Scoppio improvviso dell’airbag e onere della prova: risponde la concessionaria o la casa produttrice?

L'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile in forza del contratto nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva, come ad esempio il produttore.

L’ordinanza numero 20811/15 resa dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione si è occupata di un tema molto attuale, sebbene per altre ragioni , inerente la vendita di un autoveicolo. Origine della lite, lo scoppio improvviso di un airbag. Interessanti le tematiche trattate, con particolare riguardo alla distribuzione dell’onere della prova. Il caso. L’airbag di un auto scoppiava improvvisamente. Il proprietario conveniva in giudizio la concessionaria venditrice, chiedendo il risarcimento dei danno, che il Tribunale accordava nella misura di circa 5.000 euro. La Corte d’appello ribaltava completamente l’esito della vertenza, condannando l’acquirente dell’auto – le cui pretese venivano rigettate - al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Infatti, a dire dei giudici di secondo grado, non poteva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno perché non vi era prova certa che l'airbag fosse effettivamente scoppiato per un difetto originario dell'impianto, né risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria venditrice dell'auto, mancando qualsiasi argomento dal quale desumere un'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa. La concessionaria aveva inoltre precisato all’acquirente che il guasto lamentato avrebbe potuto essere senz'altro prevenuto con la normale manutenzione del veicolo e che ciò malgrado passaggio, questo, molto importante della decisione essa aveva inteso per pura correttezza commerciale intervenire in garanzia favorendo l’acquirente, ma senza riconoscere l'esistenza del vizio e tanto più una propria responsabilità. Seguiva il ricorso per cassazione. La questione centrale è se sia integrato il riconoscimento del vizio. Secondo la Cassazione, la questione fondamentale è quella di accertare se il comportamento della società venditrice consistente nella eliminazione del vizio della cosa venduta integra oppure no gli estremi del riconoscimento del vizio e dell'assunzione di responsabilità. In questo quadro, secondo gli Ermellini, i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia. La distribuzione dell’onere delle prova in caso di compravendita il principio della “vicinanza della prova”. In tema di compravendita, l'obbligazione di dare posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanta pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all'acquirente creditore sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento, ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore debitore , in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene. Ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore. Effettuare una riparazione per “cortesia” comporta comunque un riconoscimento degli asseriti vizi? Sì, perché ciò che conta è la portata “oggettiva” del comportamento. Infatti, secondo la Suprema Corte, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denuncia entro i prescritti termini - non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima, ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l'ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi. Né, ad escludere che il comportamento della venditrice di eliminare il vizio fosse un riconoscimento implicito, è sufficiente la semplice dichiarazione della venditrice stessa di aver agito per correttezza commerciale, perché una siffatta dichiarazione non è idonea ad eliminare il senso oggettivo di quel comportamento. Ma la responsabilità è della concessionaria oppure del produttore dell’autoveicolo venduto? L'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile in forza del contratto nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva, come ad esempio il produttore. In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. Su queste basi, la decisione è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 16 luglio – 15 ottobre 2015, numero 20811 Presidente Bianchini – Relatore Scalisi Fatto e diritto Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio Preso atto che il Tribunale di Napoli con sentenza numero 3750 del 2006 accoglieva la domanda di risarcimento danni spiegata da M.F. nei confronti della società Selezione Auto spa., e per l'effetto condannava la stessa società convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro. 5.144,00 oltre interessi e spese di lite. Avverso questa sentenza, proponeva appello la società Selezione Auto spa., contestando la decisione del primo giudice sotto diversi profili e chiedendo la revoca e la nullità della sentenza impugnata nonché il rigetto di tutte le domande avanzata da Maliardo in quanto infondate in fatto ed in diritto, inammissibili e, comunque, improcedibili in quanto sottoposte a decadenza e prescrizione di legge. Si costituiva M.F. contestando i motivi di appello e concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di Napoli con sentenza numero 1398 del 2013, accoglieva l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno spiegata da M.F. condannava lo stesso alle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte napoletana, inammissibile era la domanda relativa alla decadenza e/o alla prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno perché non proposte in primo grado e non proponibili in fase di appello. Non poteva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno perché non vi era prova certa che l'airbag fosse effettivamente scoppiato per un difetto originario dell'impianto né risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria venditrice dell'Auto mancando qualsiasi argomento dal quale desumere un'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa. La società Selezione Auto spa, aveva già chiarito a M. che il guasto lamentato avrebbe potuto essere senz'altro prevenuto con la normale manutenzione del veicolo e che ciò malgrado la Mercedes Ben Italia aveva inteso per pura correttezza commerciale intervenire in garanzia favorendo l'acquirente, ma senza riconoscere l'esistenza del vizio e tanto più una propria responsabilità. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.F. , con ricorso affidato a due motivi. La società Selezione Auto spa, ha resistito con controricorso. Considerato che 1.- M. lamenta a Con il primo motivo, la violazione del combinato disposto dagli articolo 1490 - 1494 e sss. cc, Violazione e omessa applicazione della norma di cui all'articolo 5 e ss. del DPR numero 224 del 1988 e successive integrazioni. articolo 360 nnumero 3 e 5 cpc. Secondo il ricorrente la Corte di Napoli avrebbe applicato l’articolo 1494 cc. attribuendo allo stesso un significato che non avrebbe la norma di cui all'articolo 1494 cc stabilisce che il compratore deve dimostrare il vizio ma il venditore deve dimostrare di avere ignorato incolpevolmente il vizio. Questa Suprema Corte, specifica il ricorrente, in più occasioni avrebbe avuto modo di argomentare che si tratta di una norma di carattere speciale, la quale porrebbe a carico del venditore una presunzione di colpa, che verrebbe meno se fornisse la prova liberatoria ovvero se provasse di aver ignorato incolpevolmente l'esistenza del vizio. Pacifico sarebbe il principio espresso da questa Corte in ordine alla responsabilità dei commercianti nella rivendita di prodotti di massa ancorché confezionati, sul presupposto che gli stessi secondo le regole di normale diligenza, avrebbero l'onere di effettuare controlli periodici su campioni. A sua volta, la Corte di Napoli, non avrebbe tenuto conto che l'articolo 5 del DPR numero 224 del 1988 definisce difettoso non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. La Corte di Napoli, non avrebbe neppure tenuto conto che nel manuale Uso e Manutenzione della società Mercedes Benz consegnato all'Automobilista, la suddetta società consigliava la sostituzione dell'airbag dopo massimo quindici anni e pertanto conseguirebbe da ciò la garanzia al compratore della funzionalità dell'accessorio, per una durata di almeno quindici anni. b - con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 cpc. Motivazione insufficiente. articolo 360 nnumero 3 e 5 cpc. Secondo il ricorrente, sarebbe erronea la motivazione con la quale la Corte di Napoli avrebbe escluso che il comportamento della concessionaria avesse valore di riconoscimento tacito del vizio da eliminare perché avrebbe agito per correttezza commerciale, dato che non sarebbe sufficiente ai fini della prova liberatoria di cui all'articolo 1494 cc, ovvero, la presunzione di responsabilità con la dimostrazione di aver ignorato incolpevolmente il vizio di cui se ne ammetterebbe l'esistenza. Piuttosto la Corte di Napoli non avrebbe tenuto conto che ai sensi dell'articolo 8 del DPR 224/88 il danneggiato deve provare il danno, il difetto anche con presunzioni semplici ed ancora avrebbe l'onere di provarne la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del DPR citato. In altri termini, se spetta al soggetto danneggiato di dimostrare che il prodotto si è rivelato difettoso durante l'uso, grava sul produttore/venditore l'onere della prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione ovvero all'epoca non era riconoscibile come tale secondo le conoscenze scientifiche e tecniche. 1.1.- Entrambi i motivi che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutti - o direttamente o indirettamente per gli effetti riflessi e conseguenti – la questione sia pure sotto profili diversi di accertare se, il comportamento della società venditrice consistente nella eliminazione del vizio della cosa venduta integra gli estremi del riconoscimento del vizio e dell'assunzione di responsabilità, sono fondati e vanno accolti per le ragioni di cui si dirà. Invero, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, affermati, più volte, da questa Corte. Occorre osservare a che in tema di compravendita, l'obbligazione di dare posta a carico del venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all'acquirente creditore sarà sufficiente allegare l'inesatto adempimento, ovvero, denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore debitore , in virtù del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene ove sia stata fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore. b Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini - non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l'assunzione di obblighi, cfr. soprattutto, Cass. numero 7301 del 26/03/2010 . Né, ad escludere che il comportamento della venditrice di eliminare il vizio fosse un riconoscimento implicito, è sufficiente la semplice dichiarazione della venditrice stessa di aver agito per correttezza commerciale, perché una siffatta dichiarazione non è idonea ad eliminare il senso oggettivo di quel comportamento. c L'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile in forza del contratto nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva ad esempio il produttore . In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. Si propone, pertanto, l'accoglimento del ricorso. Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente, il quale in prossimità dell'udienza camerale ha depositato memoria adesiva al contenuto della relazione. Il Collegio, letta la memoria del ricorrente, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis cpc. cui non sono state riferite critiche In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.