Arrivano nuove istruzioni per la platea dei salvaguardati

Attenta verifica delle condizioni di accesso per i soggetti cessati dalle attività lavorative e situazioni in cui è necessaria la presentazione delle istanze alle Commissioni istituite presso le Dtl. Questi gli aspetti analizzati dall’INPS, nel messaggio numero 6645 del 22 aprile, sulla questione salvaguardati.

Condizioni di accesso immutate fino alla decorrenza della pensione. In riferimento alle operazioni di salvaguardia per i 65.000 articolo 24 d.l. numero 201/2011 e per i 55.000 articolo 22 d.l. numero 95/2012 , l’INPS – con il messaggio numero 6645/2013 del 22 aprile - ricorda che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti alla Riforma devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione stessa, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile. Nello specifico, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve parimenti sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico. Con il messaggio numero 4678 del 18 marzo 2013 era stato comunicato che, in base a quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 6/2013, i lavoratori cessati dal rapporto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza per l’accesso al beneficio della salvaguardia dei 55.000 alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013. Tali disposizioni sono state integrate con i chiarimenti forniti nel messaggio numero 5445 del 2 aprile 2013. Quando è sufficiente l’originario provvedimento di accoglimento I lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio salvaguardia dei 65.000 siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che però siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 - ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per usufruire del beneficio ex articolo 22 d.l. numero 95/2012 ed ex Decreto Interministeriale 8.10.2012. e quando è necessaria la presentazione di una nuova istanza entro il 21 maggio. Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali non hanno mai inoltrato richiesta alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.

TP_LAV_13msgINPS6645