Compravendita immobiliare e interposizione fittizia di persona: la confessione non serve a nulla; ci vuole un pezzo di carta

In caso di compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento articolo 2724, numero 3, c.c. , con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore.

La sez. VI Civile della Cassazione, con l’ordinanza numero 20857, depositata il 2 ottobre 2014, si è occupata di una controversia in materia di compravendita immobiliare vertenza principalmente attinente alle modalità necessarie per ritenere efficacemente raggiunta la prova della effettiva sussistenza di una fattispecie riconducibile allo schema della interposizione fittizia di persona. Il caso. Una signora agiva in giudizio affinché fosse dichiarata l'interposizione soggettiva fittizia della nipote nell'intestazione di un immobile, acquistato con atto pubblico di vendita e di cui l’attrice assumeva di essere l'effettiva proprietaria, ma il Tribunale rigettava la domanda. Alla stessa stregua, la Corte d'appello rigettava l'impugnazione la prova della simulazione soggettiva poteva essere fornita solo mediante apposita controdichiarazione scritta, nella specie inesistente. Rilevava quindi il giudice di secondo grado ai sensi dell'articolo 2725 c.c. la prova per testi di un contratto per il quale sia prevista la forma scritta è ammissibile solo nelle tre ipotesi previste dall'articolo 2724 c.c., ossia principio di prova scritta, impossibilità morale di procurarsela e perdita incolpevole del documento ma nessuna delle tre sussistenti nel caso concreto. In questo quadro giuridico, la prova non poteva essere fornita neppure mediante presunzioni. Contro tale decisione la zia attrice ed appellante proponeva ricorso per cassazione. La censura sottoposta alla Cassazione in presenza di un principio di prova scritta la prova per testi era ammissibile. Con unico motivo di gravame la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2727, nnumero 1 e 2 c.c., per non aver la Corte territoriale considerato che, ai sensi dell'articolo 2724, numero 1 c.c., in presenza di un principio di prova scritta è ammissibile la prova testimoniale e con essa quella per presunzioni, di un contratto che richiederebbe la prova scritta ad substantiam. Principio di prova scritta che, nella specie, si desumerebbe da quanto la nipote convenuta aveva dichiarato in sede di interrogatorio formale, ammettendo a che tutti gli assegni impiegati per il pagamento del prezzo le erano stati consegnati dalla zia b di non aver mai abitato nell'immobile acquistato, che sin dall'inizio la zia aveva utilizzato per svolgervi la propria attività lavorativa c di non aver mai abitato in quel Comune d che la zia aveva sempre pagato le imposte relative alla proprietà dell'immobile e di non aver mai ricevuto dalla stessa zia alcun corrispettivo per il godimento del bene. Altra eccezione alla regola l’impossibilità morale di procurarsi una prova scritta. La ricorrente ha dedotto, inoltre, di essere stata nell'impossibilità morale di procurarsi una prova scritta, essendo la convenuta sua nipote . Ma la Cassazione rigetta il ricorso, correggendo la motivazione della Corte d’appello attenzione alla prova scritta ad substantiam. Per la Suprema Corte la decisione impugnata è in conclusione esatta, anche se il percorso argomentativo necessita di essere precisato e corretto. Infatti, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, l'articolo 2725 c.c. stabilisce che, quando secondo la legge o la volontà delle parti un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal numero 3 dell'articolo precedente. E la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta a pena di nullità. Resta esclusa, pertanto, sia l'ipotesi di principio di prova scritta numero 1 dell'articolo 2724 c.c. , sia quella in cui il contraente sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsela numero 2 dell'articolo appena citato . Infatti a in caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'articolo 2725 c.c., mediante atto scritto, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'articolo 2724 numero 3 c.c., di perdita incolpevole del documento b nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al regime probatorio previsto dall'art 1417 c.c. e, quindi, provare per iscritto l'accordo simulatorio, senza potersi giovare di una prova orale. Va allora esclusa la prova per testi e quella per presunzioni Va da sé che, inammissibile la prova per testi, è inammissibile anche quella per presunzioni diretta a provare l'esistenza di una controdichiarazione. Infatti, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articolo 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. ma anche la confessione non avrebbe alcun valore. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento articolo 2724, numero 3, c.c. , con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento articolo 2739, comma 1, c.c. , né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 giugno – 2 ottobre 2014, numero 20857 Presidente Bianchini – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. - Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli articolo 380-bis e 375 c.p.c. 1. - N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse accertata l'interposizione soggettiva fittizia della nipote, C.S. , nell'intestazione di un immobile sito in Roma, via della stazione Vaticana, acquistato con atto pubblico di vendita dell'8.5.1997 e di cui ella assumeva di essere l'effettiva proprietaria. Resistendo la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda. 1.1. - Con sentenza numero 285/12 la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta dalla N. , in quanto la prova della simulazione soggettiva poteva essere fornita solo mediante apposita controdichiarazione scritta, nella specie inesistente. Rilevava, quindi, che ai sensi dell'articolo 2725 c.c. la prova per testi di un contratto per il quale sia prevista la forma scritta è ammissibile solo nelle tre ipotesi previste dall'articolo 2724 c.c., ossia principio di prova scritta, impossibilità morale di procurarsela e perdita incolpevole del documento, nessuna delle tre sussistenti nel caso in esame. Aggiungeva, infine, che detta prova non poteva essere fornita neppure mediante presunzioni. 2. - Per la cassazione di tale sentenza N.R. propone ricorso, affidato ad un unico motivo. 2.1.- Resiste con controricorso C.S. . 3. - L'unico mezzo d'annullamento proposto denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2727, nnumero 1 e 2 c.c., per non aver la Corte territoriale considerato che ai sensi dell'articolo 2724, numero 1 c.c., in presenza di un principio di prova scritta è ammissibile la prova testimoniale, e con essa quella per presunzioni, di un contratto che richiederebbe la prova scritta ad substantiam. Principio di prova scritta che, nella specie, si desumerebbe da quanto la C. ha dichiarato in sede d'interrogatorio formale, allorché ella ha ammesso a che tutti gli assegni impiegati per il pagamento del prezzo le erano stati consegnati dalla N. b di non aver mai abitato nell'immobile acquistato, che sin dall'inizio la N. aveva utilizzato per svolgervi la propria attività lavorativa c di non aver mai abitato a XXXX d che la N. aveva sempre pagato le imposte relative alla proprietà dell'immobile e di non aver mai ricevuto dalla stessa N. alcun corrispettivo per il godimento del bene. La ricorrente deduce, inoltre, di essere stata nell'impossibilità morale di procurarsi una prova scritta, essendo la C. sua nipote ex sorore . 4. - Il motivo è infondato, seppure per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza impugnata, di cui s'impone, pertanto, la correzione ai sensi dell'articolo 384, ultimo comma c.c Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Corte capitolina, l'articolo 2725 c.c. stabilisce che quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal numero 3 dell'articolo precedente, e che la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità. Resta esclusa, pertanto, sia l'ipotesi di principio di prova scritta numero 1 dell'articolo 2724 c.c. , sia quella in cui il contraente sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsela numero 2 dell'articolo appena citato . Ed infatti, a in caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam , la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'articolo 2725 c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'articolo 2724 numero 3 c.c., di perdita incolpevole del documento Cass. nnumero 13459/06, 7021/94 e 1690/91 b nell'ipotesi di compravendita immobiliare simulata per interposizione fittizia dell'acquirente, il compratore effettivo, quale parte dell'accordo simulatorio e del contratto dissimulato, ove intenda avvalersi di quest'ultimo, deve soggiacere al regime probatorio previsto dall'articolo 1417 c.c. e, quindi, provare per iscritto l'accordo simulatorio, senza potersi giovare di una prova orale, in forza della deroga ex articolo 2724 numero 2 c.c. impossibilita morale o materiale per il contraente di procurarsi una prova scritta , in quanto tale deroga è inapplicabile a termini dell'articolo 2725 c.c. nei casi come la compravendita immobiliare, nei quali sia richiesta la forma scritta non solo a pena di nullità, ma anche ai fini probatori Cass. nnumero 4189/79 e 196/74 . Va da sé che, inammissibile la prova per testi, è inammissibile anche quella per presunzioni diretta a provare l'esistenza di una controdichiarazione. Infatti, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam , la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento articolo 2724, numero 3, c.c. , con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento articolo 2739, comma primo, c.c. , né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto Cass. nnumero 21822/10 e 4071/08 . 5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base al numero 5 dell'articolo 375 c.p.c. . II - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria. III. - Il ricorso va, pertanto, respinto. IV. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente. V. - Ricorrono, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, inserito dall'articolo 1, comma 17 legge numero 228/12, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. numero 115/02, inserito dall'articolo 1, comma 17 legge numero 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.