Scontro tra bambini sullo scivolo d’acqua, omesso controllo dei genitori. Ma va tirato in ballo anche il responsabile della struttura

Scenario un albergo, dove lo scivolo e la piscina sono due attrazioni d’eccezione. Il fattaccio provoca lesioni serie a uno dei due minori coinvolti, e i genitori chiamano in causa il titolare dell’albergo. A carico di quest’ultimo la lacuna relativa alla vigilanza, affiancata, però, dalla scarsa attenzione prestata dai genitori dei bambini.

Nomi che trasmettono l’idea del rischio, l’adrenalina della velocità, il piacere dell’acqua gli scivoli sono un must dell’estate! Che, però, spesso, rischia di trasformarsi in un pericolosissimo boomerang E a rimetterci sono soprattutto i giovanissimi, affascinati anche dall’idea di ‘violare’ quelle norme che puntano a garantire massima sicurezza. Se poi il fattaccio si verifica all’interno di un albergo, coinvolgendo due minori in un bruttissimo ‘frontale’, allora le omissioni, a livello di vigilanza, addebitabili ai genitori non portano ad escludere la responsabilità del proprietario della struttura. Che botta! Protagonisti dell’episodio casus belli sono due ragazzini il primo percorre – regolarmente – in discesa lo scivolo ad acqua, anche ad una certa velocità, il secondo, invece, lo risale, praticamente come un salmone fuori contesto. Conseguenze? Facili da immaginare scontro violento, con il primo minore che riporta gravi lesioni A finire sotto accusa è il legale rappresentante della struttura alberghiera, proprietaria dello scivolo, che ospita le famiglie dei due minori l’addebito, almeno sulla carta, è pesante, ossia «lesioni personali colpose gravi». Ma la prospettiva adottata dalla famiglia del minore rimasto ferito viene completamente respinta sia il Giudice di pace che il Tribunale assolvono il proprietario dell’albergo. A risultare decisive due considerazioni in primo luogo, l’albergatore non era tenuto, secondo i giudici, alla «vigilanza per mezzo di un bagnino dell’uso dell’impianto» in secondo luogo, i cartelli esposti attorno all’impianto «declinavano ogni responsabilità dell’albergatore» e «indicavano l’obbligo dei genitori di vigilanza sui propri figli». Corresponsabilità. Solo colpa degli adulti? Tale visione – delineata, come detto, dalla pronuncia del Tribunale – viene duramente contestata dai genitori del minore rimasto ferito ecco spiegato il ricorso in Cassazione, finalizzato a rimarcare la responsabilità civile dell’albergatore, puntando anche a un risarcimento dei danni. Ma il giudizio, in terzo grado, non può essere tranchant niente ‘bianco o nero’, ma tante sfumature di grigio Difatti, è chiaro, sottolineano i giudici, che «nessuna avvertenza scritta curata dal soggetto onerato di obbligazioni di garanzia vale ad esonerarlo da quelle obbligazioni che, trovando fondamento nella legge, non possono essere ricusate per semplice dichiarazione unilaterale dell’onerato». Di conseguenza, «a fronte dell’esercizio» di uno scivolo da piscina, «ritenuto altamente pericoloso, dallo stesso albergatore», toccava allo stesso albergatore «adottare tutte le misure idonee ad evitare danni» ecco perché è erroneo affermare, come fatto nella pronuncia del Tribunale, che «non esiste disposizione di legge che obblighi gli albergatori a tenere un assistente che vigili, in modo perenne, l’uso della piscina». A rendere più complesso il quadro, però, anche la accertata «responsabilità degli adulti presenti al bordo della piscina e alla base dello scivolo», che «non esercitarono nei confronti dei piccoli quella vigilanza che anche su di loro gravava». Si tratta di un dato reale, è evidente, però quella «responsabilità degli adulti» non viene ritenuta «esclusiva» ad essa, quindi, chiariscono i giudici, va aggiunta «la responsabilità dell’albergatore». E proprio questo nodo resta da sciogliere, ai fini civili Compito affidato al giudice civile competente in grado di Appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 ottobre – 23 luglio 2012, numero 29886 Presidente Morgigni – Relatore Zecca Ritenuto in fatto Il Giudice di Pace di Chiusa ha assolto il legale rappresentante dell’Hotel Cavallino Bianco Family spa, R.A.R., dal delitto a lui contestato di lesioni personali colpose gravi. Il Tribunale di Bolzano ha confermato la sentenza assolutoria. Il capo di imputazione addebitava al R. l’avere cagionato per colpa, imprudenza e imperizia alla minore R.S. che scendeva sullo scivolo ad acqua denominato turboscivolo e costituente attrezzatura alberghiera, una lesione personale per frattura del pavimento orbitale dell’occhio destro con ferita sopra e infra palpebrale destra determinata dalla risalita di altro bambino per lo stesso scivolo e in senso opposto a quello regolarmente praticato dalla minore R., risalita resa possibile dalla inottemperanza ai doveri di custodia controllo e vigilanza dello scivolo e dalla mancata predisposizione di un servizio di salvataggio in violazione degli articolo 14 DM 18/3/96 e 76 e ss. DPGP del 17/6/93. A.R. e C.S. in proprio e quali esercenti la potestà dei genitori sulla minore S.R. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Le parti ricorrenti denunziano 1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex articolo 606 co. 1 lett. b c.p.p., con specifico riferimento al DM 18/3/1996 e agli articolo 2050 e 2051 del c.c. 2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ex articolo 606 co. 1 lett. e c.p.p., e inosservanza e falsa applicazione della legge penale di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex articolo 606 co. 1 lett. b c.p.p., con specifico riferimento all’articolo 40, co. 2 c.p. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. Considerato in diritto I ricorsi proposti sono strutturati con motivazioni tutte mirate sulla responsabilità civile dell’imputato mentre col riferimento all’articolo 2051 del c.c. configurano espliciti riferimenti a una richiesta di risarcimento danni. Si tratta di ricorsi ammissibili. La sentenza impugnata, accertato che lo scivolo a tubo dedicato al servizio di una piscina di superficie pari a mq 51,75 fu utilizzato dalla minore S.R. in orario consentito dalla regolazione risultante sui cartelli apposti attorno all’impianto, che quell’utilizzo avvenne con il flusso d’acqua attivo e nel senso dall’alto verso il basso, ritenuto conforme alle prescrizioni d’uso, che le lesioni furono prodotte dalla contemporanea e non consentita risalita del tubo di altro minore ospite della struttura alberghiera, ha escluso che l’albergatore fosse tenuto per legge alla vigilanza per mezzo di un bagnino dell’uso dell’impianto e ha egualmente escluso ogni obbligazione di garanzia dell’albergatore in ragione del fatto che erano stati apposti, intorno all’impianto, cartelli che declinavano ogni responsabilità dell’albergatore, indicavano l’obbligo dei genitori di vigilanza sui propri figli, avvertivano espressamente che l’uso dello scivolo era altamente pericoloso. Osserva la Corte che nessuna avvertenza scritta curata dal soggetto onerato di obbligazioni di garanzia vale ad esonerarlo da quelle obbligazioni che, trovando fondamento nella legge, non possono essere ricusate per semplice dichiarazione unilaterale dell’onerato. La sentenza impugnata non cura invero di dare conto che a fronte dell’esercizio di un turbo scivolo da piscina, ritenuto dallo stesso albergatore, altamente pericoloso, incombeva su chi teneva in esercizio lo strumento pericoloso di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni secondo la logica di funzionamento della parte preventiva della prescrizione di cui all’articolo 2051 del codice civile. La sentenza non fornisce adeguata motivazione circa le ragioni di esclusione di generiche obbligazioni di diligenza e prudenza secondo il combinato degli articolo 590 e 40, 42 e 43 c.p. e tanto meno circa specifiche misure di prudenza e diligenza mutuabili dal DM 18/3/1996 che impone l’impiego di un assistente bagnante per vasche con specchio d’acqua superiore a mq. 50 anche inserite in complessi non sportivi e privi di spettatori o ancora mutuabili dall’articolo 4 dell’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 in GU numero 51 del 3/3/2003 che include specifici riferimenti al controllo continuo delle piscine inserite in impianti principalmente dedicati ad attività recettive o alberghiere e caratterizzati dalla presenza di acquascivoli. La sentenza impugnata incorre in errore di diritto laddove contro la lettera dei provvedimenti di normazione ministeriale o patrizia, pur commentati, e nella mancata considerazione della combinazione imprescindibile tra precetti penali generali e norme tecniche cautelari che ad esse si affiancano per definire gli ambiti della colpa punibile, afferma che non esiste disposizione di legge che obblighi gli albergatori a tenere un assistente che vigili in modo perenne l’uso della piscina. L’accertamento della sentenza impugnata che afferma la responsabilità degli adulti presenti al bordo della piscina e alla base dello scivolo i quali non esercitarono nei confronti dei piccoli quella vigilanza che anche su di loro gravava, è inciso e ridimensionato dalle considerazioni fin qui svolte, nel senso che quella accertata responsabilità dei genitori o degli adulti non è esclusiva posto che ad essa si deve aggiungere la responsabilità dell’albergatore, invece già esclusa dalla sentenza penale che qui si annulla ai fini civili. La sentenza impugnata ormai definitiva sul versante delle statuizioni penali non impugnate dal PM, deve essere annullata sul versante delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, ai soli fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e condanna R.R.A. al pagamento in favore delle parti civili delle spese che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.