L’interpello numero 17/2015 del Ministro del Lavoro precisa quali sono le modalità di computo da seguire per la corretta determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati nelle cooperative sociali di tipo b per “teste” o in base alle ore lavorate?
Individuazione del 30%. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del MinLav sottolinea che l’articolo 4, comma 2, l. numero 381/1991 utilizza le locuzioni «persone svantaggiate» e «lavoratori della cooperativa» ai fini della individuazione della percentuale minima del 30%, non richiamando in alcun modo criteri afferenti all’orario di lavoro effettivamente svolto dai soggetti disagiati. Lo scopo perseguito, difatti, è quello di «creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno». Calcolo per teste. Il Dicastero, quindi, conclude che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata per “teste” e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi. fonte www.lavoropiu.info
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