Decisiva la ricostruzione degli episodi, così come proposta dalla donna molestata, e fondamentale anche il fatto che le telefonate, ripetute per quasi un anno, siano state indirizzate anche verso il numero della madre dell’amante dell’uomo. Non può reggere, allora, l’ipotesi del tentativo di contattare il marito, nonostante la donna abbia chiamato sul cellulare aziendale dell’amante.
Relazione extra coniugale a lavoro. Fedifrago l’uomo. E la reazione della donna, tradita, è di rabbia continui assalti telefonici sul cellulare aziendale della propria ‘avversaria’. Troppi gli assalti, e troppo a lungo, tanto da arrivare alla contestazione penale, che non può essere azzerata dalla giustificazione addotta dalla donna, ossia la ricerca di un contatto telefonico col marito. Squillo lungo un anno Quasi dodici mesi fatti di telefonate ‘mute’, ripetute più volte al giorno, e anche in ore serali e notturne. Alla luce di questi episodi, denunciati da una donna, si risale alla provenienza delle chiamate moleste, e se ne ricostruisce anche la motivazione la liaison della donna, nell’ambiente di lavoro, con un uomo sposato. E a finire sotto accusa è la moglie di quest’ultimo, che viene condannata, dal Tribunale, per il reato di molestie, con tanto di ammenda e di risarcimento dei danni alla persona molestata decisive la ricostruzione fatta dalla donna molestata e la valutazione dei tabulati telefonici. Uso non aziendale. Ma, secondo la donna finita sul banco degli imputati, gli episodi contestati vanno collocati in un’ottica diversa. Questo il fil rouge che caratterizza il ricorso proposto in Cassazione, ossia la consapevolezza della relazione extraconiugale del marito, in ambiente lavorativo, e la certezza che egli fosse più facilmente rintracciabile contattandone la collega-amante, raggiunta quasi sempre sul cellulare aziendale. Questa versione dei fatti potrebbe essere parzialmente credibile, ma, evidenziano i giudici, c’è un particolare che stona, ossia il fatto che le telefonate ‘mute’ siano arrivate anche sul numero di casa della madre della donna oggetto di molestie. Anche su questi episodi non vi sono dubbi, anche tenendo presente che l’anziana donna fu costretta a cambiare il numero di telefono di casa. Così viene a cadere, logicamente, l’ipotesi, avanzata dalla ricorrente, dei costanti contatti col cellulare aziendale della donna molestata per raggiungere il marito. Evidenti e di peso gli elementi negativi rispetto a questa visione, ossia «gli orari, l’esasperata reiterazione delle telefonate mute». Per questo, è evidente, secondo i giudici – che confermano la condanna emessa dal Tribunale –, l’obiettivo della donna sotto accusa di «sottoporre a continui disturbi» l’amante del marito.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 – 28 giugno 2012, numero 25459 Presidente/Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19.11.2010 il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, dichiarava M.B. colpevole del reato di cui all’articolo 660 Cod. penumero , così condannandola, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 300- di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati direttamente ed equitativamente in Euro 1.000-, oltre alle spese di lite. In fatto veniva ritenuto provato che la predetta imputata, dal Luglio 2007 al Maggio 2008, avesse provocato disturbo a V.F. mediante numerose telefonate mute, anche in ore serali e notturne, al suo cellulare ad al telefono fisso della di lei madre il movente andava ricercato - secondo la sentenza in esame - nella relazione extraconiugale che A.G., marito dell’imputata, aveva intrattenuto con la predetta F. - Elementi probatori refluivano dalle dichiarazioni ritenute ben attendibili della parte lesa, dai tabulati telefonici e da considerazioni logiche che precludevano di dare attendibilità alla versione dell’imputata aver voluto solo ricercare il marito . 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta imputata che motivava l’impugnazione deducendo a non erano stati acquisiti i tabulati relativi all’utenza della madre della parte lesa b era mancato il doveroso vaglio dell’attendibilità della F., costituitasi parte civile e che aveva probabilmente detto il falso in ordine alla durata della sua relazione con il G. c era del tutto logica la sua spiegazione di avere più volte telefonato al cellulare della F. solo per cercare il marito, trattandosi di numero apertamente usato per le necessità della sua attività professionale. 3. Con atto datato 08.02.2012 la difesa dell’imputata presentava memoria con la quale ribadiva le sue tesi difensive. Considerato in diritto 1. Il ricorso, infondato nei limiti del presente scrutinio di legittimità, dette essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge. In tal senso anche la prodotta memoria, che di necessità si articola entro i confini dei presentati motivi, non può determinare altra sorte. 2. E’ infondato il primo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, § . 2.a], posto che il dato certo che le telefonate, ripetute e moleste, siano state fatte anche al telefono fisso della madre della F. è stato acquisito su più che sufficiente base testimoniale e sul fatto storico che la donna fu costretta a cambiare il numero del proprio telefono al fine di sottrarsi alle continue molestie. E’ del tutto evidente, allora, che non si rendeva necessario procedere, anche per tale aspetto della vicenda, all’acquisizione dei tabulati. Del resto la provenienza delle telefonate non è discutibile, posta la connessione logica, davvero non implausibile, e dunque qui convalidabile, con le altre coeve telefonate dell’imputata alla Fantinumero 3. Non ha pregio neppure il secondo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, § . 2.b], posto che - contrariamente all’assunto difensivo - il giudice del merito ha vagliato l’attendibilità della F., quale teste parte offesa, pur costituitasi parte civile e dunque portatrice di interesse , peraltro in concreto confortata dai tabulati per il suo cellulare . Tale complessiva credibilità soggettiva, nei termini che hanno rilievo per la fattispecie in esame, non può essere qui posta in discussione a causa della rilevata discrasia in ordine ai profili cronologici della relazione di essa F. con il G., trattandosi di elementi probabilmente riconducibili alla causa di lavoro in corso che non presentano incidenza rispetto a tempi e modi delle accertate telefonate moleste. 4. E’ infondato, altresì, anche l’ultimo motivo di ricorso [v. sopra, sub ritenuto, § . 2.c], atteso che il giudice del merito, con motivazione intrinsecamente logica e coerente ai dati di causa, ha dato conto del giudizio che plausibilmente escludeva l’addotta ragione difensiva, rilevando come - per gli orari, per l’esasperata reiterazione delle telefonate, per essere le stesse mute e per essere dirette anche presso la madre della F. - si dovesse escludere che la B. effettivamente ricercasse il marito, piuttosto che intendesse sottoporre a continui disturbi - per il motivo suddetto - la parte lesa. 5. In definitiva il ricorso, infondato, in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’articolo 616 Cod. proc. penumero , la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.