Il concordato con riserva proposta di concordato, del piano e deposito della relativa documentazione ha natura sia sostanziale che processuale e, quindi, deroga alla disciplina fallimentare che esclude l’opponibilità della sospensione feriale. Non si applica, però, all’onere informativo che grava sulla debitrice ex articolo 181, comma 8, L.F.
E’ quanto affermato dal decreto del Tribunale di Reggio Emilia depositato il 9 agosto 2013. Si ricordi, per completezza d’informazione, che la disciplina in esame è stata recentemente interessata da modifiche da parte del c.d. Decreto del fare, cui si rinvia integralmente. Il caso. Una ditta, cui era stato assegnato un termine di 60 giorni per presentare istanza di concordato il piano e la documentazione obbligatoria, eccepiva la decorrenza del termine feriale ex articolo 1, L. 742/69. Il Collegio, rilevando l’importanza della questione e che detta legge esclude l’applicabilità del periodo feriale ai fallimenti, ai sensi del combinato disposto degli articolo 181 L.F. e 92 RD 12/41, ha accolto la richiesta in forza di un recente orientamento della Cassazione, che convalida l’opponibilità della sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, prolungando il termine originariamente assegnato, ma imponendo il rispetto degli obblighi informativi ad essa imposti dall’articolo 161, comma 8, L.F. Sospensione sì o no? «La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che anche il termine ordinatorio stabilito dall’articolo 181 L.F. per l’omologazione del concordato resti sospeso Cass. 2706/2009 sulla soggezione del procedimento concordatario alla sospensione “feriale” anche Cass. 4541/1993 in senso contrario, Cass. 970/1995 e Cass. 2139/1994 e ciò dà conferma della piena applicabilità della disciplina ex articolo 1 Legge 742/1969 peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato – con riferimento ai termini per la fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo fallimentare e per la presentazione delle domande di insinuazione – che “Non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine od entrambi non siano soggetti al periodo di sospensione feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. numero 12 del 1941, articolo 92 sull'ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve ulteriore smentita dalla L. Fall., articolo 36 bis, introdotto dal D.Lgs. numero 5/2006, che, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli articolo 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari” Cass. 12960/2012 ». Contrasti giurisprudenziali sulla natura del termine. Questa tesi è stata fortemente criticata, perché per alcuni «gli effetti del termine sono, per i creditori della richiedente, di natura sostanziale il cosiddetto “ automatic stay ” e che, comunque, la ratio della Legge 742/1969 è quella di consentire alla parte di avvalersi della difesa tecnica, ritenuta nel caso non indispensabile per il compimento delle attività “processuali” inerenti al deposito della proposta, del piano e della documentazione». Altri eccepiscono la natura ambivalente mista dello stesso, id est sia sostanziale che processuale, comprovando così la sospensione feriale Cass. Cass. 8512 e 6041/91 e 4638/87 . Infine, ad ulteriore conferma, «recenti arresti della Corte di legittimità hanno condotto a qualificare come “processuale” anche il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario tradizionalmente considerato “non sospeso” perché avente natura sostanziale, essendo fissato a un terzo che non è parte del processo , in quanto lo stesso si inserisce nella fase di liquidazione delle attività fallimentari in particolare, il versamento del prezzo fa parte della sequenza procedimentale di vendita coattiva e il termine fissato è “inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale” Cass. 12004/2012 ». La sospensione prescinde dall’obbligo di difesa tecnica. È stata istituita per consentire ad avvocati e giudici di godere di un periodo di riposo. Ergo , indipendentemente se la parte può stare in giudizio da sola e/o se si tratta di attività che non richiedono una difesa tecnica, ex articolo 24 Cost. non si può impedirle di avvalersene. Inoltre il preconcordato richiede il deposito di una relazione tecnica redatta da un avvocato, preferibilmente che sia anche revisore dei conti, sì che deve essere necessariamente concesso questo periodo feriale per non ledere il suo diritto alla difesa. In conclusione «un’ulteriore argomentazione addotta per sostenere l’inapplicabilità della sospensione è fondata sull’eccezione normativa prevista per i procedimenti relativi “alla dichiarazione dei fallimenti” articolo 3 Legge 742/1969 se la domanda pre concordataria è avanzata in pendenza di fallimento, la stessa costituisce “una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore” così Cass. Sez. Unumero 1521/2013 », essendo, quindi, una fase del prefallimento e come tale, contrariamente a quanto sostenuto dall’ordinamento sinora prevalente, soggetta all’articolo 1, L. 742/69.
Tribunale di Reggio Emilia, sez. Fallimentare, decreto 5 – 9 agosto 2013 Presidente Savastano – Estensore Fanticini Fatto e diritto Con provvedimento del 19/6/2013, ai sensi dell’articolo 161 commi 6° e 10° L.F. questo Tribunale ha concesso a N. termine di giorni 60 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e, cioè, dal 14/6/2013 per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della prescritta documentazione. In data 3/8/2013 N. ha avanzato istanza di proroga del predetto termine e gli ausiliari nominati da questo Tribunale hanno espresso parere favorevole alla proroga, illustrando le ragioni che la possono giustificare. Ritiene il Collegio che sia necessario, al fine di provvedere, esaminare la discussa questione relativa alla sospensione del predetto termine nel cosiddetto “ periodo feriale ” dall’1 agosto al 15 settembre fornendo risposta al quesito relativo all’applicabilità o inapplicabilità al termine de quo del disposto dell’articolo 1 Legge 742/1969. Come noto, la citata norma prevede la sospensione dei soli “ termini processuali ” e il combinato disposto degli articolo 3 Legge 742/1969 e 92 R.D. 12/1941 esclude la sospensione per i procedimenti relativi “ alla dichiarazione dei fallimenti ”. In primis, si osserva che – ad avviso del Tribunale – il termine de quo è da annoverare tra i “ termini processuali ”, perché volto a scandire il procedimento di concordato preventivo. La più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che anche il termine ordinatorio stabilito dall’articolo 181 L.F. per l’omologazione del concordato resti sospeso Cass. 2706/2009 sulla soggezione del procedimento concordatario alla sospensione “ feriale ” anche Cass. 4541/1993 in senso contrario, Cass. 970/1995 e Cass. 2139/1994 e ciò dà conferma della piena applicabilità della disciplina ex articolo 1 Legge 742/1969 peraltro, la Suprema Corte ha anche affermato – con riferimento ai termini per la fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo fallimentare e per la presentazione delle domande di insinuazione – che “ Non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine od entrambi non siano soggetti al periodo di sospensione feriale. Siffatta opzione interpretativa non trova giustificazione nel disposto del R.D. numero 12 del 1941, articolo 92 sull'ordinamento giudiziario, che, fra i procedimenti trattati durante il periodo feriale, contempla, in materia fallimentare, unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e riceve ulteriore smentita dalla L. Fall., articolo 36 bis, introdotto dal D.Lgs. numero 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli articolo 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari ” Cass. 12960/2012 . A tale ricostruzione si è obiettato – sostenendo, quindi, la decorrenza del termine anche nel “ periodo feriale ” – che gli effetti del termine sono, per i creditori della richiedente, di natura sostanziale il cosiddetto “ automatic stay ” e che, comunque, la ratio della Legge 742/1969 è quella di consentire alla parte di avvalersi della difesa tecnica, ritenuta nel caso non indispensabile per il compimento delle attività “ processuali ” inerenti al deposito della proposta, del piano e della documentazione. Alla prima obiezione può replicarsi che numerosi termini pacificamente processuali ed è tale nell’ottica del proponente il lasso temporale concesso dal Tribunale ex articolo 161 L.F., anche per quanto si dirà nel prosieguo hanno anche ricadute di natura sostanziale estinzione di diritti, decadenze, ecc. e assumono, quindi, una natura “mista” in caso di termine “ ambivalente ” sia processuale, sia sostanziale la giurisprudenza ha ritenuto applicabile la normativa sulla sospensione cfr. Cass. 8512/1991, Cass. 6041/1991, Cass. 4638/1987 . Inoltre, recenti arresti della Corte di legittimità hanno condotto a qualificare come “ processuale ” anche il termine per il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario tradizionalmente considerato “ non sospeso ” perché avente natura sostanziale, essendo fissato a un terzo che non è parte del processo , in quanto lo stesso si inserisce nella fase di liquidazione delle attività fallimentari in particolare, il versamento del prezzo fa parte della sequenza procedimentale di vendita coattiva e il termine fissato è “ inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale ” Cass. 12004/2012 . La seconda obiezione sopra indicata muove da una premessa che non può considerarsi pacifica, ossia la non indispensabilità del ministero del difensore per lo svolgimento dell’attività volta alla presentazione della domanda concordataria e al deposito della proposta, del piano e della documentazione ex articolo 161 commi 2° e 3° L.F. Anche a voler dare per acquisita tale premessa, la Suprema Corte ha più volte statuito che la sospensione trova applicazione anche nelle controversie in cui la parte può prescindere dall’assistenza di un legale nel caso di opposizioni ai sensi della Legge 689/1981, da ultimo, ex multis, Cass. 12506/2011 in altre parole, chi intende avvalersi della difesa tecnica, pur potendo farne a meno, si avvale del diritto ex articolo 24 Cost e non può subirne alcuna penalizzazione principio espresso da Cass. 8114/2011, anche se ad altri fini , inclusa quella relativa alla decorrenza dei termini nel periodo in cui è arduo riuscire a munirsi di un difensore. Pare poi che proprio dalla ratio legis possa ricavarsi conferma dell’applicabilità della sospensione “ L’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali ” così Corte Cost. 255/1987 e, conseguentemente, preserva i diritti della parte impossibilitata a o in grave difficoltà nel reperire detti professionisti tra il 1° agosto e il 15 settembre. Si osserva che nel lasso temporale ex articolo 161 comma 6° L.F. l’imprenditore debitore ha certamente necessità di avvalersi di un professionista per la presentazione della relazione attestativa ex articolo 161 comma 3° o ex articolo 182-bis L.F. e tale professionista potrebbe essere anche un avvocato iscritto nel registro dei revisori legali ma è evidente che la situazione di difficoltà non è dissimile, nel periodo feriale, per i commercialisti dunque, proprio gli inconvenienti a cui la Legge 742/1969 ha voluto sovvenire preservando la parte dalla scadenza dei termini procedimentali inducono a ritenere che – anche in caso di “ preconcordato ” – debba essere assicurata la tutela prevista in via generale dalla menzionata disciplina vieppiù perché l’articolo 3 Legge 742/1969 costituisce eccezione rispetto alla regola dettata dall’articolo 1 . Un’ulteriore argomentazione addotta per sostenere l’inapplicabilità della sospensione è fondata sull’eccezione normativa prevista per i procedimenti relativi “ alla dichiarazione dei fallimenti ” articolo 3 Legge 742/1969 se la domanda pre concordataria è avanzata in pendenza di fallimento, la stessa costituisce “una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore” così Cass. Sez. Unumero 1521/2013 e il ricorso per concordato non determina l’insorgenza di una nuova e distinta procedura ma si innesta nella procedura prefallimentare, quest’ultima sottratta alla “ sospensione feriale ”. Così, in tale frangente, anche il termine del preconcordato dovrebbe considerarsi come non sospeso. La soluzione esposta, apparentemente coerente con la ricostruzione dei rapporti tra concordato e fallimento operata dalla Suprema Corte, non appare convincente per gli effetti paradossali che potrebbero determinarsi - la sospensione ex Legge 742/1969 dovrebbe applicarsi solo al termine ex articolo 161 comma 6° L.F. concesso ad imprenditore non assoggettato a procedura prefallimentare - ciò implica un diverso regime del termine che non trova riscontro nella disciplina legislativa, la quale si occupa di differenziare il trattamento in caso di pendenza di procedimento prefallimentare solo con la previsione dell’articolo 161 comma 10° L.F. - nemmeno le formalità pubblicitarie è esclusa qualsivoglia pubblicità dell’istanza di fallimento paiono idonee a fornire ai terzi la conoscenza dell’effettiva durata dell’automatic stay - quid iuris, poi, in caso di istanza di fallimento presentata successivamente alla domanda di “ preconcordato ”? O si ritiene che al termine a cui era originariamente applicabile la “ sospensione feriale ” si applichi a posteriori l’eccezione ex articolo 3 Legge 742/1969 la soluzione, impraticabile, si rivelerebbe palesemente iniqua per l’imprenditore in crisi o, con una forzatura interpretativa, si equipara il trattamento di tutti i “ preconcordati ”, anche quando manca un’istanza di fallimento. Ciò, però, arriverebbe a contraddire il fondamento normativo sul quale si basa l’eccezione, cioè l’esistenza di un procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento nell’intento di dare un trattamento uniforme, poi, non vi sarebbe ostacolo logico a ritenere, specularmente, sempre applicabile la sospensione feriale in altri termini, non si vede perché al “ preconcordato ” proposto in assenza di istanza di fallimento debba applicarsi l’eccezione normativa e perché, viceversa, non possano equipararsi le fattispecie applicando in ogni caso la regola della sospensione . La perentorietà del termine fissato ex articolo 161 comma 6° L.F. non è di per sé motivo sufficiente per desumere una deroga alla sospensione feriale la ratio legis sopra ricordata è proprio quella di salvaguardare la parte dalla decorrenza di termini perentori peraltro, il codice di rito stabilisce numerosi termini perentori che sono pacificamente sospesi nel periodo feriale. Nemmeno la disposizione contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 161 L.F. – che limita a 60 giorni il termine che può essere concesso quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento – giustifica una diversa interpretazione è evidente che in questa ipotesi il legislatore ha voluto limitare le iniziative dei creditori per un tempo limitato, ma ciò non esclude che le attività del debitore incontrino particolari difficoltà nel periodo feriale e, in assenza di una previsione legislativa ad hoc, la voluntas legis può essere letta solo come un limite alla discrezionalità del Tribunale e non come un bilanciamento di contrapposti interessi incidente anche sugli effetti della Legge 742/1969. Il prolungamento della protezione del debitore per 46 giorni oltre il termine concesso o fissato ex lege può effettivamente apparire un’eccessiva compressione delle ragioni creditorie tuttavia, ritiene questo Tribunale che l’ordinamento già appresti lo strumento normativo per tutelare, quando la situazione lo richieda, i diritti dei creditori del richiedente difatti, la “ sospensione feriale ” dei termini non si applica ai procedimenti che vengono dichiarati “ urgenti ” dal Giudice articolo 3 Legge 742/1969 e 92 R.D. 12/1941 . Anche se non sembra possibile far sopraggiungere la dichiarazione di urgenza in un momento successivo alla concessione del termine, perché ciò sarebbe palesemente iniquo per l’imprenditore che sulla sospensione aveva fatto originariamente affidamento è invece pienamente praticabile la soluzione di fissare un termine che sia ab origine non sospeso, attestando, col decreto di fissazione, l’urgenza del procedimento concordatario il provvedimento non necessita di specifica motivazione che, tuttavia, potrebbe rinvenirsi proprio nella pendenza di istanza di fallimento o nella tutela di rilevanti ragioni creditorie . L’applicazione indiscriminata della regola della sospensione feriale potrebbe indurre a credere che, nel periodo dall’1 agosto al 15 settembre, siano sospesi anche gli obblighi informativi periodici, che, in base all’articolo 161 comma 8° L.F. recentemente modificato, sono fissati “ con periodicità almeno mensile sino alla scadenza del termine fissato ” anche tale argomentazione è addotta per sostenere che il procedimento costituisce eccezione al disposto dell’articolo 1 Legge 742/1969 in realtà, il termine in questione non riveste affatto natura processuale non essendo preordinato al compimento di successive attività procedimentali lo scopo è quello di assicurare una costante vigilanza del Tribunale e del ceto creditorio come si evince dall’obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese della situazione finanziaria depositata inoltre, e soprattutto, si deve escludere – alla luce della ratio della sospensione feriale – che l’attività di informazione esuli dal compimento di attività ordinarie dell’imprenditore e richieda il ricorso a professionisti ai quali è assicurato il “ periodo di riposo ”. Peraltro, restando nell’ambito della disciplina fallimentare, nonostante il disposto dell’articolo 36-bis L.F. che, letto a contrario, dovrebbe far pensare a una generalizzata sospensione di tutti gli altri termini , nessuno dubita che non siano sospesi i termini prescritti dall’articolo 33 L.F. per le relazioni del curatore o il termine ex articolo 41 L.F. imposto al comitato dei creditori, accomunati al termine per assolvere agli obblighi informativi ex articolo 161 comma 8° L.F. dallo scopo di mantenere una costante vigilanza sull’andamento della procedura quest’ultima non può restare sospesa nemmeno a Ferragosto . Ricapitolando, il termine concesso a N. deve reputarsi sospeso e, quindi, in scadenza al 28/9/2013 in realtà, per effetto dell’articolo 155 c.p.c., al 30/9/2013 . La richiesta di proroga può essere accolta per le ragioni compiutamente descritte nell’istanza dell’impresa e nel parere degli ausiliari nominati da questo Tribunale “ sin dai primi incontri tra gli scriventi ausiliarii, gli advisor e il management aziendale è risultato evidente, anche dalla documentazione prodotta e illustrata, l’impegno profuso nell’attività effettuata, volta al raggiungimento degli accordi con i creditori la società si è già attivata per l’ottenimento di un accordo di moratoria e standstill con i creditori Finanziari preordinato al raggiungimento degli accordi di cui al punto precedente l’imminente periodo feriale rende molto difficoltosa l’attività di definizione degli accordi con i fornitori e con il ceto bancario, essendo noto che necessita di tempi piuttosto lunghi, a causa delle indispensabili delibere dei rispettivi organi amministrativi, attività molto difficoltosa a causa del periodo feriale ” . Quanto alla durata della proroga, la pendenza di istanza di fallimento e la riconosciuta facoltà di avvalersi comunque del “periodo feriale” quantomeno per una parte di esso e per il compimento di alcune attività costituiscono motivo sufficiente a contenere la proroga in misura inferiore a quella massima 60 giorni prevista dall’articolo 161 ult. comma L.F. perciò, si ritiene di prorogare il termine fissato col provvedimento del 19/6/2013 sino al 14/10/2013. P.Q.M. visto l’articolo 161 commi 6° e 10° del Regio Decreto 16 marzo 1942 numero 267, così provvede I. concede alla ricorrente una proroga del termine per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all’articolo 160, commi 2 e 3, sino al 14/10/2013 II. conferma gli obblighi informativi periodici già disposti con il decreto di concessione del termine III. si riserva di deliberare sul ricorso per concordato preventivo alla scadenza del termine come prorogato sub I o all’esito del deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui all’articolo 160, commi 2 e 3, se anteriore.