La giustizia civile è di nuovo sul campo. Tempi supplementari o nuovo incontro?

Le declamate/acclamate accelerazioni del sistema prendono il nome, questa volta, di negoziazione assistita. Si promette un forte impatto sulla tempistica necessaria ad ottenere giustizia. Si scommette, tra l’altro, sulla professionalità degli avvocati, operatori di trincea nel cercare una composizione del conflitto che lo risolva ben prima dell’accesso alle aule di tribunale.

Accelerazioni in materia di giustizia civile tra risultati promessi e compromessi. Le declamate/acclamate accelerazioni del sistema prendono il nome, questa volta, di negoziazione assistita tralasciamo qui, per ragioni di economia, gli altri numerosi accorgimenti normativi contenuti nel provvedimento si veda sul punto, da ultimo OUA critiche, osservazioni e proposte, in Diritto e giustizia del 19 settembre 2014 . Si promette un forte impatto sulla tempistica necessaria ad ottenere giustizia. Si scommette, tra l’altro, sulla professionalità degli avvocati, operatori di trincea nel cercare una composizione del conflitto che lo risolva ben prima dell’accesso alle aule di tribunale. Sembra dunque che la mediazione, che pochi anni fa si è posta come tassello di un percorso di semplificazione, non sia bastata di fatto l’hanno accompagnata ostruzionismo e sfiducia, professati per lo più da una classe forense talvolta malata di protagonismo, e poco incline, in specie, a fare un passo indietro nell’amministrazione della giustizia. In reazione alla neonata media conciliazione nessuno spazio andava concesso a mediatori che stimolassero il confronto tra parti sprovviste di assistenza legale la riforma della mediazione civile e commerciale di cui al c.d. Decreto del fare, il numero 69/2013 , recependo questo indirizzo, ha assegnato agli avvocati un ruolo indispensabile sia nello svolgimento della conciliazione sia nella formazione di quel verbale conclusivo che in modo del tutto innovativo è provvisto di esecutività, senza bisogno di omologa del Tribunale. Dal cilindro esce la negoziazione assistita. Il D.L. di qualche settimana fa muove dallo stesso presupposto dal quale è scaturita la legge sulla mediazione risulta chiaro che la tradizionale meccanica della citazione o, per essa, del ricorso non soddisfa le aspettative della collettività. Sicuramente i fruitori dei servizi di giustizia non trovano appagamento nell’adire organi che hanno bisogno di tempi ampi e di “lungaggini” procedurali per arrivare ad un verdetto, peraltro provvisorio in ragione dei meccanismi di impugnazione a poco valendo, nella sostanza, i meccanismi di provvisoria esecutività . Sicuramente il sistema giustizia mal si esprime quando la domanda del cittadino è oggetto di una risposta tarda, o tardiva, e dunque, nell’immediatezza, oggetto di una non risposta, sic! Ecco, allora, che dal cilindro del legislatore viene pescato qualcosa di nuovo il nome è negoziazione assistita. Non è tutto oro quel che luccica questa scommessa paga un prezzo abbastanza alto, che rende il conto impieghi vs ricavi pericolosamente oscillante. Basta poco, infatti, per accorgersi che la prospettiva di una negoziazione stragiudiziale sia già presente nel sistema, che fa carico agli avvocati, ben prima dell’emanazione del D.L. numero 132/2014, di comporre la vertenza tra le parti senza far ricorso al giudizio. Potrebbe essere una duplicazione dello strumento transattivo. Fin qui, tuttavia, si tratterebbe solo di un bis in idem la negoziazione assistita come formalizzazione di qualcosa che non innova il sistema se non sul piano dell’immagine maquillage , dunque, per una legislazione che si fa propaganda di una semplificazione lunga a venire. C’è dell’altro, e non è poco. Inevitabilmente la prospettiva di una composizione delle vertenze che faccia a meno di un soggetto terzo ed imparziale così, in termini generali, nel contenzioso di lavoro significa, non solo a livello simbolico, uno scivolamento verso modelli di giustizia privata, in barba all’insuperato nemo iudex in causa propria . Come possono le parti stesse fare del proprio personale interesse un argomento di raffronto senza che ci sia il ruolo equilibratore di un terzo? La giustizia come bilancia, immagine tradizionale quanto efficace, evoca proprio la presenza di un meccanismo che equilibra/riequilibra diversamente, i piatti possono andare ognuno per conto proprio, o prestarsi a insidiose meccaniche di mercimonio che professionisti poco scrupolosi avrebbero la facoltà di mettere in atto. Il potere – passi l’adagio altisonante – non va disgiunto da meccanismi di temperamento degli interessi personalistici fiducia negli avvocati, certo, ma anche, indissolubilmente, contenimento del loro potere. Tornare a scommettere sulla mediazione è allora un passo più realistico un passo che può apparire meno coraggioso, ma che preserva dalla tirannia dei principi senza arrivare alla dismissione dei principi stessi. Mediazione civile e commerciale, dunque, come scelta della giustizia civile che misura e costruisce soluzioni equilibrate, senza epifanie reboanti degli avvocati del libero foro. Le prospettive messianiche del decreto di qualche settimana fa si spengono, così, dinnanzi ad una rilettura meno confessionale, e proiettano pallide luci sul provvedimento di conversione, che vorrà di certo dare un senso più compiuto e meno estemporaneo, coeteris paribus , alla riforma della giustizia civile. Dubitiamo che riesca, sicché la domanda resta immutata tempi supplementari o un nuovo incontro? O forse, piuttosto, la risposta resta immutata ancora una volta tempi supplementari la nostra legislazione si rifà il trucco, ma si attende sempre un correttivo organico, un nuovo volto, che faccia della speditezza e dell’efficienza un contenuto operante e riconoscibile di una nuova identità della giustizia italiana.