Non sono esigibili crediti contributivi nei confronti di un’ impresa che sia dotata di personalità giuridica e con familiare socio.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5322 del 7 marzo 2014. Il caso. Un imprenditore propone opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva preteso nei suoi confronti la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 2000-2003 alla gestione commercianti dello stesso istituto previdenziale, dalla sua ex moglie, conduttrice di fatto dell’impresa della quale il medesimo opponente era socio al 50%, dopo aver ritenuto che siffatta pretesa non poteva essere azionata nei confronti di un’impresa dotata di personalità giuridica e del socio personalmente. Tale decisione viene poi confermata in appello, per cui propone ricorso in Cassazione l’INPS avverso detta decisione. L’INPS chi coadiuva il titolare nella gestione d’azienda deve pagare. In particolare l’ente previdenziale rileva che all’esito degli accertamenti era emerso che la società in esame era costituita da due soci, l’imprenditore opponente e suo fratello, mentre l’ex coniuge, pur non rivestendo la carica di socio, ricopriva quella di componente del consiglio di amministrazione, inoltre era anche stata nominata direttrice responsabile della società in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione. Per questi motivi, a detta del ricorrente, la donna in quanto conduttrice dell’azienda, avrebbe dovuto essere iscritta nell’apposita gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS. Conseguentemente, l’Ente suddetto, in base all’articolo 1 l. numero 1367/60, modificato dall’articolo 1, comma 203, l. numero 662/1996, chiede di accertarsi se il socio di una società a responsabilità limitata sia tenuto a versare i contributi dovuti presso la gestione previdenziale commercianti, di cui alla legge numero 613/1996, per il coniuge, sia pur separato, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e sia, nel contempo, in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge o altri regolamenti per l’espletamento della stessa attività lavorativa. Non sussiste obbligo assicurativo per l’ex coniuge La Corte, osserva che le disposizioni richiamate dal ricorrente sull’assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, non si applicano, per espressa previsione normativa, alle imprese con personalità giuridica. Inoltre, pur prescindendo dalla causa di esclusione dell’applicabilità dell’obbligo assicurativo, resta il fatto controverso che la donna, non era socio della srl, per cui nemmeno poteva porsi la questione della titolarità dell’impresa, e di familiare coadiutore preposto al punto vendita, essendo la medesima già separata dall’ex coniuge. Infine avendo la Corte di merito, accertato che la carenza di indagini sulla natura dell’attività svolta non consentiva di escludere la possibilità che questa fosse di tipo subordinato, in nessun caso poteva essere preteso per la sua posizione, il rispetto del predetto obbligo contributivo d’iscrizione presso la gestione commercianti ai fini della contestata esazione contributiva. In definitiva, e per questi motivi i giudici concludono rigettando il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 dicembre 2013 – 7 marzo 2014, numero 5322 Presidente Canevari – Relatore Berrino Svolgimento del processo Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano accolse l'opposizione proposta da Z.R. avverso la cartella esattoriale con la quale l'Inps aveva preteso nei suoi confronti la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 2000 - 2003 alla gestione commercianti dello stesso istituto previdenziale dal coniuge separato B.L. , conduttrice di fatto della P & amp B s.r.l. della quale il medesimo opponente era socio al 50%, dopo aver ritenuto che siffatta pretesa non poteva essere azionata nei confronti di un'impresa dotata di personalità giuridica e del socio personalmente. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano, sollecitata dall'impugnazione dell'Inps che si era lamentato del fatto che in conseguenza della suddetta decisione si veniva a determinare un vuoto di tutela previdenziale per la figura del coadiutore di impresa commerciale il cui titolare non era iscrivibile nella gestione commerciante e in cui il familiare coadiutore non era socio. La Corte territoriale, nel respingere il gravame, ha ribadito che le disposizioni della legge numero 1397 del 1960, costituenti la base normativa del preteso credito contributivo, non si applicano alle imprese aventi personalità giuridica e che al riguardo nulla ha innovato l'articolo 1 della legge numero 662 del 1996. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps con due motivi. Resiste con controricorso Z.R. . Rimane solo intimata la Esatri s.p.a. Motivi della decisione 1. Col primo motivo l'Inps denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960 numero 1397, come modificata dall'articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, nonché dell'articolo 2 della stessa legge numero 1397/1960 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., sostenendo di non condividere la decisione impugnata fondata esclusivamente sulla disposizione di cui all'articolo 2 della legge numero 1397 del 1960 che esclude espressamente la sua stessa applicazione alle imprese dotate di personalità giuridica. In particolare, l'ente previdenziale fa rilevare che all'esito degli accertamenti era emerso che la società in esame era costituita dai soci P.R. e Z.R. , ognuno dei quali aveva conferito il 50% del capitale sociale, mentre il coniuge separato del secondo, vale a dire B.L. , pur non rivestendo la carica di socio, ricopriva quella di componente del consiglio di amministrazione a decorrere dal 27/1/1994 inoltre, la medesima era stata nominata responsabile ai sensi della legge numero 1 del 4/1/1990 ed era stata autorizzata dal Comune di Buccinasco ad esercitare attività di estetista, attività, questa, svolta dalla B. nella sua qualità di direttrice responsabile del centro estetico in modo autonomo senza vincoli di subordinazione. Aggiunge l'ente ricorrente che la B. , quale conduttrice di fatto dell'azienda, avrebbe dovuto essere iscritta nell'apposita gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps. Tanto premesso in fatto, l'Inps rileva che l'articolo 1, comma 203, della legge 662 del 1996, nel riformulare l'articolo 1 della legge numero 1397 del 1960, ha inteso imporre l'iscrizione presso la gestione commercianti, obbligo assicurativo in precedenza limitato ai titolari di imprese individuali ed ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, anche ai soci di società a responsabilità limitata. Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 2 della legge numero 1397/1960 si limiterebbe ad escludere le imprese con personalità giuridica dal novero dei destinatari delle norme che sanciscono l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa dei commercianti, ma secondo il ricorrente ciò non avrebbe consentito alla controparte, nella sua qualità di socio di società a responsabilità limitata, di sottrarsi dal predetto obbligo, atteso che dalla lettera dell'articolo 1 della stessa legge numero 1397/1960, cosi come modificato dal comma 203 dell'articolo 1 della legge numero 662/1996, si desumerebbe che tale obbligo sussiste per i soggetti titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado. L'Inps mette poi in rilievo il fatto che in sede di accertamento ispettivo la B. , benché separata dal marito Z. , aveva dichiarato di convivere con quest'ultimo e che, in ogni caso, la medesima conduceva di fatto l'azienda quale familiare coadiutrice del socio di capitale Z.R. . Da tutto ciò l'Inps ricava il convincimento che, nel caso dell'affine che coadiuva il titolare nella gestione dell'azienda, ciò che rileva ai fini della sua iscrizione presso la gestione commercianti istituita presso lo stesso istituto previdenziale è la sola circostanza oggettiva dello svolgimento da parte del coadiutore di un'attività commerciale. Alla stregua di quanto finora esposto l'Inps chiede di accertarsi se in base all'articolo 1 della legge numero 1397/1960, modificato dall'articolo 1, comma 203, della legge numero 662/1996, il socio di una società a responsabilità limitata sia tenuto a versare i contributi dovuti presso la gestione previdenziale commercianti, di cui alla legge numero 613/1996, per il coniuge, sia pur separato, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e sia, nel contempo, in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge o dai regolamenti per l'espletamento della stessa attività lavorativa. 2. Col secondo motivo l'ente previdenziale denunzia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto determinate della controversia rappresentato dal verbale di accertamento ispettivo dal quale era emerso che la B. aveva svolto attività di direttrice responsabile del centro estetico in modo autonomo senza vincolo di subordinazione ed aveva organizzato, altresì, l'intera attività aziendale per il perseguimento dell'oggetto sociale, coordinando l'operato del personale dipendente. Assume il ricorrente che se i giudici d'appello avessero esaminato tali elementi sarebbero pervenuti ad una conclusione assolutamente diversa da quella adottata, per la quale la carenza di accertamenti amministrativi sulla natura dell'attività espletata dalla B. non consentiva di escludere che questa non fosse soggetta all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratrice dipendente. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. Anzitutto, la legge numero 1397 del 27 novembre 1960, concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, nel contemplare all'articolo 1 le persone assistibili, indica gli esercenti delle piccole imprese commerciali, nonché gli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le condizioni rappresentate dal fatto che essi siano titolari o conduttori in proprio di imprese, che abbiano la piena responsabilità dell'azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, che partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con continuità e che siano muniti dell'abilitazione per l'esercizio della loro attività. All'ultimo comma dello stesso articolo 1 è, inoltre, stabilito che il suddetto obbligo assicurativo incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sé, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonché per i rispettivi familiari a carico. Tuttavia, le disposizioni appena riassunte dell'articolo 1 della legge numero 1397 del 27 novembre 1960 sull'assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, non si applicano, per espressa previsione del successivo articolo 2, comma 2, della stessa legge, alle imprese con personalità giuridica. Orbene, la successiva norma di cui all'articolo 1, comma 203, della legge numero 662 del 23 dicembre 1996 contenente misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza non ha inciso sulla predetta esclusione, tant'è vero che essa si è limitata a stabilire i requisiti per la predetta iscrizione obbligatoria. Infatti, il comma 203 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, numero 662 stabilisce quanto segue L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, numero 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti a siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita b abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata c partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza d siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli . In pratica, solo per i soci di società a responsabilità limitata e per i familiari coadiutori preposti al punto vendita la predetta norma non richiede la condizione che essi abbiano la piena responsabilità dell'impresa e che assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi. Tuttavia, pur prescindendo dalla causa di esclusione di applicabilità dell'obbligo assicurativo in esame alle imprese con personalità giuridica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge numero 1397/1960, resta il fatto incontroverso che B.L. non era socio della società a responsabilità limitata P & amp B s.r.l., in quanto i soci della stessa erano solo P.R. e Z.R. , per cui nemmeno si pone la questione della titolarità dell'impresa, e nemmeno familiare coadiutore preposto al punto vendita, essendo la medesima già separata dall'ex coniuge Z.R. ed avendo la Corte di merito accertato che la carenza di indagini sulla natura dell'attività svolta non consentiva di escludere la possibilità che questa fosse di tipo subordinato, per cui in nessun caso poteva essere preteso per la sua posizione il rispetto del predetto obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti ai fini della contestata esazione contributiva. La natura dirimente della soluzione data al primo quesito rende superflua la disamina del secondo motivo vertente sul lamentato omesso esame del verbale ispettivo che rimane, pertanto, assorbito. In definitiva il ricorso va rigettato. La particolarità della questione interpretativa delle norme speciali di riferimento posta dall'Inps induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Nessuna statuizione al riguardo va, invece, adottata nei confronti della Esatri S.p.a., rimasta solo intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti costituite. Nulla per le spese nei confronti della Esatri s.p.a