Le esigenze del tossicodipendente e quelle della collettività al vaglio del giudice

Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non giustificano la revoca della misura cautelare in carcere - nei confronti del tossicodipendente che abbia scelto di sottoporsi a un programma terapeutico di recupero - si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30559, depositata il 16 luglio 2013. Revoca della custodia in carcere possibile se Un Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso avverso l’ordinanza che aveva accolto l’appello proposto da un uomo condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, disponendo, così, la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. Infatti, il Tribunale, con la gravata ordinanza, aveva evidenziato che l’attestazione dello stato di alcool dipendenza era sufficiente a ritenere il soggetto tossicodipendente e che non ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, atteso il mero ruolo di partecipe dell’appellante nella contestata organizzazione illecita. Il ricorrente, al contrario, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, posto che la pretesa condizione di tossicodipendenza da alcool non risulta attuale e tenuto conto che, nell’esame anamnestico, si fa esclusivo rifermento ad un mero stato di ansia e insonnia senza alcuna menzione ad uso smodato di alcolici. Inoltre, in relazione alle esigenze di eccezionale rilevanza, il Procuratore ha evidenziato che il Tribunale non ha tenuto conto del ruolo di finanziatore dell’attività illecita del soggetto e che non è stato formulato il necessario giudizio di ponderazione fra gli interessi della collettività e quelli di recupero dell’imputato, laddove provata la sua condizione di soggetto alcool dipendente. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato nelle sue plurime articolazioni. i bisogni di recupero e riabilitazione psico-fisica della persona risultano dominanti rispetto alla tutela della collettività. Gli Ermellini hanno affermato che la revoca della misura cautelare nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere, il quale abbia scelto di sottoporsi a un programma terapeutico di recupero è subordinata alla valutazione argomentata dal giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Piazza Cavour ha precisato che siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità. Infatti, come chiarito dai giudici di legittimità, devono formare il necessario oggetto e il ragionevole supporto alla decisione di revoca - innanzitutto e in via preliminare - l’attualità dello stato di alcool-dipendenza nella specie non adeguatamente motivato, in relazione ai dati di fatto prospettati dall’accusa , e in secondo luogo la necessità di un rigoroso vaglio comparativo sulla consistenza del pericolo dell’interesse di tutela della collettività, avuto riguardo alla personalità e al grado concreto della patologia del soggetto. Pertanto, considerato che nel provvedimento in esame manca una spiegazione coerente e adeguata su tali punti, il S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 - 16 luglio 2013, n. 30559 Presidente Di Virginio – Relatore Lanza Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ricorre avverso l'ordinanza 26 febbraio 2013 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha accolto l'appello proposto da M.I. , disponendo ex articolo 89 d.p.r. 309/90 la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ex articolo 89 d.p.r. 309/90. 2. Risulta agli atti che il M. già in carcere per altra causa è stato sottoposto a custodia in carcere nel luglio 2011, nell'ambito dell'accusa ex articolo 74 d.p.r. 309/90, nel quadro di una operazione diretta al contrasto di una organizzazione dedita al traffico internazione di stupefacenti. Il 23 maggio 2012, il G.I.P. ha rigettato una istanza di sostituzione della misura custodiale con quella ex articolo 89 DPR 309/90. Il 23 novembre 2012 il G.I.P. ha respinto una seconda identica istanza, di sostituzione della misura cautelare in corso di esecuzione, evidenziando che nessun novum” a livello fattuale era stato offerto, per superare il quadro a disposizione dell'adito GIP in sede di delibazione della prima istanza. Inoltre, nel provvedimento era evidenziata l'insussistenza delle condizioni legittimanti l'accoglimento della misura, sia per l'assenza di evidenze, da cui desumere la persistenza dello stato di alcol dipendenza dell'imputato, sia per la pacifica sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il 26 febbraio 2013 il ricorrente è stato condannato, con le forme del giudizio abbreviato, alla pena di anni 13 ed Euro 60.000 di multa per partecipazione a organizzazione ex articolo 74 DPR 309/90 e per due reati satellite. 3. Il tribunale, con la gravata ordinanza, ha accolto appello della difesa evidenziando a che l'attestazione dello stato di alcooldipendenza basata su esame anamnestico e su colloqui informativi e test era sufficiente a ritenere il soggetto tossicodipendente b che non ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, atteso il mero ruolo di partecipe del M. nella contestata organizzazione ex articolo 74 d.p.r. 309/90. 4. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, con un unico motivo di impugnazione, deduce manifesta illogicità della motivazione, posto che la pretesa condizione di tossicodipendenza da alcool non risulta attuale, attesa la permanenza carceraria, e tenuto conto che, nell'esame anamnestico si fa esclusivo riferimento ad un mero stato di ansia ed insonnia senza alcuna menzione ad uso smodato di alcoolici. Quanto alle esigenze di eccezionale rilevanza evidenzia il ricorrente che il Tribunale non ha prospettato alcuna valida motivazione ed in particolare non ha tenuto conto I che il M. è stato arrestato e condannato per aver preso parte all'associazione ex articolo 74 d.p.r. 309/90 non con il ruolo di mero corriere ma con quello di finanziatore dell'attività illecita II che è stata altresì provata la responsabilità concorsuale del ricorrente in due specifici episodi di importazione di stupefacenti il primo di 44 kg di cocaina, il secondo di 70 kg. III che non è stato formulato il necessario giudizio di ponderazione fra gli interessi della collettività e quelli di recupero dell'imputato, laddove ovviamente provata la sua condizione di soggetto alcool dipendente. 5. Ritiene il Collegio che il motivo nelle sue plurime articolazioni sia fondato. Invero la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'articolo 89, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere, che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla vantazione argomentata del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Orbene, siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità Cass. pen. sez. 6, 10329 /2008 Rv. 238928. Massime precedenti Conformi N. 13302 del 2004 Rv. 228037, N. 34218 del 2005 Rv. 232233, N. 33807 del 2007 Rv. 237420 . In tale quadro di vantazioni ed apprezzamenti, è quindi evidente, innanzitutto ed in via preliminare, l'attualità dello stato di alcool-dipendenza nella specie non adeguatamente motivato, in relazione ai dati di fatto prospettati dall'accusa , e, in secondo luogo la necessità di un rigoroso vaglio comparativo sulla consistenza del pericolo dell'interesse di tutela della collettività, avuto riguardo alla personalità, alla vita anteatta del soggetto ed al grado concreto della sua patologia. Circostanza tutte che devono formare il necessario oggetto ed il ragionevole supporto alla decisione ex articolo 89 d.p.r. 309/90, la quale non può sottrarsi, pena l'invalidità del provvedimento, ad una spiegazione coerente e adeguata nella specie sostanzialmente mancante della operata scelta terapeutica e della sua funzionale praticabilità a persona i cui bisogni - di recupero e riabilitazione psicofisica - sono stati ritenuti dominanti rispetto alla tutela della collettività. La gravata ordinanza va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, ponga rimedio alle rilevate invalidità in punto di motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.