Impossibile sanare la notifica del precetto a pignoramento già avvenuto

Il vizio di notificazione rileva se di gravità tale da determinare l’inesistenza della notificazione, oppure l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di 10 giorni, previsto dall’articolo 480 c.p.c

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 14209, depositata il 23 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Roma rigettava l’opposizione agli atti esecutivi, in relazione ad un’esecuzione forzata, da parte di due coniugi, i quali avevano eccepito che l’inizio dell’esecuzione non era stato preceduto dalla notifica in loro favore di nessun atto di precetto presso il luogo di residenza. I giudici avevano verificato che il precetto era stato notificato presso il luogo di lavoro degli opponenti, sito in un comune diverso da quello del luogo di residenza, e ricevuto dalla figlia. Tuttavia, nonostante non fosse stato rispettato l’ordine dei luoghi in cui reperire il notificando, le concrete modalità della notificazione permettevano di ritenere conseguita la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, cioè di consentire al debitore di adempiere prima dell’inizio dell’esecuzione. I coniugi ricorrevano in Cassazione, deducendo che la modalità effettuata di notificazione, non rispettosa dell’ordine stabilito dall’articolo 139 c.p.c., aveva impedito al precetto di esplicare il suo scopo e, di conseguenza, di consentire ai debitori di adempiere evitando così il pignoramento. Notifica dopo il pignoramento. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che l’opposizione introdotta dai ricorrenti, con cui si deduceva soltanto la nullità della notifica del precetto, era stata proposta quando il pignoramento mobiliare era già stato eseguito. I giudici di merito erroneamente avevano ritenuto sanata la nullità, perché la sanatoria può intervenire se viene provato, dalla stessa proposizione dell’opposizione, che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima dell’esecuzione del pignoramento, cioè il tempo utile per adempiere spontaneamente in modo da evitare le conseguenze. Nel caso di specie, i ricorrenti erano venuti a conoscenza della notifica del precetto soltanto con la notificazione dell’atto di pignoramento, che aveva consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi, con cui si dolevano soltanto di non aver potuto evitare il pignoramento, non avendo ricevuto il precetto mentre rimanevano escluse argomentazioni sulla legittimità del pignoramento stesso . Nessuna sanatoria. La nullità non poteva quindi essere considerata sanata per il conseguimento dello scopo, perché i debitori erano stati privati in assoluto della possibilità di adempiere spontaneamente, evitando in questo modo il pignoramento. I giudici di legittimità ricordavano che il vizio di notificazione rileva se di gravità tale da determinare l’inesistenza della notificazione, oppure l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di 10 giorni, previsto dall’articolo 480 c.p.c Perciò, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e decidendo nel merito, dichiarava la nullità della notifica dell’atto di precetto e del successivo pignoramento mobiliare.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 aprile – 23 giugno 2014, numero 14209 Presidente Amatucci – Relatore Rubino Svolgimento del processo I ricorrenti, M.V. e B.A., proponevano opposizione agli atti esecutivi in relazione all'esecuzione forzata numero 3918 del 2005, eccependo che l'inizio dell'esecuzione non era stato preceduto dalla notifica in loro favore di alcun atto di precetto presso il luogo di residenza. L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza depositata l'11.7.2008. La sentenza dava atto che il precetto era stato notificato presso il luogo di lavoro degli opponenti, sito in un Comune differente rispetto a quello del luogo di residenza, ed ivi essa era stata ricevuta dalla figlia degli stessi. Il giudice adito affermava però che, benché effettivamente non fosse stato rispettato l'ordine dei luoghi ove reperire il notificando, per le concrete modalità della notificazione ricevuta, presso il luogo di lavoro, dalla figlia dei precettati doveva ritenersi conseguita la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, dovendosi ritenere che nel caso di specie il precetto avesse ugualmente conseguito il suo scopo proprio di consentire al debitore di adempiere prima dell'inizio dell'esecuzione. Gli opponenti propongono un motivo di ricorso. L'intimato non ha svolto attività difensiva Non è stata depositata memoria difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione degli articolo 139, 617 e 156 c.p.c., nonché la sussistenza del vizio di motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata, essi avevano proposto opposizione al pignoramento facendo riferimento esclusivamente ad una nullità precedente ad esso, concernente la notifica dell'atto di precetto, effettuata presso il luogo di lavoro dei ricorrenti ed in Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza, che travolgeva anche le attività successive. Rilevano che tale modalità di notificazione, non rispettosa dell'ordine fissato dall'articolo 139 c.p.c., aveva impedito al precetto di esplicare il suo scopo e quindi di consentire ai debitori di adempiere evitando in tal modo il pignoramento ed il relativo aggravio di spese. Il motivo è fondato e va accolto. Non vi è dubbio che non sia stato rispettato nell'effettuare la notifica dell'atto di precetto l'ordine dei luoghi presso i quali tentare la notifica, fissato a pena di nullità dall'articolo 139 c.pc. , e che la stessa sia stata tentata direttamente, ed eseguita, esclusivamente presso il laboratorio fotografico di Roma dove i ricorrenti lavoravano, ed ivi ricevuta dalla figlia, anziché presso la loro residenza in Cerveteri. L'opposizione da loro introdotta, con la quale si deduce esclusivamente la nullità della notifica del precetto stesso, è stata proposta solo in data 3.2.2005, quando cioè il pignoramento mobiliare a carico dei debitori M. e B., odierni ricorrenti, era stato già eseguito l'esecuzione del pignoramento è avvenuta il giorno 1.2.2005 . Pertanto non si può ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di merito, che nel caso di specie la nullità della notifica dell'atto di precetto sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria può intervenire qualora sia provato, dalla stessa proposizione dell'opposizione, che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese. Nel caso di specie invece i ricorrenti sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell'atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale però non svolgono alcuna argomentazione in merito alla legittimità o meno del pignoramento, ma si dolgono esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto. Pertanto, la predetta nullità non può ritenersi sanata per il conseguimento dello scopo in quanto nel caso di specie i debitori non hanno neppure avuto a disposizione un termine per adempiere inferiore ai dieci giorni concessi dalla legge, ma sono stati in assoluto privati della possibilità di adempiere spontaneamente evitando il pignoramento, avendo avuto conoscenza della notifica del precetto a pignoramento già eseguito. La sentenza impugnata va quindi cassata, in conformità al principio di diritto già espresso da Cass. numero 13038 del 20\13, secondo il quale il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'articolo 480 cod. proc. civ Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte ex articolo 384 secondo comma c.p.c. può decidere la causa nel merito e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di precetto eseguito da F.P.M. nei confronti di M.V. e B.A., nonché, consequenzialmente, la nullità del pignoramento mobiliare eseguito il 1.2.2005 eseguito dal M. a carico dei ricorrenti in mancanza di un precedente valido precetto. Le spese del giudizio di primo grado e di cassazione possono essere compensate stante la particolarità della questione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara la nullità della notifica dell'atto di precetto eseguito da F.P.M. nei confronti di M.V. e B.A. nonché del successivo pignoramento mobiliare. Spese compensate.