Il soggetto che svolge la doppia attività di sindaco di una azienda e di commercialista in uno studio professionale associato è tenuto a versare l’Irap.
La Suprema Corte, con la ordinanza 8 giugno 2012, numero 9411, ha ritenuto che il contribuente che svolge tale doppia attività è soggetto all’Irap rispetto al quale l’onere della prova incombe sul soggetto che presenta la domanda di rimborso. IRAP presupposti impositivi. L’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale IRAP , istituita con il D.lgs. numero 446/1997, è un’imposta a carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, e trova fondamento nell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell’imposta, quindi, è che l’attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma e l’eventuale accertamento dell’assenza di tale requisito rappresenta il requisito necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per quei soggetti, professionisti o imprenditori, che non si avvalgono di una struttura stabile organizzativa. Mancanza di autonoma organizzazione imposta non dovuta. La giurisprudenza di legittimità ha affermato in precedenza, ai fini del pagamento dell’imposta in esame, la necessità di un autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo non paga l’Irap e, ove versata, ne può chiedere il rimborso Cass., 10 maggio 2011, nnumero 10271 e 10295 26 maggio 2009, numero 12111 . Il piccolo imprenditore non è soggetto al pagamento dell’Irap se svolge un’attività che non è organizzata autonomamente Cass 21 marzo 2012, numero 4490 cfr. Cass. ord. 27 marzo 2012, numero 4929 . Occorre evidenziare che alcuni pronunciamenti hanno ritenuto, diversamente, che qualsiasi tipo di retribuzione di collaboratori determina l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap. In particolare, è stato affermato l’obbligo per il professionista di versare l’Irap allorchè si avvale, anche occasionalmente, di soggetti inquadrati con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa Cass.,15 novembre 2011, numero 23906 numero 26881/2008 . 1 Il caso. Un dottore commercialista ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso di somme versate dal 1998 al 2001 a titolo di Irap. La Ctp ha respinto il ricorso, mentre la CTR lo ha accolto ritenendo che il contribuente aveva svolto l’attività di sindaco di una fondazione bancaria in modo disgiunto da una propria organizzazione professionale, la quale invece era riconducibile alla predetta fondazione. La SC, accogliendo il ricorso dell’amministrazione finanziaria, ha affermato che la sentenza di merito non ha ritenuto la mera non assoggettabilità a Irap dei compensi ottenuti dal contribuente quale compenso dell’attività di sindaco, ma ha negato in sostanza l’esistenza del presupposto impositivo in ragione della mancanza di un’attività organizzata in modo autonomo. In tal modo lo stesso giudice di appello ha omesso del tutto di valutare la circostanza che il contribuente svolgeva anche attività di libero professionista all’interno di una struttura professionale associata, come risulta evidenziato nel controricorso. Pertanto risulta censurabile la sentenza di merito essendo in questione l’aspetto della mancanza del presupposto impositivo dell’Irap, rispetto al quale l’onere della prova incombe sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta. Il pronunciamento in esame avalla una precedente sentenza della SC che ha sancito la non legittimità al rimborso Irap per il commercialista che per svolgere attività di sindaco si avvale del suo studio professionale Cass. ord. 5 marzo .2012, numero 3434 . Nota 1 Cass, ord. 10 febbraio 2012, numero 1941. L’assenza di autonoma organizzazione in seno all’azienda, che non può essere costituita dal solo possesso di una macchina e di un computer né dalla sporadica assistenza di qualche collaboratore, esclude l’obbligo di pagamento dell’Irap.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 marzo – 8 giugno 2012, numero 9411 Presidente Merone – Relatore Terrusi Fatto e diritto Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c. 1. - L'agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, numero 94/9/2009 pubblicala il 7.7.3009, che, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto un ricorso di M.P., ragioniere commercialista, avverse il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso di somme versate negli anni dal 1998 al 2001 compresi a titolo di irap. La sentenza ha ritenuto che il contribuente aveva svolto attività professionale quale membro del collegio sindacale di una fondazione bancaria in termini disgiunti da una propria organizzazione, la quale invece dovevasi ritenere far capo alla fondazione. Sicché ha escluso, per questo, l'esistenza dell'autonoma organizzazione rilevante ai fini impositivi. La ricorrente propone due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. 2. - Il primo motivo, che denunzia violazione dell'articolo 53, 2° co., del d.lgs. numero 546/1992 sul rilievo che l'appello non sarebbe stato nel termine di 30 giorni depositato in copia presso la segreteria della commissione provinciale, appare manifestamente infondato, potendosi ritenere, in base agli atti riprodotti in seno al controricorso, che una copia dell'appello del contribuente venne invece regolarmente depositata anche presso la segreteria suddetta in data anteriore all'attestazione del 28.8.2007, e dunque tempestivamente rispetto alla notificazione spedita l'8.8.2007. 3. - Il secondo motivo, che invece denunzia motivazione insufficiente ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c, appare manifestamente fondato. Difatti, e contrariamente da quanto affermato dai controricorrente, l’impugnata sentenza non ha ritenuto la mera non asseggettabilità a Irap dei compensi ottenuti dal P. quale compenso della propria attività di sindaco, ma ha negato in nuce l'esistenza del presupposto impositivo in ragione della mancanza di un'attività autonomamente organizzata. In tal modo, però, la commissione ha omesso completamente di valutare la e di motivare in ordine alla specificamente dedotta in appello , dall'amministrazione controdeducente. circostanza che il contribuente svolgeva anche attività di libero professionista nel contesto di una struttura professionale associata il che appare oltre tutto pacifico in forza di quanto evidenziato nel controricorso . Donde non si sottrae alla predetta censura di motivazione insufficiente sul detto fatto potenzialmente decisivo per il giudizio, essendo in questione il profilo della mancanza del presupposto impositivo dell'Irap, rispetto al quale l'onere della prova incombe sul contribuente che agisce in rimborso. - che il collegio condivide il contenuto della relazione - che in conclusione la ritenuto l'infondatezza del primo motivo e la manifesta fondatezza del secondo, cui consegue la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla medesima commissione territoriale delle Marche, diversa sezione, per nuovo esame nei termini indicati - che il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale delle Marche.