Recuperabili in Unico 2013 solo parte delle ritenute dei minimi

Con la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate propone una soluzione parziale ad un problema che colpisce molti dei contribuenti minimi.

Il problema dell’impossibilità, per i contribuenti minimi, di recuperare direttamente nel modello Unico Persone Fisiche 2013 le ritenute d’acconto erroneamente trattenute e versate dal sostituto d’imposta, è stato parzialmente risolto dall’Amministrazione Finanziaria con la risoluzione n. 47/E. Regime di vantaggio. Il regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. del 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 si è rivelato sin da subito poco chiaro e spesso privo di reali vantaggi per il contribuente, richiedendo aggiustamenti in corsa da parte dell’Amministrazione Finanziaria e causando non pochi problemi di corretta applicazione del regime da parte dei consulenti. La risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, rappresenta l’ennesimo tentativo di ovviare a una situazione che danneggia il contribuente con soluzioni che troppo spesso sono dettate dalla fretta e mai dal buon senso. L’oggetto riguarda la possibilità di recuperare, direttamente nel modello Unico Persone Fisiche 2013, le ritenute d’acconto, di cui all’art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 effettuate, nell’anno 2012, sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 Nuovi minimi recuperi in Unico. La possibilità di recuperare tali ritenute è limitata a quelle eventualmente effettuate, dagli istituti di credito, sui bonifici disposti dai contribuenti in riferimento ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o del risparmio energetico ai sensi dell’art. 16-bis TUIR. Il problema dipende dal fatto che nel quadro LM del modello UNICO PF 2013, non esiste uno specifico campo in cui poter scomputare le ritenute erroneamente effettuate dal sostituto d’imposta, ancorché regolarmente versate e certificate. Pertanto, limitatamente a detta tipologia di ritenute d’acconto, purché regolarmente certificate dal sostituto d’imposta che le inserirà nel proprio modello 770/2013, in scadenza al prossimo 31 luglio 2013, con riferimento al periodo d’imposta 2012, la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, prevede che, solamente tali ritenute, possano essere scomputate e, in tal modo, recuperate direttamente in dichiarazione. Codice 1 per le Situazioni particolari . Dal punto di vista pratico, chi compilerà il relativo modello UNICO PF 2013, dovrà - valorizzare con il codice 1” il campo Situazioni particolari”, collocato all’interno del frontespizio, in corrispondenza del riquadro Firma della dichiarazione” - riportare la somma complessiva delle ritenute relative ai bonifici in oggetto nel quadro RS, al rigo RS 33 colonna 2, solitamente dedicato alla ritenute cedute da consorzi d’impresa in questo caso non andrà compilata la colonna 1 che è dedicata al codice fiscale del consorzio. Nel caso in cui il contribuente dovesse indicare anche delle ritenute cedute da consorzi, queste ultime dovranno essere indicate in un modulo successivo, uno per ogni consorzio, ed in tal caso sarà obbligatorio riportate in colonna 1 il codice fiscale di ciascun consorzio. Le ritenute indicate al rigo RS 33, colonna 2, per effetto del contenuto della risoluzione in oggetto, potranno così essere regolarmente scomputate all’interno del quadro LM, al rigo LM 13, ovvero all’interno del quadro RN, al rigo RN 32, colonna 4. Per quanto riguarda le ritenute erroneamente effettuate dal sostituto d’imposta, nei confronti del contribuente minimo, che non rientrino nella tipologia precedentemente esaminata, al contribuente non rimane che effettuare l’istanza di rimborso di cui all’art. 38, D.P.R. n. 602/73. fonte www.fiscopiu.it

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