Per l’accoglimento della domanda decisivi sono i termini prescrizionali

Se le pene per la cui esecuzione è richiesta l’estradizione sono da considerarsi estinte secondo la disciplina italiana, la domanda di estradizione non può essere accolta, non sussistendo le condizioni previste dall’art. 10 della Convenzione europea di estradizione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11928 del 12 marzo 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Polonia nei confronti di un suo cittadino, condannato dall’autorità giudiziaria del paese d’origine sempre con sospensione condizionale della pena per molteplici reati. L’uomo, però, negava il suo consenso all’estradizione. La Corte territoriale negava che le pene inflitte all’estradando dovessero considerarsi prescritte alla luce della disciplina italiana in materia art. 172 c.p. . Per questo, doveva trovare applicazione l’art. 10 della Convenzione europea di estradizione, ai sensi del quale la relativa domanda non può essere accolta se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta . Inoltre, l’art. 172, ult. comma, c.p. afferma che la prescrizione non si determina quando, nel tempo necessario all’estinzione, l’interessato riporta una condanna per fatti della stessa indole. Nel caso di specie, tale effetto si connetterebbe alla sentenza riguardante un fatto di indole analoga a quella cui si riferiscono i provvedimenti antecedenti, che sarebbe successivo al passaggio in giudicato delle relative sentenze. Il difensore dell’uomo ricorre per cassazione, sostenendo che occorre applicare, nel caso in esame, il comma 5 dell’art. 172 c.p. che, in presenza di un termine o di una condizione per l’esecuzione della pena, aggancia alla scadenza del termine o al verificarsi della condizione la decorrenza del periodo utile alla prescrizione, avendo particolare riguardo alla data dal provvedimento con il quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte. Occorre stabilire il momento di decorrenza della prescrizione. La Corte territoriale ha applicato l’art. 172, ult. comma, c.p., secondo il quale la pena non si estingue se il condannato, durante il tempo necessario alla prescrizione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole e ciò si è verificato nel caso in esame . Il reato impeditivo è tale a condizione che sia stato commesso durante il tempo necessario per la prescrizione. Nel caso di specie, esso è addirittura antecedente alla data in cui era divenuta irrevocabile la terza delle sentenze di condanna con la conseguenza che non può esplicare il ruolo assegnatogli. Da considerare anche che, quando per l’esecuzione di una pena è necessario il verificarsi di una determinata condizione, il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui essa si verifica. Mancano le condizioni per l’estradizione. Il ricorso è meritevole di accoglimento le pene per la cui esecuzione è richiesta l’estradizione sono da considerarsi estinte secondo la disciplina italiana, con la conseguenza che mancano le condizioni previste dall’art. 10 della Convenzione europea di estradizione affinché la domanda di estradizione possa essere accolta. Infatti, il reato che dovrebbe esplicare un effetto impeditivo dell’estinzione è stato commesso ben prima del momento in cui la prescrizione ha iniziato a decorrere. Conseguentemente, le pene per la cui esecuzione è richiesta l’estradizione devono considerarsi prescritte secondo la disciplina nazionale mancando le condizioni per l’accoglimento della domanda. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio e l’imputato rimesso in libertà.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 dicembre 2013 – 12 marzo 2014, n. 11928 Presidente Milo – Relatore Leo Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza n. 22/13E con la quale la Corte d'appello di Firenze, in data 02/08/2013, ha dichiarato sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Polonia nei confronti di S.P. . Risulta dagli atti e dal provvedimento impugnato, ed è incontroverso, che l'Autorità giudiziaria polacca ha tre volte condannato il S. , tutte le volte con sospensione condizionale della pena inflitta - con sentenza 07/02/2001, irrevocabile dal 14/02/2001, alla pena di un anno di reclusione per un reato di danneggiamento commesso il omissis - con sentenza 16/02/2001, irrevocabile dal 23/02/2001, alla pena di due anni di reclusione per un fatto di rapina e lesioni personali commesso il omissis - con sentenza 09/04/2001, irrevocabile dal 07/09/2001, alla pena di due anni di reclusione per un fatto di lesioni personali commesso il omissis . Risulta inoltre dagli atti trasmessi con la richiesta di estradizione che, con provvedimento del 12/12/2001, la sospensione condizionale delle pene inflitte era stata revocata. Va ancora aggiunto che, con sentenza del 19/01/2004, S. è stato ulteriormente condannato, alla pena di due anni di reclusione, per una aggressione ad un pubblico ufficiale, fatto commesso il omissis . Con un provvedimento del 12/11/2008, su richiesta del diretto interessato, è stato disposto il cumulo delle pene indicate, con residuo esigibile pari a quattro anni e sei mesi di reclusione. Il provvedimento de quo è divenuto definitivo in data 26/02/2009. Dopo avere appreso della presenza dell'interessato in Italia, la Repubblica di Polonia ne ha sollecitato l'estradizione. In occasione della convalida del suo arresto, S. ha negato il proprio consenso. 2. Prendendo in considerazione alcuni dei rilievi difensivi, la Corte territoriale ha negato che le pene inflitte all'estradando debbano considerarsi prescritte alla luce della disciplina italiana in materia art. 172 cod. pen. , e che dunque debba trovare applicazione l'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione, per effetto del quale le relativa domanda non può essere accolta se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta”. La Corte territoriale ha richiamato l'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen., a mente del quale la prescrizione non si determina quando, nel tempo necessario all'estinzione, l'interessato riporta una condanna per fatti della stessa indole. Nel caso di specie, tale effetto si connetterebbe alla sentenza del 19/01/2004, riguardante un fatto di indole analoga a quella cui si riferiscono i provvedimenti antecedenti, che sarebbe successivo al passaggio in giudicato delle relative sentenze. 3. Con un unico motivo di ricorso il difensore di R. denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lettera b , cod. proc. pen., l'asserita violazione dell'art. 172, primo, quinto e sesto comma, cod. pen., nonché dell'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione. Preliminarmente si richiama l'orientamento per il quale, affinché risulti ostativa all'estinzione della pena, la condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione deve riferirsi ad un reato commesso successivamente all'inizio del termine della prescrizione medesima. Ciò posto, assume il ricorrente che il termine prescrizionale, nei casi di specie, non avrebbe preso a correre con il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, dovendosi piuttosto applicare il quinto comma dell'art. 172 cod. pen., il quale, in presenza di un termine o di una condizione per l'esecuzione della pena, aggancia alla scadenza del termine od al verificarsi della condizione la decorrenza del periodo utile alla prescrizione. Occorrerebbe avere riguardo, in particolare, alla data del provvedimento con il quale era stata disposta la revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte, cioè al 12/12/2001. Con la conseguenza che il fatto ritenuto ostativo alla prescrizione delle pene irrogate in precedenza aggressione a pubblico ufficiale del 17/03/2001 , erroneamente valorizzato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen., risulterebbe invece antecedente alla corsa del termine prescrizionale, e dunque inidoneo ad evitare l'effetto estintivo. In ogni caso, anche connettendo la decorrenza del termine prescrizionale al passaggio in giudicato delle singole sentenze, per l'ultima tra esse il fatto asseritamente ostativo all'estinzione risulterebbe comunque antecedente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, poiché in effetti le pene per la cui esecuzione è richiesta l'estradizione del S. devono considerarsi estinte secondo la disciplina italiana, con la conseguenza che mancano, a norma dell'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione, le condizioni per l'accoglimento della domanda. 2. Va premesso che la disciplina nazionale riferibile al caso di specie fissa in dieci anni il termine di prescrizione per tutte le pene inflitte al ricorrente, considerate singolarmente e, finanche, cumulativamente. Come si è visto, si tratta della reclusione per due anni in due casi e della reclusione per un anno nel terzo caso . Il primo comma dell'art. 172 cod. pen., stabilisce che la prescrizione maturi in un tempo di durata doppia rispetto a quella della sanzione detentiva, e comunque non inferiore a dieci anni. 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'ultima parte dell'ultimo comma del citato art. 172, secondo cui la pena non si estingue se il condannato, durante il tempo necessario alla prescrizione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. Il riferimento valorizza la già citata sentenza del 19/01/2004, con la quale S. è stato condannato a pena detentiva per un fatto commesso il omissis . Si è trascurato, per altro, che il reato impeditivo” è tale a condizione che sia stato commesso durante il tempo necessario per la prescrizione, e che dunque l'effetto non si produce quando il reato sia stato commesso prima che inizi la corsa del termine. Il principio è pacificamente accolto nella giurisprudenza di questa Corte, e corrisponde al tenore letterale della norma che regola la materia Sez. 1, Sentenza n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, rv. 253975 Sez. 1, Sentenza n. 18990 del 07/04/2004, Turco, rv. 227984 Sez. 1, Sentenza n. 5316 del 06/12/1993, Spazzali, rv. 196363 Sez. 3, Sentenza n. 485 del 04/02/1980, La Mattina, rv. 144330 Sez. 1, Ordinanza n. 1589 del 12/05/1971, Mocciaro, rv. 119044 . La Corte territoriale, dunque, avrebbe dovuto verificare che il reato cui si riferisce la sentenza del 2004 fosse stato commesso mentre già correvano i termini prescrizionali delle tre pene per la cui esecuzione è stata formulata la richiesta estradizionale. Diviene quindi essenziale stabilire il momento di decorrenza della prescrizione per le sanzioni inflitte al S. . Con l'immediata precisazione che, in effetti, il reato a presunto effetto impeditivo” è addirittura antecedente alla data in cui era divenuta irrevocabile la terza delle sentenze di condanna, rispetto alla quale dunque, e certamente, non potrebbe esplicare il ruolo assegnatogli della Corte d'appello di Firenze. 2.2. Si è visto a suo tempo che tutte le pene in questione erano state oggetto di sospensione condizionale, poi revocata, con unico provvedimento, il 12/12/2001. Stabilisce la legge italiana art. 172, comma 5, cod. pen. che, quando per l'esecuzione di una pena è necessario il verificarsi di una determinata condizione, il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Ora, nella giurisprudenza di questa Corte si fronteggiano due orientamenti circa l'identificazione del concetto di condizione verificata”. Secondo un primo indirizzo - che concerne anche l'istituto della sospensione condizionale della pena - dovrebbe aversi riguardo al fattore che determina la fine dell'effetto sospensivo, indipendentemente dalla data del relativo accertamento in sostanza, si tratterebbe del momento in cui viene commesso il reato a cagione del quale la precedente sospensione condizionale dovrà essere revocata da quel momento, e non dall'epoca del conseguente provvedimento di revoca, comincerebbe a correre il termine prescrizionale della pena già condizionalmente sospesa Sez. 1, Sentenza n. 10924 del 13/01/2012, Gargiulo, rv. 252553 Sez. 1, Sentenza n. 26748 del 21/05/2009, Papallo, rv. 244714 Sez. 1, Sentenza n. 18552 del 05/03/2009, Canarecci, rv. 243644 Sez. 1, Sentenza n. 40678 del 16/10/2008, Narzisi, rv. 241562 Sez. 1, Sentenza n. 41574 del 12/12/2006, Capetta, rv. 236015 Sez. 1, Sentenza n. 17346 del 11/04/2006, Petrella, rv. 233882 . Un secondo e contrapposto orientamento, che sembra ormai prevalere, collega invece il verificarsi della condizione al momento in cui viene accertata la sussistenza delle condizioni per la revoca, e questa viene definitivamente disposta. Tale indirizzo, com'è ovvio, posticipa la decorrenza del termine prescrizionale al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo reato e del contestuale provvedimento di revoca, se non addirittura ad un'epoca ancora successiva, per il caso di revoca disposta separatamente Sez. 1, Sentenza n. 13414 del 21/02/2013, Strusi, rv. 255647 Sez. 1, Sentenza n. 22707/13 del 05/12/2012, Mirabella, rv. 256481 Sez. 1, Sentenza n. 46991 del 24/10/2012, Jacovitti, rv. 253974 Sez. 1, Sentenza n. 21008 del 24/01/2012, Mignemi, rv. 253548 Sez. 1, Sentenza n. 30593 del 13/05/2011, Ferrazzo, rv. 251105 Sez. 1, Sentenza n. 616/2010 del 02/12/2009, Moscovita, rv. 245982 Sez. 1, Sentenza n. 29856 del 24/06/2009, De Angeli, rv. 244317 Sez. 1, Sentenza n. 12466 del 11/03/2009, Armento, rv. 243498 . 2.3. Il Collegio ritiene senz'altro preferibile il secondo tra gli orientamenti citati. La tesi opposta viene essenzialmente giustificata sulla base di tre argomenti. Il primo è che i tempi di accertamento giudiziale sono variabili, e non controllabili dall'interessato, di talché non potrebbe farsi operare in danno di quest'ultimo, e della sua aspettativa d'una prescrizione della pena in precedenza inflitta, il ritardo derivante dalle procedure di verifica dell'attuarsi della condizione. Il secondo, reso esplicito solo talvolta, è che l'accertamento della condizione risolutiva ha una funzione essenzialmente ricognitiva, e non costitutiva, di talché sarebbe perfettamente logico che la corsa della prescrizione cominci dall'avveramento del fatto condizionante. Da ultimo, la soluzione prescelta sarebbe la sola compatibile con la lettera della norma, la quale, come già detto, allude ad al giorno in cui la condizione si è verificata”, e non al giorno in cui tale evento viene accertato dal giudice. Non si tratta di argomenti risolutivi. In primo luogo va colta l'anomalia di un ragionamento che implica la corsa del termine prescrizionale in una situazione in cui la pena non può essere eseguita. La logica dell'estinzione presuppone all'evidenza un atteggiamento di inerzia della istituzione preposta ad attuare i provvedimenti punitivi. La legge intende che i consociati non siano esposti troppo a lungo alle conseguenze di detta inerzia, con il risultato dell'esecuzione di pene ormai intollerabilmente lontane non solo dal fatto, ma dalla stessa conclusione del processo. È vero che tale ultimo effetto si produce, ed anzi si amplifica, posponendo la decorrenza del termine prescrizionale. Ma se tale decorrenza viene collegata al fatto cui può connettersi la revoca, il tempo della prescrizione non è più tempo di inerzia del magistero punitivo, e resta stravolta la stessa giustificazione funzionale dell'istituto. Il paradosso, com'è ovvio, può spingersi fino alla constatazione della prescrizione di pene che non avrebbero mai potuto essere eseguite lungo l'intero corso del relativo termine. D'altra parte l'orientamento qui disatteso sembra presupporre, talvolta esplicitamente, un automatismo di effetti della condizione” risolutiva, che conferisce al relativo accertamento una funzione ricognitiva. Ciò non è vero sempre. Basti pensare, proprio in tema di sospensione condizionale della pena, ai casi c.d. di revoca facoltativa”, regolati dal comma 2 dell'art. 168 cod. pen. La sospensione accordata per un primo reato, in caso di commissione di un reato ulteriore con pena che non implica nel complesso il superamento dei limiti fissati all'art. 163, può essere revocata o non dal secondo giudice, a seconda dell'indole e della gravità del reato. Una valutazione in fatto, eminentemente discrezionale, la cui sfavorevole conclusione dal punto di vista del condannato ha valore propriamente costitutivo della condizione. Il compimento del nuovo reato, in sé considerato, è elemento necessario ma non sufficiente della fattispecie. Più in generale, sembra chiaro che un fatto produttivo di conseguenze negative in punto di godimento dei diritti fondamentali della persona l'avere il condannato con pena sospesa commesso un nuovo reato può esplicare gli effetti in questione solo nel momento in viene accertato secondo le forme e con le garanzie previste dall'ordinamento. Non a caso la pena già sospesa non è eseguibile fino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca della sospensione la condizione” cui la legge subordina l'esecuzione è, in sostanza, una revoca efficace della sospensione. 3. Può tornarsi al caso di specie con soluzioni utili per la decisione. Il termine prescrizionale per le pene inflitte al S. ha iniziato a decorrere, al più presto, dal 12/12/2001 o anche in seguito, se il provvedimento di revoca della sospensione condizionale era stato assoggettabile o assoggettato ad una qualche forma di impugnativa . Il reato che dovrebbe esplicare un effetto impeditivo” dell'estinzione, in base all'ultimo comma dell'art. 172 cod. pen., è stato commesso ben prima il OMISSIS , e dunque non può esplicare l'effetto assegnatogli dalla Corte territoriale. Ne consegue che le pene per la cui esecuzione è richiesta l'estradizione devono considerarsi prescritte, secondo la disciplina nazionale, al dicembre 2011. Ciò comporta, per quanto rilevato in apertura, che mancano le condizioni per l’accoglimento della domanda presentata dallo Stato polacco. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio. Poiché S. risulta ancora soggetto a provvedimenti limitativi della libertà personale, va disposta la sua immediata liberazione. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e all’art. 203 delle relative disposizioni di attuazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché non sussistono le condizioni per l’estradizione verso la Polonia. Ordina la rimessione in libertà del ricorrente S.P. se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 203 disp. att. cod. proc. pen