della manovra di svolta l’imputato non aveva visibilità della moto, che sopravvenne solo nel corso della manovra stessa. La conclusione è che non può evidenziarsi alcun profilo di colpa. 3. Tale apprezzamento appare immune da censure. Si espone chiaramente, con apprezzamento del tutto immune da vizi logici o giuridici, che la striscia longitudinale sulla sede stradale non era visibile e che, in conseguenza, non poteva umanamente inferirsi alcun divieto di svolta. Del resto, la circostanza riferita dallo stesso ricorrente, che la striscia in questione era visibile nei pressi, giustifica l'opinamento, da parte del conducente dell'autocarro, che in corrispondenza dell'incrocio non vi fosse alcuna segnalazione di divieto di svolta. Pure immune da censure di sorta è l'apprezzamento quanto al resto il motociclista viaggiava a velocità estremamente elevata e certamente non adeguata alla curva e ciò rende immune da colpa la manovra di svolta ridetta, avviata per quanto è dato d'intendere dal tenore della sentenza in condizione di sicurezza e non portata a compimento solo a causa dell'improvviso sopraggiungere della moto. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.