Autobus sotto controllo con multe salate per i trasgressori

La maggioranza delle violazioni in cui può incorrere l’esercente un servizio di linea per trasporto persone riguarda direttamente le imprese e non l’autista. In ogni caso occorre prestare particolare attenzione alle procedure sanzionatorie che uscendo dall’alveo del codice stradale sono regolate direttamente dalla legge di depenalizzazione 689/1981 con anacronistici meccanismi di gestione.

Lo hanno evidenziato i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti con la circolare congiunta diramata il 5 giugno 2014. La crescente attenzione degli organi di controllo sulla regolarità dell’esercizio dei servizi di trasporto delle persone ha reso necessario fornire istruzioni puntuali sui criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative e del procedimento sanzionatorio in generale. Oltre all’articolo 87 codice stradale la complessa materia è regolata dal d.lgs. numero 285/2005, specifica la nota centrale, il cui impianto «prevede una distinzione tra infrazioni relative all’esercizio di un servizio di linea e infrazioni che non riguardano specificamente l’esercizio di un singolo servizio di linea». Secondo questa disposizione speciale il procedimento sanzionatorio deve seguire le procedure stabilite dalla legge numero 689/1981 ed interesserà in particolare le imprese. Bisogna prestare particolare attenzione alla burocrazia. A causa della mancata informatizzazione delle pratiche gli organi di polizia stradale dovranno prestare particolare attenzione alla burocrazia che consegue a questo tipo di controlli. Innanzitutto entro 60 giorni alla data della notifica è ammesso il pagamento in misura ridotta, nel rispetto della legge 689. Il pagamento potrà avvenire, in genere, con l’impiego dei modelli F23 e sarà quindi onere del trasgressore trasmettere copia dell’attestazione di pagamento all’organo di vigilanza. Diversamente il rischio è quello di vedere proseguire il procedimento, stante la carenza organizzativa della pubblica amministrazione. Accertato l’avvenuto pagamento, l’organo di polizia stradale dovrà notiziare il Ministero dei Trasporti ai sensi dell’articolo 8 d.lgs. numero 285/2005, prosegue la circolare. Entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento però l’interessato ha anche facoltà di proporre scritti difensivi e documenti. In ogni caso, trascorso il termine utile per pagare o proporre censure l’ufficio di polizia dovrà relazione alla locale motorizzazione che adotterà una ordinanza di archiviazione o di conferma dell’accertamento e contro la quale è sempre ammesso ricorso al giudice di pace entro 30 giorni. All’esito della vicenda sanzionatorio anche le singole motorizzazioni dovranno poi relazionare al ministero per l’applicazione delle possibili sanzioni accessorie.

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