Cinque per mille, istruzioni per l’uso

Nella circolare numero 7/E del 20 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate riepiloga i termini per gli adempimenti a carico di enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche per l’ammissione al beneficio del cinque per mille, confermato senza modifiche dalla Legge di Stabilità 2014.

Confermato senza modifiche l’istituto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014 ai fini dell’applicabilità del contributo, infatti, la Legge di Stabilità 2014 articolo 1, comma 205 ha richiamato la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate che, nella circolare numero 7/E del 20 marzo 2014, riepiloga i termini per gli adempimenti per l’ammissione al beneficio degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, ricordando che, in riferimento alle tipologie dei soggetti cui può essere destinato il contributo e alle modalità per accedere al beneficio, restano valide le indicazioni fornite nella circolare numero 6/E del 21 marzo 2013. Domanda di iscrizione. Gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la domanda di ammissione al beneficio all’Agenzia delle Entrate a partire dal 21 marzo 2014 data di apertura del canale telematico ed entro il 7 maggio 2014. La domanda va presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni. Qualora, a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione, detti enti e associazioni rilevino che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. La richiesta va presentata entro il 20 maggio 2014, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA. Dichiarazione sostitutiva. Il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo deve essere attestato tramite la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 , che deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia delle entrate per gli enti di volontariato o all’Ufficio del CONI territorialmente competente per le associazioni sportive dilettantistiche entro il 30 giugno 2014. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione. Regolarizzazione delle domande. Gli enti che “non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” articolo 2, comma 2, D.L. numero 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, numero 44 , provvedono a trasmettere la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre, possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 258 euro, che va versata con il Modello F24 codice tributo 8115 e non può essere pagata mediante compensazione. Pubblicazione degli elenchi. Entro il 14 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it gli elenchi degli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, e, per quanto riguarda enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, l’elenco degli enti iscritti al contributo corretto a seguito delle segnalazioni degli errori di iscrizione, trasmesse entro il 20 maggio 2014. Al termine delle attività amministrative di controllo, l’Agenzia delle Entrate pubblica gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi. fonte www.fiscopiu.it

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