Cessata materia del contendere: serve 'accordo' delle parti

Lo sgravio della cartella di pagamento non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere, essendo necessario un atto di acquiescenza dell’ufficio finanziario.

La SC, con l’ordinanza n. 24738 del 4 novembre 2013, haritenuto che lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado non determina alcun effetto sull’avviso di liquidazione. L’estinzione del processo può avvenire anche a seguito di cessazione della materia del contendere art. 46, D.lgs. n. 546/92 in cui rientrano la fattispecie della definizione delle pendenze tributarie c.d. condono o nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda al ritiro o all’annullamento in via di autotutela dell’atto impugnato. La dichiarazione della cessazione della materia del contendere proposta dall’Ufficio finanziario equivale all’abbandono della pretesa tributaria, atteso che ne deriva l’estinzione del giudizio ex art. 46, con conseguente compensazione delle spese. Il caso. La società contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento e in primo grado veniva accolta l’impugnazione con dichiarazione di cessata materia del contendere a seguito dell’annullamento dell’iscrizione a ruolo effettuato dall’ufficio. La decisione era confermata dalla CTR che aveva dichiarato la cessazione atteso l’avvenuto sgravio, in assenza tuttavia di una specifica acquiescenza dell’amministrazione finanziaria. Sgravio della cartella di pagamento. La SC ha ritenuto che lo sgravio della cartella di pagamento disposto in ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente non produce, di per sé, alcun effetto sull’avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela. Quanto precede deriva dal principio generale secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite. Allorché, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato solo da una parte e l’altra non aderisca, il suo apprezzamento non può concretarsi in una decisione di cessazione. Quando c’è cessata materia del contendere? Sul tema in esame la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la cessata materia del contendere non si verifica nel caso di istanza di rimborso Irap, il cui importo, riconosciuto dall’ufficio dovuto al contribuente, non era stato interamente erogato, essendo necessaria l’effettiva restituzione della somma richiesta e non la semplice validazione dell’istanza di rimborso CTR Bari n. 5172013 . La cessata materia del contendere è, quindi, configurabile solo quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venir meno - oggettivamente - la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 settembre - 4 novembre 2013, n. 24738 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da B.B. s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di cessata materia del contendere a seguito dell’annullamento della iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento n. X la cui impugnazione era stata accolta dalla CTP di Brescia con sentenza n. 112/7/2008. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 26/9/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi della decisione Assume la ricorrente la violazione dell’art. 46 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha dichiarato cessata la materia del contendere in considerazione dell’avvenuto sgravio, in assenza di atti precisi, univoci ed inequivoci di acquiescenza. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005 secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì a ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda detrattore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa b ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole. Questa Corte ha altresì affermato Sez. 5, Sentenza n. 24064 del 28/12/2012 che lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente - comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione - non produce, di per sé solo, alcun effetto sull’avviso di liquidazione, nel caso in cui tale atto prodromico non sia stato annullato in autotutela. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lombardia anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.