E’ oramai quasi diventata una prassi laddove la questione oggetto di decisione da parte della Corte Costituzionale è di rilevante ed immediato impatto, la Consulta anticipa il dispositivo della sentenza che verrà emessa. Così è avvenuto anche in occasione dell’udienza e della camera di consiglio fissata per l’esame della questione di legittimità costituzionale in via incidentale del decreto Salva ILVA sollevata dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Taranto.
Un’udienza che rappresenta la seconda puntata della vicenda di costituzionalità del decreto Salva ILVA ed infatti, il 13 febbraio scorso, la Corte Costituzionale, con due distinte ordinanze, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzioni promossi dal Procuratore di Taranto ed aventi ad oggetto sia il decreto salva Italia che la successiva legge di conversione. Peraltro, le ragioni dell’inammissibilità del conflitto di attribuzioni erano legate proprio alla circostanza che già era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme in via incidentale. Il verdetto appare chiaro. La Corte Costituzionale ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, d.l. n. 207/2012, convertito dalla legge n. 231/2012. Le norme scrutinate. Si tratta di quelle norme che, da un lato, prevedevano per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la competenza del Ministero dell’Ambiente a riesaminare l’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata all’ILVA S.p.A e consentire la prosecuzione dell'attività produttiva. Dall’altro lato, quelle norme consentono la prosecuzione dell’attività industriale anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento . In tale caso - prosegue il quarto comma dell’art. 1 - i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1 . Fondamentali saranno le motivazioni con le quali la Corte ha ritenuto di poter giungere a quella decisione, ma, intanto, le indicazioni contenute nel dispositivo sono già qualcosa del quale prendere atto. Nessuna interferenza nelle funzioni giurisdizionali. Ebbene, secondo il comunicato stampa quella decisione è stata deliberata anche in base alla considerazione che le norme censurate non violano i parametri costituzionali evocati in quanto non influiscono sull’accertamento delle eventuali responsabilità . Peraltro, la Consulta pare sottolineare che il decreto legge non interferisce in nessuna delle possibili direzioni degli accertamenti penali sul caso ILVA. Da un lato, non interferisce sull’accertamento delle responsabilità nell’ambito del procedimento penale in corso davanti all’autorità giudiziaria di Taranto il quale - come abbiamo ricordato pochi giorni fa commentando la pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato gli arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva e Luigi Capogrosso - prosegue il suo iter . In fondo, la lettura del decreto Salva ILVA non appare neppure aver l’effetto di rendere penalmente rilevanti comportamenti già compiuti e già all’esame della magistratura pugliese. Dall’altro lato, poi, la legge non sembra interferire neppure sull’accertamento delle responsabilità derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell’autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento. Come dire se quell’autorizzazione ambientale integrata dovesse essere illegittima, l’ordinamento mette a disposizione gli opportuni strumenti giurisdizionali i ricorsi davanti al giudice amministrativo e - perché no ma la percorribilità di quest’ipotesi richiede l’esame di complesse e sempre dibattute questioni - l’eventuale disapplicazione di quell’autorizzazione da parte del giudice penale. Ed inoltre, laddove chi dovrà attenersi alle prescrizioni dell’ autorizzazione integrata ambientale riesaminata dovesse violare quelle disposizioni, l’azione penale spettante alla magistratura è salva e del resto non potrebbe non esserlo .