Contratto tra PA e impresa commerciale: la clausola sulla competenza territoriale non è clausola vessatoria

Nel contratto tra una pubblica amministrazione e l’azienda fornitrice, non è richiamabile la disciplina relativa agli articoli 1341 e 1342 c.c., nemmeno in relazione alla clausola derogativa alla competenza arbitrale e territoriale, sia in relazione alla qualità delle parti, sia al fatto che non si tratta di contratto per adesione, predisposto da una parte in serie” e al quale l’altra parte può solo aderire.

Questo è il principio stabilito dalla VI Sezione Civile della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17073 depositata il 10 luglio 2013. La Cassazione era stata chiamata ad esprimersi sul ricorso per regolamento di competenza del Fallimento della T.E. S.r.l., contro la Provincia di Benevento, con cui veniva richiesto che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Torino a decidere la causa di opposizione a d.i. in essere tra le parti. Il caso. Con sentenza n. 3288 del 15 maggio 2012, il Tribunale di Torino aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, nel procedimento di opposizione a d.i. tra le parti, indicando quale foro competente territorialmente il Tribunale di Benevento, come richiesto da parte opponente la Provincia di Benevento nell’atto di opposizione a d.i. La Corte territoriale aveva preso questa decisione sulla base di quanto indicato nell’art. 12 del contratto d’appalto stipulato tra le parti, che prevedeva non solo il salto” del ricorso all’arbitrato, ma la devoluzione delle controversie all’autorità giudiziaria e in particolare del foro di Benevento ai sensi degli artt. 19 e 20 c.c., ritenendo quindi la clausola contrattuale perfettamente valida. Contro tale decisione, ha proposto ricorso il Fallimento, sostenendo che la sentenza impugnata fosse errata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 28, 29 c.p.c. e in relazione a questi ultimi due articoli, anche dell’artt. 1341 c.c. dato che, tra l’altro, la clausola non era stata specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341. Di conseguenza, secondo il ricorrente, la competenza del Tribunale di Torino sussisterebbe ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., quale forum destinatae solutionis. Le conclusioni del P.M. e la decisione della Corte non si tratta di clausola vessatoria. Già le conclusioni del Pubblico Ministero, chiamato ad esprimersi ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., propendevano per il rigetto del ricorso. Secondo il P.M., infatti, il ricorso appariva infondato e il richiamo alle condizioni generali di contratto e alla sottoscrizione espressa della clausola, era del tutto inconferente, in quanto la clausola impugnata non era inserita in un modulo o formulario separato, e non è indice di una serie indefinita di rapporti tenuti dalla Provincia nei confronti di una moltitudine indeterminata di soggetti contraenti, per cui non vi era necessità alcuna di specifica approvazione in aggiunta alla sottoscrizione del contratto. Di conseguenza, secondo il P.M., detta clausola, anche vista la qualità delle parti, non può essere definita in alcun modo vessatoria. La Corte ha fatto proprie le considerazioni del Pubblico Ministero, aggiungendo il richiamo alla costante giurisprudenza che ha statuito l’ormai acclarato principio per cui la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale, è del tutto insufficiente a giustificare l’automatica applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., essendo invece necessario, per la loro applicazione, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per una serie infinita di rapporti, così che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale e ciò proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso, e quindi senza che rilevi la specificità della conclusione tra detto contraente e predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta se concludere il contratto o meno. La Corte ha rilevato che, evidentemente, non è certamente questo il caso di un contratto di appalto in generale, ma a maggior ragione di quello tra le parti in causa, in cui risultava evidente l’esistenza di trattative tra le parti, e ha quindi ribadito la validità della clausola che devolveva la competenza al Tribunale di Benevento, e l’inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c Di conseguenza, in applicazione di detti principi, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale ha rimesso la causa con termine di mesi tre per la riassunzione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.

Corte di Cassazione, sez. Vi Civile – 3, ordinanza 9 maggio – 10 luglio 2013, n. 17073 Presidente Finocchiaro – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 14 giugno 2012 il Fallimento TER Elettronica s.r.l., con sede in omissis , ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Torino a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9912, emesso il 28 settembre 2011 su istanza di esso ricorrente dal Tribunale di Torino, instaurata dalla Provincia di Benevento, in persona del presidente pro tempore Il ricorso impugna la sentenza n. 3288 del 15 maggio 2012 con cui il Tribunale di Torino - ritenuto che nell'art. 12 del contratto di appalto stipulato dalle parti è stata prevista la devoluzione delle controversie all'Autorità giudiziaria ordinaria competente del foro di Benevento ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. - ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale foro competente territorialmente il Tribunale di Benevento, indicato nell'accordo contrattuale p.2. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Provincia di Benevento. p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380 ter c.p.c., sono state richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti ed è stata fissata l'adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. Il Pubblico Ministro ha innanzitutto osservato che con l'istanza di regolamento - per quel che in questa sede rileva - si deduce che la sentenza impugnata è errata per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 28, 29 c.p.c. ed in relazione con questi due ultimi articoli anche dell'art. 1341 c.c. in particolare, si contesta che la clausola contrattuale preveda un foro esclusivo in quanto, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente determinato e, comunque, in quanto la clausola medesima, vessatoria, non è specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. con la conseguenza che la competenza del Tribunale di Torino sussiste ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., quale forum destinatae solutionis che la Provincia di Benevento ha presentato memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., con la quale conclude per l'infondatezza dell'istanza e per la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Benevento, posto che la disposizione contrattuale in esame esprime la comune volontà delle parti di determinare, tra i fori alternativi previsti dalla legge artt. 19 e 20 c.p.c. , quale foro competente a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto quello di Benevento ”. Ha, quindi, svolto le seguenti argomentazioni L'istanza di regolamento di competenza appare infondata. La sentenza impugnata ha correttamente interpretato, sul piano letterale, la richiamata disposizione contrattuale Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto deve ritenersi disapplicato l'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto di deferimento delle stesse a procedimenti arbitrali e, a tali effetti, le controversie sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del foro di Benevento ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., salvo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per l'ipotesi di cui all'art. 244 D.Lgs. 163/2006 comma 3 . La volontà delle parti di prevedere in via esclusiva la competenza del foro di Benevento, pur in mancanza dell'uso dell'aggettivo esclusivo o dell'avverbio esclusivamente o di altre simili espressioni, è desumibile dalla previsione di un'unica eccezione al disposto contrattuale salvo la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo che, pur riferendosi a questioni di giurisdizione, rende evidente che, per le questioni di competenza, non si sia voluto in alcun modo derogare a quanto pattiziamente statuito. D'altra parte, il richiamo alle condizioni generali di contratto appare inconferente in quanto la clausola pattizia non è inserita in alcun modulo o formulario separato e non è indice di una serie indefinita di rapporti tenuti dalla Provincia di Benevento nei confronti di una moltitudine indeterminata di soggetti contraenti, per cui non vi era alcuna necessità di specifica approvazione scritta in aggiunta alla sottoscrizione del contratto. Resta da vedere se la clausola in oggetto, apposta al contratto di appalto di affidamento della fornitura di apparecchiature di monitoraggio geotecnico per il rilevato della diga di OMISSIS , stipulato il 29 gennaio 2008 con firme dei legali rappresentanti apposte a margine di ogni pagina dell'atto negoziale stipulato alla presenza di un pubblico ufficiale rogante, possa considerarsi vessatoria , ricorrendo in ipotesi la fattispecie del contratto per adesione , pur non risultando che la Provincia committente esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, né che il contratto di appalto sia compilato su moduli o formulari in vista della utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. Ebbene, nessuna prova agli atti sussiste in ordine ad una possibile predisposizione unilaterale del contratto da parte della Provincia committente, prova della quale era in ogni caso onerato il creditore opposto. Invero, la vicenda relativa alla conclusione del contratto di cui di discute non appare sussumibile sotto la fattispecie astratta correlata alla disciplina dell'art. 1341 c.c. e del successivo art. 1342 c.c. , perché si tratta di una vicenda intervenuta fra una pubblica amministrazione ed una impresa appaltatrice per la realizzazione di un'opera specifica e ben determinata, peraltro assegnata dopo regolare gara esperita il 17 giugno 2008. Come tale essa si colloca del tutto al di fuori dei rapporti cui le predette norme si applicano. È quindi applicabile al caso di specie il principio di diritto consolidato secondo cui le cosiddette clausole vessatorie abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola de qua , il risultato dell'incontro delle volontà delle parti e non la regolamentazione precostituita da una sola di esse Cass., sez. prima, 6 maggio 1999 n. 4531 cfr. anche Cass., sez. seconda, 1 dicembre 2000 n. 15385 Cass., sez. terza, 19 maggio 2006 n. 11757 Cass., sez. terza, 30 gennaio 2008 n. 2110 la stessa ratio è stata seguita, anche recentemente, in fattispecie diversa, da Cass., sez. sesta, ord. 7 dicembre 2011 n. 26333 ”. p.2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero. p.2.1. Con riferimento alla questione della esclusività del foro convenzionale, detta esclusività, pur non risultando da una indicazione espressa, emerge sul piano dell'esegesi teleologica della clausola, posto che, come correttamente ha opinato il Tribunale torinese, la previsione di una competenza dell'a.g.o. per sottrazione alla prevista competenza arbitrale e con salvezza dell'eventuale esistenza di una giurisdizione esclusiva del g.a., essendo ancorata alla individuazione di un determinato Tribunale, quello di Benevento, ed essendo l'indicazione stessa accompagnata da precisi riferimenti alle regole di competenza territoriali operanti per la controversia per via del foro generale e del foro facoltativo, assume l'oggettivo significato di individuazione dell'unico giudice competente per volontà delle parti e, quindi, carattere di individuazione ella competenza dell'a.g.o. come esclusiva. L'espressa qualificazione come esclusiva della competenza così fissata, d'altro canto, non risultava necessaria proprio perché ad implicarla era già più che sufficiente, secondo la comune intenzione delle parti, l'essere essa fissata in deroga alla normale competenza arbitrale ed all'eventuale giurisdizione amministrativa. p.2.2. Con riguardo alla questione del preteso carattere vessatorio della clausola e della sua rilevanza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. peraltro del tutto genericamente argomentata dal ricorso , ai richiami di giurisprudenza del Pubblico Ministero, possono aggiungersi - con specifico riferimento all'ipotetica predisposizione unilaterale, nemmeno dedotta, della clausole contrattuali - quello alle ampie motivazioni svolte nell'ordinanza n. 22247 del 2012, nella quale si è, in primo luogo, così argomentato [ ] la mera predisposizione da parte di uno dei contraenti del contenuto contrattuale è da tempo e costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, conforme allo scopo della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 c.c., del tutto insufficiente a giustificare automaticamente la loro automatica applicazione al regolamento contrattuale, occorrendo, in aggiunta, che il regolamento contrattuale risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattale e ciò proprio in dipendenza della sua predisposizione in tal senso e, quindi, senza che rilevi la specificità della conclusione fra detto contraente e il predisponente, di modo che il primo abbia solo la scelta sul se stipulare o meno. In particolare, è principio consolidato che la norma dell'art. 1341 c.c. non è applicabile quando il contratto si sia formato attraverso una valutazione compiuta volta per volta dalle parti, si che il contenuto di esso rappresenti il risultato di trattative svolte fra le parti stesse per la composizione dei loro contrapposti interessi. Né, per configurare l'ipotesi prevista dalla norma, basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza senza poter concorrere alla sua formazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti Cass. n. 1343 del 1976 . Più di recente si è ribadito che in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti , quanto dal punto di vista formale ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in serie . La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto Cass. n. 12153 del 2006 . In senso non dissimile si è affermato che possono qualificarsi come contratti per adhaesionem, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti Cass. n. 2208 del 2002 e, in precedenza, nello steso senso, Cass. n. 2294 del 2001, nonché Cass. n. 7626 del 1997, secondo cui Possono qualificarsi come contratti per adhaesionem riguardo ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l'invalidità degli stessi soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti , quanto dal punto di vista formale ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie , mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto ”. Dopo di che, previa indicazione delle caratteristiche della pattuizione in allora rilevante, si è osservato, con riferimento al caso di specie, che si trattava di previsioni le quali, coniugate con la specificità dell'oggetto del contratto nei termini su indicati, evidenziano che la conclusione del contratto fra le parti è stata oggetto di trattativa e, quindi, si è collocata al di fuori dell'ambito delle fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.”. E si è, quindi, continuato affermandosi quanto segue Si evidenzia, dunque, nella fattispecie la mancanza dell'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti, nei quali ciò che conta per la controparte del predisponente sia soltanto la mera stipulazione in funzione dell'acquisizione dell'utilità o del bene dedotti nel contratto. Invero, la finalizzazione della stipula del contratto alla realizzazione di un'opera esclude che lo schema contrattuale, pur predisposto, si presenti alla parte diversa dal predisponente come tale da rendere indifferente la sua specifica finalizzazione e, quindi, implica che al momento della conclusione la posizione di detta parte non si sia connotata come quella di una parte che, per essere la sua volontà soltanto diretta ad assicurarsi l’utilitas dedotta in contratto, sia stata indifferente alla percezione del contenuto delle clausole contrattuali e fra esse di quelle c.d. onerose individuate dall'art. 1341 c.c., comma 2, per la cui approvazione si esige una manifestazione di consenso doppia . Questi rilievi escludono, in conclusione, che nel caso di specie il contratto stipulato fra le odierne parti rientri nelle figure disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 c.c.”. In base alle argomentazioni appena richiamate, si deve, dunque, rilevare che nemmeno se vi fosse stata predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale da parte della Provincia, pertanto, sarebbe stata evocabile la norma dell'art. 1341 c.c p.3. L'istanza di regolamento di competenza è, dunque, rigettata ed è dichiarata la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale la causa dovrà riassumersi entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a sensi del d.m. n. 140 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Benevento, dinanzi al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.