Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 252, del 29 ottobre 2014, il decreto 21 ottobre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, denominato «Modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica». Il decreto interviene sulla base della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Il decreto si sviluppa in 6 articoli, disciplinanti le modalità di affidamento all’agente della riscossione territorialmente competente per l’attività di riscossione. Il via alla procedura. Sulla base del decreto, l’agente della riscossione italiano potrà prendersi carico delle richieste di notifica degli Stati membri dell’Unione europea. In particolare la procedura avrà origine dalla richiesta dell’autorità richiedente di uno degli Stati UE, che potrà richiedere assistenza per la notifica nel caso in cui non sia in grado di provvedervi direttamente o qualora la notifica «dia luogo a difficoltà sproporzionate» articolo 2 . Il collegamento. Un ruolo determinante sarà rivestito dal «servizio di collegamento», struttura, presso il Dipartimento delle Finanze, competente ad occuparsi dello scambio di informazioni tra le autorità richiedenti e quelle adite dagli Stati. Nel dettaglio, come indicato nel decreto all’articolo 2, le trasmissioni avverranno in via elettronica. Al servizio di collegamento spetterà, inoltre, occuparsi della verifica formale e della regolarità della richiesta, ed avrà anche la facoltà di richiedere informazioni supplementari. Le modalità. Tramite posta elettronica certificata, come indicato all’articolo 3 del decreto, il servizio di collegamento trasmetterà all’agente della riscossione territorialmente competente, per consegnarlo al destinatario la richiesta di notifica pervenuta l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, indicanti le informazioni sulla procedura ed, infine, ogni altro elemento utile ai fini della notifica. L’articolo conclude stabilendo che «la richiesta di notifica si considera formalmente affidata all'agente della riscossione a decorrere dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Qualora l'agente della riscossione rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e dell'indirizzo di notifica indicato dal servizio di collegamento ne dà comunicazione a quest'ultimo nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta. In tal caso, l'affidamento della richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste». Gli adempimenti dell’agente. L’agente della riscossione territorialmente competente dovrà dare corso alla notifica entro 6 mesi dalla data di ricevimento della documentazione predetta, oppure entro un diverso termine indicato dall’autorità richiedente articolo 4 . Inoltre, una volta eseguita la notifica, l’agente della riscossione, dovrà inviare, entro 5 giorni, al servizio di collegamento, una comunicazione via PEC, con cui informerà l’autorità straniera richiedente. La comunicazione dovrà ricomprendere il numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall’altro Stato la data di notifica ambito di perfezionamento della notifica e, infine, la tipologia di notifica. La richiesta di notifica allo Stato membro. I Comuni, le Province e le Regioni. Nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto, possono inviare in via telematica al servizio di collegamento la richiesta di notifica da inoltrare all’autorità dello Stato membro, in cui deve avvenire la riscossione articolo 5 . In questi casi, «il servizio di collegamento esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente ai documenti di cui è richiesta la notifica all'autorità adita dell'altro Stato membro. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica». Se così fosse, la richiesta di notifica dovrà essere firmata dal responsabile o da un funzionario autorizzato del servizio di collegamento. Assistenza. Il decreto conclude, all’articolo 6, disponendo che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali, che stabiliscano un’assistenza reciproca più ampia, nel caso in cui non sia possibile utilizzare le procedure ex d.l. numero 29/2014, il servizio di collegamento provvederà alla notifica secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale. In ogni caso, in sede di convenzione, il Dipartimento potrà avvalersi dell’Agenzia delle Entrate.
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