Il cancello socchiuso non è un benvenuto, anzi …

Una donna entra nel fondo di suo fratello non viene meno l’elemento materiale del reato di ingresso abusivo in fondo altrui se il cancello è solo accostato.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 19326, depositata il 6 maggio 2013. Il caso. Una striscia di terreno posta al confine tra 2 proprietà questo è il motivo del contendere tra una donna e suo fratello. Ma dal tribunale civile si arriva addirittura in sede penale, dove la donna viene ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali e di ingresso abusivo nel fondo altrui, quello di suo fratello appunto. Secondo l’imputata manca l’elemento oggettivo del reato. L’imputata si rivolge dunque ai giudici di Cassazione, contestando la ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di ingresso abusivo in fondo altrui e il mancato riconoscimento della legittima difesa in relazione ad entrambi i reati. Cancello accostato. La Cassazione, dal canto suo, ritiene infondata la pretesa di escludere l’elemento materiale del primo reato solo perché l’imputata si era introdotta nel fondo del fratello dalla parte in cui questo non era recintato, essendo comunque presente un cancello che, seppur tenuto accostato, «manifestava, in modo chiaro», la volontà della persona offesa di «interdire ai terzi l’accesso». La S.C., ritenendo insussistente anche l’asserita legittima difesa in ordine al reato di lesioni personali, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 febbraio – 6 maggio 2013, numero 19326 Presidente Ferrua – Relatore Lapalorcia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1-3-2012, il Giudice di pace di Biancavilla riconosceva S L. responsabile dei reati di lesioni personali e di ingresso abusivo nel fondo altrui, in danno del fratello G L. , con il quale erano in atto controversie civili per la proprietà di un striscia di terreno posta al confine tra le due proprietà. 2. Riteneva il primo giudice che, per quanto la p.o. non potesse ritenersi del tutto attendibile dati i pessimi rapporti con la sorella, era tuttavia emerso in modo certo, grazie ad una serie di ulteriori elementi, tanto che l'imputata era stata autrice di lesioni nei suoi confronti, sia pure commesse a mani nude e non, a differenza dalla contestazione, con l'uso di una tegola, quanto che il fatto era avvenuto nella proprietà del L. . Era infatti pacifico che la prevenuta, il marito di questa e la loro figlia si erano introdotti nel fondo della p.o. per riprenderlo con una telecamera mentre egli si trovava su terreno ritenuto della prima, e questa, quando il fratello li aveva raggiunti strattonando la nipote per i polsi onde farle cadere la telecamera, lo aveva colpito e graffiato. 3. Con ricorso personale articolato in tre doglianze, l'imputata deduceva, nell'ambito del secondo motivo, cui logicamente spetta priorità, vizio motivazionale in punto valutazione della testimonianza della vicina di casa G. , dalla quale si evincerebbe mancanza dell'elemento oggettivo del reato di ingresso abusivo in fondo altrui da un lato perché la L. ed i familiari erano entrati nella proprietà del fratello da un lato dove esso non era recintato - in quanto un tutt'uno con la confinante proprietà alla quale si accedeva da un cancello tenuto sempre accostato-, dall'altro perché la necessità dell'accesso, che esclude il reato, era rappresentata dall'esigenza di filmare il fratello che, secondo la teste G. , stava danneggiando il I fondo dell'imputata. Con le altre doglianze lamentava in sostanza violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della legittima difesa in relazione ad entrambi i reati, costituendo l'uno - l'ingresso abusivo in fondo altrui - reazione al danneggiamento posto in essere dal L. , l'altro - le lesioni personali - reazione allo strattonamento nei confronti della figlia della L. del pari posto in essere dalla p.o. - che versava già in situazione illecita - per impedirle di riprenderlo. 4. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. 2. I punti della sentenza che la ricorrente contesta facendo leva sulla testimonianza G. , sono, in ordine logico, sostanzialmente due e cioè la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di ingresso abusivo in fondo altrui e il mancato riconoscimento della legittima difesa in relazione ad entrambi i reati. 3. Sotto il primo profilo si osserva che non è fondata la pretesa di escludere l'elemento materiale del primo reato sol perché la famiglia della L. si sarebbe introdotta nel fondo del fratello dalla parte in cui questo, confinando con le ragioni di un vicino, non era recintato, essendo comunque presente, come risulta dal provvedimento impugnato, un cancello - che l'imputata, il marito e la figlia avevano dovuto varcare per accedere alla proprietà del parente - il quale, sia pure tenuto accostato dal vicino del L. , manifestava, in modo chiaro, la volontà di quest'ultimo di interdire ai terzi l'accesso. 4. D'altro canto il profilo di doglianza inerente alla legittima difesa per tale reato è di scarsa consistenza fondando sul dato, meramente assertivo e non delegabile, in presenza di contenzioso tra le parti in punto di confini tra le due proprietà, al giudizio della teste G. , che il L. si trovasse su terreno della sorella e che lo stesse danneggiando risulta del resto che la stessa teste avesse riferito, più semplicemente, di lavori in atto da parte del L. . Con la conseguenza che, secondo quanto già ritenuto dal primo giudice, è irrilevante, al fine di escludere l'abusività dell'accesso, l'esigenza della donna di filmare l'azione asseritamente illecita del fratello. 5. Con pari ragione è stata esclusa l'esimente anche con riferimento al reato di lesioni, invocata nel ricorso sempre richiamando l'azione illecita posta in essere dal fratello danneggiamento seguita dalla reazione di questi altrettanto illecita strattonamento al tentativo della nipote di filmarlo, valorizzando la circostanza che egli aveva afferrato la giovane per i polsi anziché afferrare direttamente la videocamera, come sarebbe stato logico se l'intento fosse stato solo quello di non essere ripreso. 6. Al contrario va osservato che, come correttamente argomentato in sentenza con giudizio in fatto il quale, per essere immune da vizi logici, è insindacabile in questa sede, la condotta dell'imputato che, deposti gli arnesi da lavoro che aveva in mano tra i quali un'accetta, si era avvicinato alla nipote, su terreno di sua proprietà, per impedirle le riprese mediante videocamere, non può integrare, come chiaramente indicato dallo strattonamento della stessa per i polsi all'evidente fine di farle abbandonare la presa della telecamera, pericolo attuale di offesa ingiusta. Senza contare anche la sproporzione dell'asserita “difesa” da parte dell'imputata, che, a fronte dello strattona merito di cui sopra, pose in essere una violenta aggressione ai danni del fratello. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.