Caos ‘Cie’, immigrato accusato di danneggiamento: scarcerato. Azione occasionale, frutto dell’esasperazione

Contesto è la struttura di Gradisca d’Isonzo. Nessun dubbio sulla condotta del giovane extracomunitario lì trattenuto, ma essa è valutata come estemporanea. Per i giudici non vi è possibilità di reiterazione del reato. Decisiva la considerazione che l’azione di danneggiamento era legata strettamente alle condizioni di esasperazione vissute all’interno del ‘Cie’.

Sommossa nel ‘Centro di identificazione ed espulsione’ di Gradisca d’Isonzo a protestare gli immigrati – lì detenuti in attesa di essere allontanati dall’Italia – per le condizioni della struttura. Inevitabili le esplosioni di rabbia, che si concretizzano anche in atti di vandalismo, come il danneggiamento del cosiddetto ‘impianto anti intrusione’. Ciò comporta la contestazione, nei confronti di uno degli ‘ospiti’ del ‘Cie’, del reato di “danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità”. Tutto regolare, però è immotivata l’applicazione della «misura cautelare della custodia in carcere» Cass., sent. numero 24288/2014, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Scarcerazione. Cristallino il «quadro di gravità indiziaria» – «fondato sui fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza del ‘Cie’ di Gradisca», dove «si era verificata una protesta» delle persone trattenute, culminata anche col danneggiamento dell’impianto anti intrusione – regge, quindi, l’accusa nei confronti di un giovane cittadino extracomunitario. Però, chiarisce il Tribunale, azzerando «l’ordinanza del Gip di Gorizia», è «insussistente il pericolo di reiterazione del reato» ciò comporta la «scarcerazione» dell’uomo. Contesto. Tale decisione è contestata duramente dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia illogica viene definita la valutazione che ha portato a definire «occasionale la condotta incriminata». Ma l’obiezione si rivela assolutamente inutile. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, «date le circostanze di luogo e di tempo», è lapalissiano che «la condotta criminosa è stata realizzata in occasione di una protesta delle persone trattenute nel ‘Cie’, e deriva direttamente dalla situazione di esasperazione che si sviluppa in tutti i contesti in cui sono gravemente compressi i diritti umani fondamentali». Per questo motivo, è corretto definire «occasionale» la condotta del cittadino straniero finito sotto accusa, data «la sua stretta connessione con la vicenda delle proteste nel ‘Cie’». Corretta, quindi, la decisione di dare il ‘la’ alla scarcerazione dello straniero. Anche perché, aggiungono i giudici, «non è possibile dedurre dalle modalità del fatto, generato in un contesto di esasperazione, elementi significativi in ordine alla pericolosità sociale» della persona, «pericolosità» che «non può essere desunta automaticamente dalla gravità del delitto contestato, a prescindere dalle specifiche modalità e circostanze» in cui «si è sviluppata l’azione».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 29 maggio – 10 giugno 2014, numero 24288 Presidente Gentile – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7/1/2014, Il Tribunale di Trieste, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di S.M., indagato per il reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, annullava l'ordinanza del Gip di Gorizia, emessa in data 26/9/2013, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere, ordinando l'immediata scarcerazione del S 2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sui fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza del CIE di Gradisca d'Isonzo, dove nell'agosto del 2012 si era verificata una protesta dei trattenuti, alcuni dei quali avevano danneggiato l'impianto antiintrusione. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva insussistente il pericolo di reiterazione del reato per cui disponeva l'annullamento della misura. 3. Avverso tale ordinanza propone ricorso il P.M., deducendo motivazione illogica e contraddittoria e dolendosi che il Tribunale abbia definito occasionale la condotta incriminata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico dei prevenuto in ordine alla condotta di danneggiamento al medesimo ascritta, ma ha annullato la misura ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, vale a dire il pericolo di reiterazione del reato. 3. Tale conclusione, seppure formulata in modo semplicistico, è inattaccabile dal punto di vista logico ed è coerente con i principi di diritto che governano l'accertamento delle esigenze cautelari. L'articolo 274 cod. proc. penumero , prevede che «Le misure cautelari sono disposte quando per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti, o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.». 4. Orbene, nel caso di specie, date le circostanze di luogo è di tempo, è del tutto evidente che la condotta criminosa ascritta al prevenuto è stata realizzata in occasione di una protesta delle persone trattenute nel CIE e deriva direttamente dalla situazione di esasperazione che si sviluppa in tutti i contesti in cui sono gravemente compressi i diritti umani fondamentali. Esattamente, pertanto, il Tribunale ha definito tale condotta occasionale , data la sua stretta connessione con la vicenda delle proteste nel CIE. Non è possibile, infatti, dedurre dalle modalità del fatto, generato in un contesto di esasperazione, elementi significativi in ordine alla pericolosità sociale, che non può essere desunta automaticamente dalla gravità del delitto contestato, a prescindere dalle specifiche modalità e circostanze nelle quali si è sviluppata l'azione criminosa. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.