Onde ottenere il ristoro dei danni cagionati da caduta in strada per anomalie presenti sul fondo stradale, è necessario provare il nesso eziologico tra il fatto verificatosi e l’evento che lo ha cagionato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 8263 del 9 aprile 2014. Il fatto. Un uomo conveniva innanzi al Tribunale di Genova l’Azienda Servizi Territoriali, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro di cui era rimasto vittima riportando lesioni. Lamentava di essere scivolato con la sua moto a causa di una macchia d’olio presente in strada. La convenuta si costituiva in giudizio, deducendo che la strada era di proprietà del Comune e che il lavaggio spettava ad altra azienda che si occupava della pulizia delle strade. Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, rigettavano la domanda, ricorreva pertanto in Cassazione il danneggiato, ritenendo che i giudici non si fossero pronunciati sulla responsabilità del custode, espressamente invocata, ex articolo 2051 c.c Il ripescaggio dell’articolo 2051 c.c La Corte territoriale non aveva affatto escluso che la domanda di parte volta a far valere la responsabilità del custode fosse stata proposta nell’atto introduttivo del giudizio, ma ha piuttosto rilevato che la linea difensiva in appello era stata articolata esclusivamente con riferimento alla tutela offerta dall’articolo 2043 c.c., in tale contesto ritenendo inammissibile il tardivo ripescaggio dell’azione ex articolo 2051 c.c. operato in sede di precisazione delle conclusioni. Il giudice non si pronuncia. Proprio perché il ricorrente, in appello, aveva abbandonato la richiesta di rifusione dei danni ai sensi dell’articolo 2051 c.c., deve ritenersi operativo il principio consolidato in giurisprudenza, che esclude la configurabilità del vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice del gravame, in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l’insorgere di alcun potere – dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa. La prova che manca. Il ricorrente inoltre lamentava la pretesa dei giudici circa la mancanza di prova sulla possibilità che la chiazza d’olio potesse costituire o meno un’insidia, in quanto pretendere che il punto in cui era cascato fosse anche il punto ove era localizzata l’insidia, strideva con le più elementari leggi della fisica. Difatti, trattandosi di incidente su di un veicolo in movimento, l’impatto con il suolo giammai poteva essersi verificato proprio sulla macchia, essendo piuttosto plausibile che fosse localizzabile in prossimità della stessa. Pertanto sarebbe stato irrilevante il fatto di non aver dedotto tale prova. La Corte, in merito alla doglianza del ricorrente, conclude affermando che per quanto risulta dalla sentenza impugnata, il giudice aveva ritenuto indimostrata, più che la mera localizzazione dell’incidente, la sua stessa eziologia, così sconfessando le pretese del ricorrente stesso. Sulla basi di tali osservazioni la Corte ritiene il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 dicembre – 9 aprile 2014, numero 8263 Presidente Massera – Relatore Amendola Svolgimento del processo C.G. convenne innanzi al Tribunale di Genova A.S.Ter., - Azienda Servizi Territoriali - in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro di cui era rimasto vittima il omissis . Espose che quel giorno, mentre percorreva a bordo della propria moto via , era scivolato a causa della presenza di gasolio sul fondo stradale, riportando lesioni di cui veniva ora a chiedere il ristoro. La convenuta, costituitasi, contestò le avverse pretese, segnatamente deducendo che la strada - della quale asserì di non avere neppure il possesso - era di proprietà del Comune e che il lavaggio della stessa spettava per convenzione ad A.M.I.U Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana di Genova. Chiamati in causa il Comune e A.M.I.U. nonché, su istanza dell'Ente territoriale, R.A.S. s.p.a., i chiamati si costituirono, negando di dover rispondere dell'incidente. Con sentenza del 20 settembre 2005 il giudice adito rigettò la domanda. Proposto gravame principale dal soccombente, e incidentale da A.M.I.U. e dal Comune, la Corte d'appello, in data 7 novembre 2007, ha dichiarato inammissibile il primo nonché le impugnazioni incidentali, mentre ha respinto l'appello avanzato in via subordinata dal C., avverso il capo della pronuncia relativo alla regolazione delle spese di lite. Avverso detta decisione ricorre a questa Corte C.G. , formulando due motivi. Resistono con distinti controricorsi A.M.I.U., A.S.Ter., Allianz s.p.a. già R.A.S. s.p.a. e il Comune di Genova, quest'ultimo proponendo ricorso incidentale affidato a due mezzi, al quale ha risposto con altro scritto il C Il C. , il Comune di Genova e A.M.I.U. s.p.a. hanno altresì depositato memoria. Motivi della decisione 1 Preliminarmente i ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ. Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha preliminarmente osservato che, nell'atto di appello, l'impugnante aveva richiamato la sola tutela offerta dall'articolo 2043 cod. civ., di talché la prospettazione della sussistenza dei presupposti per l'operatività della responsabilità del custode, ex articolo 2051 cod. civ., avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, era inammissibile. Quanto al merito, ha poi rilevato che la sentenza di prime cure era basata su due autonome rationes decidendi da un lato, l'esclusione della possibilità di configurare in termini di insidia la chiazza d'olio esistente sul fondo stradale, in quanto non più viscida dall'altro, la mancanza di prova della caduta in quel determinato punto della strada e quindi dello stesso fatto storico della caduta a causa della macchia. Sennonché - ha argomentato - nei motivi di gravame l'appellante non aveva impugnato l'asserito, omesso assolvimento dell'onere della prova con riferimento alla dinamica del sinistro, avendo incentrato i quattro mezzi solo sulla contestazione della pretesa inoffensività dello sversamento di gasolio, con conseguente aspecificità delle censure e violazione del disposto dell'articolo 342 cod. proc. civ Dall'inammissibilità dell'appello principale ha poi dedotto quello delle impugnazioni incidentali tardive, ex articolo 334 cod. proc. civ La Corte territoriale ha infine rigettato le critiche formulate, nel quinto motivo, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, siccome infondate, relativamente all'an, e generiche, relativamente al quantum. Di tale valutazione si dolgono hinc et inde l'attore e il convenuto Ente territoriale. 2. Con il primo motivo C.G. denuncia violazione degli articolo 345 e 112 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza, ex articolo 360, numero 4, cod. proc. civ., per avere la Curia territoriale omesso di pronunciarsi sull'invocata responsabilità per danni da cose in custodia. Assume, in particolare, che, contrariamente a quanto affermato dal decidente, già in primo grado il ricorrente aveva espressamente invocato la responsabilità del custode, ex articolo 2051 cod. civ. che la relativa tutela era stata altresì richiamata in occasione della precisazione delle conclusioni nel giudizio di gravame, come del resto riportato nel frontespizio della impugnata pronuncia che, avendo erroneamente ritenuto violato il divieto di proposizione di domande nuove, falsamente applicando il disposto dell'articolo 345 cod. proc. civ., il giudice a quo aveva infranto quello dell'articolo 112 cod. proc. civ 3 Le critiche non colgono nel segno. La Corte territoriale non ha affatto escluso che la domanda volta a far valere la responsabilità del custode fosse stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio, ma ha piuttosto rilevato che la linea difensiva in appello era stata articolata esclusivamente con riferimento alla tutela offerta dall'articolo 2043 cod. civ., in tale contesto ritenendo inammissibile il tardivo ripescaggio dell'azione ex articolo 2051 cod. civ. operato in sede di precisazione delle conclusioni. Ed è significativo che lo stesso ricorrente non neghi, in punto di fatto, tale ricostruzione del dialogo processuale, limandosi a confutare un'affermazione - la mancata evocazione della responsabilità del custode nella citazione di prime cure - estranea alle argomentate ragioni della decisione. In ogni caso, considerato che, secondo il non censurato apprezzamento del giudice di merito, la richiesta di rifusione dei danni ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ. era stata abbandonata in sede di gravame, nella fattispecie deve ritenersi operativo il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che esclude la configurabilità del vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa confr. Cass. civ. 31 marzo 2010, numero 7951 Cass. civ. 20 marzo 2006, numero 6094 . 4 Con il secondo mezzo l'impugnante lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta mancanza di prova del nesso di causalità. Sostiene che il thema decidendum del giudizio verteva esclusivamente sulla possibilità che una chiazza di gasolio evaporato potesse costituire insidia stradale, tale da giustificare la responsabilità del custode, ex articolo 2051 o ex articolo 2043 cod. civ., laddove pretendere dall'attore la prova che il punto in cui egli era cascato era anche il punto ove era localizzata l'insidia, strideva con le più elementari leggi della fisica. E invero - sostiene - essendo la caduta avvenuta da un motoveicolo in movimento, giammai l'impatto con il suolo poteva essersi verificato proprio sulla macchia, essendo piuttosto plausibile che fosse localizzabile in prossimità della stessa. Ne derivava, ad avviso dell'esponente, la totale irrilevanza giuridica della mancata impugnazione del passo motivazionale in cui il giudice di prime cure aveva posto in risalto la mancata prova della caduta sul punto in cui era la chiazza . 5 Anche tali rilievi sono eccentrici rispetto alle ragioni della decisione. Il percorso argomentativo con il quale il giudice di merito ha giustificato il suo convincimento andava confutato o contestando che la sentenza del Tribunale avesse due rationes decidendi, ovvero che una di esse non fosse stata criticata in sede di gravame, laddove nessuno di tali rilievi risulta qui svolto, avendo il ricorrente affidato la sua richiesta di cassare l'impugnata sentenza alla deduzione della sostanziale sovrapponibilità della prova del carattere di insidia della macchia d'olio, id est, della sua perdurante pericolosità, con la prova della caduta sul punto in cui era la macchia . Ed è appena il caso di aggiungere che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva ritenuto indimostrata, più che la mera localizzazione dell'incidente, la sua stessa eziologia, così sconfessando quella sovrapponibilità sulla quale l'esponente incentra le sue doglianze. Peraltro il ricorrente, riproponendo il paradigma secondo cui la sicura presenza della chiazza di gasolio nel tratto di strada in cui si era verificata la caduta e la circostanza che questa era avvenuta alle ore 15.35 circa, a distanza di cinque ore soltanto da due precedenti sinistri, avrebbe dovuto indurre il decidente a ritenere provato, per presunzioni gravi, precise e concordanti che vi era stato un terzo incidente determinato dalla medesima anomalia del fondo stradale, svolge, al postutto, censure alla decisione di primo grado, più che a quelle della Corte d'appello e, in ogni caso, censure attinenti a profili di stretto merito della valutazione demandata al giudice di merito, sollecitando una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. 6 In tale contesto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia di quello incidentale tardivamente svolto dal Comune di Genova. La mancanza di un interesse giuridicamente rilevante di quest'ultimo alla deduzione della violazione dell'articolo 334 cod. proc. civ. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto, piuttosto che della sua inefficacia - alla stregua del consolidato principio per cui la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutelando l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantendo soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, esige la specificazione del bene della vita concretamente inciso dal vizio confr. Cass. civ. 12 settembre 2011, numero 18635 - induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.